Dare uno slancio al settore edilizio incentivando gli interventi green: è questa l’idea che sta alla base dell’ecobonus 110%, lo sconto introdotto dal Dl Rilancio dopo l’emergenza Coronavirus. Nell’ultima versione del testo, che sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono stati però definiti meglio i termini di fruizione della detrazione, con l’introduzione di multe fino a 15 mila euro per chi ricorrerà in maniera illegittima al bonus.
Multe fino a 15 mila euro in caso di falsa certificazione
Lo sconto del 110% è sicuramente una delle misure più allettanti introdotte dal Dl Rilancio. Onde scoraggiare possibili “furbetti”, che potrebbero avviare lavori di ristrutturazione mascherandoli da interventi che danno diritto all’ecobonus, il Governo ha deciso di introdurre multe salatissime per chi produce dichiarazioni non corrispondenti.
Per avere diritto allo sconto in fattura o la cessione del credito, come molti sapranno, bisogna seguire un iter preciso, che non si esaurisce con la mera presentazione della domanda. Tra i documenti da presentare, per esempio, c’è la certificazione energetica, che deve provare il miglioramento dell’edificio (sempre in termini di impatto ambientale e/o messa in sicurezza). In caso di false attestazioni o dichiarazioni non veritiere, come anticipato, chi ha richiesto l’ecobonus – non avendone diritto – andrà incontro a sanzioni che variano da un minimo di 2 mila euro a un massimo di 15 mila euro per ciascuna asseverazione infedele rilasciata.
Non solo multe, cosa si rischia chi dichiara il falso
Nel decreto Rilancio, oltre ad essere stati specificati chiaramente il tipo di lavori che danno diritto all’ecobonus, si è fatta chiarezza su quelle che sono le ulteriori conseguenze a cui va incontro chi dichiara il falso pur di ottenere lo sconto.
Nello specifico, è stato chiarito che le false certificazioni – una volta accertate – determineranno l’immediata decadenza dei benefici fiscali. Il contribuente che proverà a ricorrere al bonus in maniera fraudolenta, dunque, una volta scoperto si ritroverà nelle condizioni di dover pagare i lavori già avviati, oltre alle sanzioni conseguenti al comportamento illecito.
Va ricordato, a tal proposito, che nella super agevolazione fiscale non rientrano gli interventi effettuati da “persone fisiche – al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni – su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale“, mentre sono state incluse le seconde case ma solo se non sono villette unifamiliari.
Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il ministero dello Sviluppo Economico, cui spetterà la verifica delle condizioni che danno diritto all’ecobonus.