Pagamenti istantanei in euro, nuovo regolamento per consumatori e imprese

Il regolamento sui pagamenti istantanei consentirà alle persone di trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata verso tutti gli stati Ue

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il Consiglio ha adottato il regolamento per rendere pienamente disponibili i pagamenti istantanei in euro per consumatori e imprese nell’Ue e nei paesi del SEE. Nel contesto del completamento dell’Unione dei Mercati dei Capitali prende avvio questa iniziativa legislativa, con l’obiettivo di garantire il flusso di investimenti e risparmi in tutti gli Stati membri a vantaggio di cittadini, imprese e investitori.

Il 26 ottobre 2022 la Commissione ha presentato una proposta sui pagamenti istantanei che modifica e aggiorna il regolamento del 2012 relativo all’area unica dei pagamenti in euro (SEPA) sui bonifici standard in euro inserendovi disposizioni specifiche per i bonifici istantanei in euro.
Il regolamento sui pagamenti istantanei consentirà alle persone di trasferire denaro entro dieci secondi in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori degli orari di ufficio, non solo nello stesso Paese, ma anche verso un altro Stato membro dell’Ue. Il regolamento, inoltre, terrà conto delle specificità dei soggetti non appartenenti alla zona euro.

I bonifici istantanei

Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (PSP), sotto l’egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l’esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l’elevata diffusione dei bonifici istantanei in euro a livello di Unione.
Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro, comparsa sul mercato soltanto dopo l’adozione di tale regolamento. Si è reso necessario stabilire requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i bonifici, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l’integrazione del mercato interno.
Al fine di rendere i bonifici istantanei più accessibili e accrescerne i vantaggi per gli USP, gli Stati membri la cui moneta non è l’euro dovrebbero poter applicare norme equivalenti a quelle stabilite nel regolamento modificativo ai bonifici istantanei nazionali nella propria moneta.

Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e inviate a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di trattamento, compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente e trattate 24 ore su 24 e in tempo reale.

Garantire a tutti gli USP dell’Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell’Unione non offre il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l’introduzione dei bonifici istantanei nella gamma di servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l’ulteriore integrazione del mercato interno, mina l’autonomia strategica aperta dell’Unione e limita i potenziali benefici per gli USP.

Di conseguenza, i PSP che prestano agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici in euro dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro a tutti i loro USP. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i conti di pagamento che i PSP mantengono per i propri USP, ivi compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base di cui alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il mercato integrato di bonifici istantanei in euro

Per creare un mercato integrato dei bonifici istantanei in euro è essenziale che tali operazioni siano trattate conformemente a un insieme comune di norme e requisiti. I bonifici istantanei in euro consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi e 24 ore su 24. La disponibilità 24 ore al giorno e ogni giorno dell’anno è una caratteristica intrinseca di questo tipo di bonifico che dovrebbe soddisfare condizioni specifiche, anche per quanto riguarda il momento della ricezione degli ordini di pagamento, il trattamento, l’accredito e la data valuta.
La Banca centrale europea (Bce) e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche, dovrebbero poter limitare l’offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei in euro.
I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro potrebbero avere un accesso limitato a liquidità in euro al di fuori dell’orario di lavoro. È pertanto proporzionato prevedere la possibilità che tali PSP chiedano alle rispettive autorità competenti l’autorizzazione preventiva al fine di prestare il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei da conti denominati nella valuta nazionale dello Stato membro in questione fuori dall’orario di lavoro solo fino a un determinato limite per operazione. Le autorità competenti dovrebbero poter concedere tale autorizzazione sulla base della loro valutazione dell’accesso di un PSP alla liquidità in euro.

I canali di disposizione di ordine di pagamento

Negli Stati membri esistono diversi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui gli USP possono impartire un ordine di pagamento per un bonifico in euro, ad esempio tramite servizi bancari online, applicazioni mobili, sportelli automatici, terminali self-service, succursali o per telefono.
Per garantire che tutti gli USP abbiano accesso ai bonifici istantanei in euro, i canali di disposizione di ordine di pagamento che utilizzano per impartire ordini di pagamento non dovrebbero differire a seconda che si tratti di bonifici istantanei o di altri bonifici.
Poiché alcuni canali di disposizione di ordine di pagamento, come gli sportelli bancari, non sono disponibili 24 ore su 24, il momento della ricezione di un ordine di pagamento su supporto cartaceo per un bonifico istantaneo dovrebbe essere quello in cui l’ordine di pagamento su supporto cartaceo è introdotto nel sistema interno del PSP del pagatore, il che dovrebbe avvenire non appena tali canali di disposizione di ordine di pagamento sono disponibili.
Qualora un USP impartisca al proprio PSP ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei sotto forma di pacchetto, il PSP dovrebbe iniziare immediatamente a scorporare il pacchetto in modo da trasformarlo in singole operazioni di bonifico istantaneo. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo impartito nel quadro di un pacchetto di ordini di pagamento multipli dovrebbe essere quello in cui la singola operazione di bonifico istantaneo che ne deriva è stata scorporata, tenendo conto di eventuali vincoli di capacità di un sistema di pagamento al dettaglio comunicati al PSP del pagatore. Immediatamente dopo lo scorporo, il PSP del pagatore dovrebbe trasmettere detta singola operazione di bonifico istantaneo al PSP del beneficiario. Tale trasmissione dovrebbe avvenire fatte salve le possibili soluzioni fornite dai sistemi di pagamento al dettaglio che consentono di convertire ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei sotto forma di pacchetti in singole operazioni di pagamento istantaneo.
Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro sia impartito da un conto di pagamento non denominato in euro, il momento della ricezione di tale ordine di pagamento dovrebbe essere quello in cui il PSP del pagatore, immediatamente dopo che gli sia stato impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro, converte in euro l’importo dell’operazione a partire dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento.

Come impatteranno le nuove norme

Le nuove norme, in particolare, saranno importanti per:

  • migliorare l’autonomia strategica del settore economico e finanziario europeo
  • contribuire a ridurre l’eccessiva dipendenza da infrastrutture e istituti finanziari di paesi terzi
  • migliorare le possibilità di mobilitare i flussi di denaro
  • apportare vantaggi ai cittadini e alle imprese
  • consentire di introdurre innovativi servizi a valore aggiunto.

I prestatori di servizi di pagamento come le banche che forniscono bonifici standard in euro, saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro. Le eventuali commissioni applicate non dovranno essere superiori alle commissioni applicate ai bonifici standard.
Le nuove norme entreranno in vigore dopo un periodo di transizione, che sarà più breve nella zona euro e più lungo nella zona non euro, che avrà bisogno di più tempo per adeguarsi.
Il regolamento concede agli istituti di pagamento e di moneta elettronica l’accesso ai sistemi di pagamento in modo tale che questi soggetti saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei, dopo un periodo transitorio.
Il regolamento prevede garanzie adeguate ad assicurare che l’accesso degli istituti di pagamento e di moneta elettronica ai sistemi di pagamento non comporti rischi aggiuntivi per il sistema.
In base alle nuove norme, i prestatori di servizi di pagamento istantaneo dovranno verificare la corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario al fine di avvertire il pagatore di eventuali errori o frodi prima di effettuare un’operazione. Questo requisito si applicherà anche ai bonifici tradizionali.
Il regolamento comprende una clausola di riesame in base alla quale la Commissione è tenuta a presentare una relazione contenente una valutazione dell’andamento delle commissioni applicate ai bonifici.

Unione dei mercati dei capitali

L’unione dei mercati dei capitali è l’iniziativa della Ue volta a creare un autentico mercato unico dei capitali in tutta l’Ue. L’obiettivo è garantire il flusso di investimenti e risparmi in tutti gli Stati membri a vantaggio di cittadini, imprese e investitori. Un mercato dei capitali pienamente funzionante e integrato fa sì che:

  • siano messe a disposizione opportunità in termini di nuove fonti di finanziamento per le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (Pmi)
  • si riduca il costo della raccolta di capitali
  • aumentino le opzioni per i risparmiatori in tutta l’Ue
  • si agevolino gli investimenti transfrontalieri e si attraggano maggiori investimenti stranieri nell’Ue
  • si sostengano progetti di investimento a lungo termine, in particolare per le transizioni verde e digitale
  • si renda il sistema finanziario dell’Ue più stabile, resiliente e competitivo
  • si rafforzi il ruolo internazionale dell’euro quale valuta di investimento e accresce così l’autonomia strategica dell’Ue
  • migliori la resilienza dell’Unione economica e monetaria (Uem)

L’unione dei mercati dei capitali è essenziale per la crescita economica e la competitività dell’Ue. È, inoltre, fondamentale per attuare le principali politiche dell’Ue.
Solo il buon funzionamento del mercato dei capitali dell’Ue può garantire il volume di fondi necessario per alimentare la ripresa post-pandemia, le transizioni verde e digitale e l’autonomia strategica dell’Ue.
L’Ue deve collaborare con gli Stati membri e i partecipanti al mercato per approfondire e integrare ulteriormente i mercati dei capitali di tutti gli Stati membri dell’Ue.

L’importanza del punto di accesso unico europeo (ESAP)

Nel quadro del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, l’obiettivo dell’azione 1 è istituire un punto di accesso unico alle informazioni finanziarie e in materia di sostenibilità disponibili al pubblico riguardanti le imprese e i prodotti di investimento dell’UE. Il punto di accesso unico europeo (ESAP) offrirà in un’unica piattaforma l’accesso gratuito, centralizzato, di facile utilizzo e digitale, a informazioni pubbliche di tipo finanziario e in materia di sostenibilità sulle imprese e sui prodotti di investimento dell’UE.
L’accesso alle informazioni finanziarie e in materia di sostenibilità rese pubbliche dalle imprese europee, comprese le piccole imprese, faciliterà il processo decisionale per un’ampia gamma di investitori, compresi gli investitori al dettaglio.
Aumentando la circolazione delle informazioni, anche a livello transfrontaliero, nonché incrementando l’uso digitale di tali informazioni, l’ESAP promuoverà ulteriormente l’integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali all’interno dell’Unione e contribuirà al conseguimento degli obiettivi della strategia in materia di finanza digitale.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione sulla proposta il 29 giugno 2022. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio il 23 maggio 2023. Il Consiglio ha adottato il regolamento il 27 novembre 2023. La piattaforma ESAP dovrebbe essere disponibile a partire dall’estate 2027 e sarà introdotta gradualmente per consentirne una solida attuazione.