Conti correnti in rosso, cosa cambia per il default: i chiarimenti di Bankitalia

Dal 2021 entra in vigore un nuovo Regolamento europeo, che cambia le regole per lo sconfinamento e la definizione di default

Entra in vigore il 1 gennaio 2021 la nuova definizione di default decisa dal Regolamento europeo sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che introduce criteri più stringenti di quelli finora previsti. La Banca d’Italia ha fatto chiarezza sui cambiamenti che riguarderanno chi ha il conto corrente in rosso.

Come si viene classificati come debitori in default

I debitori saranno classificati come deteriorati, cioè in default, quando ricorrerà almeno una delle condizioni che seguono.

  • Il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante, che salgono a 180 per le amministrazioni pubbliche.
  • La banca giudica improbabile che il debitore adempia integralmente alla propria obbligazione rilevante.

Un debito scaduto è considerato rilevante quando supera tutte e due le soglie previste dal regolamento.

  1. La soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio.
  2. La soglia relativa dell’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte.

È necessario che lo sconfinamento superi la soglia di rilevanza, ovvero superi contemporaneamente entrambe le soglie, e si protragga per oltre 90 giorni consecutivi per la classificazione in default. Per questo bisognerà prestare particolare attenzione ai conti in rosso.

Definizione di default: quando cambiano i requisiti

La Banca d’Italia ha fornito le risposte alle domande più frequenti, pubblicando una sezione di Faq sul proprio sito. Nel documento viene chiarito che molti istituiti bancari potrebbero già aver provveduto ad aggiornare la definizione di default.

I criteri che le banche devono adottare per identificare le esposizioni in stato di default sono disciplinati dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche, che è entrato in vigore nel 2014. La Commissione europea, con un Regolamento del 2018, e l’Autorità bancaria europea, con delle linee guida del 2017, hanno fornito ulteriori specificazioni, che sono applicabili dal 1 gennaio 2021.

Le banche minori, vigilate direttamente dalla Banca d’Italia, le nuove regole sono state applicate a giugno 2019. Per quelle maggiori, vigilate dal Meccanismo di vigilanza unico, ha provveduto la Banca Centrale Europea nel 2018. Il 1 gennaio 2021 è il termine ultimo per adottarle, ma molti istituti hanno provveduto in anticipo a farlo.

Sconfinamento sul conto: è vietato da gennaio 2021?

Fatta chiarezza sulle tempistiche, la Banca d’Italia sottolinea che, sebbene i nuovi requisiti siano più stringenti rispetto a quelli adottati finora in Italia, non introducono un vero divieto per gli istituti per lo sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto, ovvero oltre il limite di fido.

La possibilità di sconfinare, tuttavia, non è un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca, che può applicare commissioni come la Civ, la commissione di istruttoria veloce. Sarà possibile dunque andare sotto con un conto in rosso per pagare le bollette o gli stipendi, ma solo se previsto dal contratto stipulato con il proprio istituto, che può consentire o rifiutare lo sconfinamento.

Per questo gli intermediari sono tenuti a fornire informazioni chiare e assistenza ai clienti, per aiutare a comprendere il cambiamento in atto e sensibilizzarli rispetto ai migliori comportamenti da tenere per evitare di essere classificati in default.

Basta andare in rosso per essere debitori in sofferenza?

Non basta uno sconfinamento o un ritardo nei pagamenti per essere segnalati dalla Centrale dei Rischi come in sofferenza bancaria. La definizione di sofferenza non viene infatti cambiata dalle nuove regole europee sul default e non c’è un automatismo tra le due segnalazioni. Un cliente è definito in sofferenza solo se gli intermediari ritengono che abbia gravi difficoltà non temporanea nella restituzione di un debito, dopo una valutazione della situazione bancaria complessiva.

Inoltre non c’è alcun impatto sulla classificazione di anomalia della Centrale dei Rischi che riguarda i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa, ovvero gli inadempimenti persistenti. In questo caso si continua a seguire il criterio legato alla scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento. I ritardi nei pagamenti continuano a essere segnalati se superano i 90 giorni.