Una deduzione fiscale che sale al 110% per le aziende sui costi di ricerca e sviluppo per nuovi brevetti. È una delle novità introdotte nella Legge di Bilancio all’esame in commissione al Senato, che va a modificare una norma molto discussa del Decreto da parte del mondo imprenditoriale. Il “Patent box” rivoluzionato nel Decreto, riporta i marchi di impresa fuori dal regime agevolato, e viene aumentato fino al 110% rispetto al precedente 90%.
Patent box, novità in Manovra sull’agevolazione del Dl fisco: le modifiche
Fino ad oggi con “Patent box” si indicava un regime opzionale di tassazione agevolata del 50% per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Con il decreto fiscale l’agevolazione è stata abolita e sostituita con una deduzione del 90% per i costi di ricerca e sviluppo. Una soluzione che non ha soddisfatto gli imprenditori i quali, tramite Confindustria, hanno chiesto al governo di reintrodurre la detassazione nella forma precedente, con il sostegno trasversale delle forze politiche.
Patent box, novità in Manovra sull’agevolazione del Dl fisco: la deduzione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo
L’esecutivo ha però corretto parzialmente il tiro (qui le ultime novità in Manovra dalla tasse alle bollette), alzando la deducibilità al 110% sui costi d’impresa, diretti o indiretti, per la ricerca e sviluppo allo scopo della creazione di software protetto da copyright, disegni e modelli e brevetti industriali. Con il maxi emendamento si eliminando anche il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Vengono però nuovamente esclusi dai beni interessati dall’agevolazione i marchi di impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Non vengono inoltre modificati i requisiti di chi può usufruire del regime agevolato: soggetti residenti, titolari di reddito d’impresa, stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo (qui avevamo parato della riapertura delle domande per i fondi d’impresa).
Per poter accedere al nuovo regime si deve presentare di un’opzione, valida per cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.