Patent box, novità in Manovra sull’agevolazione del Dl fisco: cos’è e come ottenerla

Tra le novità della Manovra inserite nel maxi emendamento del governo, anche la modifica della norma del Dl Fisco sul regime agevolato

Una deduzione fiscale che sale al 110% per le aziende sui costi di ricerca e sviluppo per nuovi brevetti. È una delle novità introdotte nella Legge di Bilancio all’esame in commissione al Senato, che va a modificare una norma molto discussa del Decreto da parte del mondo imprenditoriale. Il “Patent box” rivoluzionato nel Decreto, riporta i marchi di impresa fuori dal regime agevolato, e viene aumentato fino al 110% rispetto al precedente 90%.

Patent box, novità in Manovra sull’agevolazione del Dl fisco: le modifiche

Fino ad oggi con “Patent box” si indicava un regime opzionale di tassazione agevolata del 50% per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa  di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Con il decreto fiscale l’agevolazione è stata abolita e sostituita con una deduzione del 90% per i costi di ricerca e sviluppo. Una soluzione che non ha soddisfatto gli imprenditori i quali, tramite Confindustria, hanno chiesto al governo di reintrodurre la detassazione nella forma precedente, con il sostegno trasversale delle forze politiche.

Patent box, novità in Manovra sull’agevolazione del Dl fisco: la deduzione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo

L’esecutivo ha però corretto parzialmente il tiro (qui le ultime novità in Manovra dalla tasse alle bollette), alzando la deducibilità al 110% sui costi d’impresa, diretti o indiretti, per la ricerca e sviluppo allo scopo della creazione di software protetto da copyright, disegni e modelli e brevetti industriali. Con il maxi emendamento si eliminando anche il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo.

Vengono però nuovamente esclusi dai beni interessati dall’agevolazione i marchi di impresa, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Non vengono inoltre modificati i requisiti di chi può usufruire del regime agevolato: soggetti residenti, titolari di reddito d’impresa, stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo (qui avevamo parato della riapertura delle domande per i fondi d’impresa).

Per poter accedere al nuovo regime si deve presentare di un’opzione, valida per cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.