Rottamazione cartelle, al via la seconda fase della definizione agevolata

Inizia la seconda fase della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, secondo la legge 172/2017

Prende il via la seconda fase della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, stabilita dalla legge 172/2017.

La definizione agevolata prevede l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di comunicazioni per contattare i contribuenti che hanno aderito al provvedimento. La rottamazione è partita nell’ottobre 2017 e si è conclusa il 15 maggio con più di 950mila adesioni fatte circa il 62% tramite il sito dell’Agenzia Riscossione e la Pec.

La lettera dell’Agenzia delle Entrate si chiama “Comunicazione delle somme dovute” ed informa sull’accoglimento o il rigetto della domanda di adesione, su possibili debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulla data entro cui è necessario effettuare il pagamento. La comunicazione contiene anche i bollettini di pagamento, che è possibile diluire fino ad un massimo di 5 rate nel caso di cartelle in riscossione nel 2017 e fino ad un massimo di 3 rate nel caso di cartelle datate da gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.

L’Agenzia delle Entrate invia una sola comunicazione per ogni dichiarazione presentata con l’evidenza dell’annualità di affidamenti dei carichi posti in riscossione, per semplificare la procedura per i contribuenti. Sarà quindi possibile riconoscere facilmente gli importi da pagare, secondo le scadenze previste dalla legge, per rottamare le cartelle e sarà possibile avere a disposizione i bollettini RAV da subito, in modo da poterli utilizzare secondo le scadenze delle rate.

Le comunicazioni saranno di 5 tipi diversi, a seconda del grado di accoglimento o rifiutio della domanda di adesione. In caso di Accoglimento Totale della richiesta (AT), il contribuente dovrà pagare per debiti “rottamabili” e non avrà da pagare per debiti non “rottamabili”. Nel caso di Accoglimento Parziale della richiesta (AP), il contribuente dovrà anche pagare debiti non “rottamabili”, mentre nel terzo caso definito con AD, il contribuente non dovrà pagare nulla. Segue il quarto caso, identificato con AX, nel quale il contribuente ha debiti “rottamabili”, ma non deve pagare nulla e ha un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili”. Infine, nel caso RI, si ha il rigetto totale della domanda di adesione, in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non sono “rottamabili”.

Per i contribuenti che avevano cartelle rientranti in rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non erano al corrente con i pagamenti delle rate in scadenza al 31 dicembre 2016, l’Agenzia invierà una nuova lettera con l’importo da pagare entro il 31 luglio 2018 in modo che il debito residuo delle cartelle possa essere inserito nella definizione agevolata. Dopo quindi aver verificato l’avventuo pagamento, l’Agenzia invierà entro il 30 settembre una nuova comunicazione delle somme dovute per poter rottamare anche queste cartelle.

A partire poi dal mese di Luglio, sul sito dell’Agenzia i contribuenti potranno fare domanda per una copia delle risposte e potranno scaricarle nell’area riservata. Ciò è utile soprattutto in questi mesi di vacanza, quando può succedere che qualche contribuente non ritrovi la comunicazione originaria. Sarà quindi possibile usare la copia dei bollettini e dei codici Rav e pagare entro le scadenze.

Si può effettuare il pagamento tramite banca, sportelli bancomat ATM abilitati al pagamenti Cbill, tramite internet banking, negli uffici postali, tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite circuiti Sisal e Lottomatica, nonchè il sito dell’Agenzia delle Entrate e con l’App Equiclick o la piattaforma PagoPa. È possibile anche richiedere l’addebito diretto sul conto corrente: è necessario inviare la richiesta di attivazione almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Con il pagamento della prima rata della definizione agevolata, vengono revocati piani di rateizzazione precedenti, se presenti. In caso di mancato pagamento (o tardivo) della prima rata della definizione agevolata, non è possibile avere nuovi provvedimenti di rateizzazione se non per le cartelle notificate da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione.