Una delle voci che compongono il Modello 730/2025 è quella relativa ai redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo, che non derivano da un’attività svolta a livello professionale, pur essendo gestiti con un regime analogo.
Le categorie reddituali che rientrano in questa fattispecie sono diverse: si va dalle opere dell’ingegno alle partecipazioni agli utili. Ma non solo: vi rientrano anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia e i compensi ottenuti per lo svolgimento di attività particolari.
Indice
Quali sono i redditi assimilati
Ma quali sono i redditi assimilati che devono essere gestiti all’interno del Modello 730/2025? A identificarli ci ha pensato l’articolo 53, comma 2, del TUIR, che definisce le categorie e i criteri attraverso i quali devono essere tassati.
Un caso particolare è rappresentato dai redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere d’ingegno. Vi rientrano quelli derivanti dai compensi per brevetti industriali, processi, formule o informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Un’altra voce peculiare è costituita dalle partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione, che assumono rilevanza particolare quando l’associato apporta esclusivamente un contributo lavorativo. Si tratta di una distinzione importante, perché quando è stato apportato del capitale, gli eventuali proventi rientrano nella categoria dei redditi di capitale.
Redditi assimilati al lavoro autonomo | |
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📚 Diritti d’autore / opere dell’ingegno | Compensi percepiti dall’autore o inventore per l’utilizzo economico di opere, brevetti, formule, ecc. |
🤝 Partecipazioni agli utili | Quote di utili per associati in partecipazione o soci promotori/fondatori |
🧾 Indennità e compensi speciali | Indennità per cessazione rapporti di agenzia Compensi per attività come levata dei protesti Giudici onorari |
💼 Compensi occasionali professionali | Prestazioni occasionali non continuative certigicate tramite CU (codice M/O/N etc.) |
Diritti d’autore e opere dell’ingegno
Lo sfruttamento economico del diritto d’autore merita un approfondimento a parte, trattandosi di un tema complesso.
Quando i contribuenti operano in ambito editoriale, i compensi erogati agli autori per articoli pubblicati su quotidiani e riviste rientrano nella categoria dei redditi assimilati.
I compensi destinati a correttori di bozze o fornitori di notizie, invece, non rientrano in questa fattispecie.
Un importante chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle Entrate, che ha specificato come sia possibile, per lo stesso soggetto, conseguire sia compensi per diritti d’autore sia redditi di lavoro autonomo professionale.
A questa regola esiste però un’eccezione, che si configura quando il diritto d’autore è legato a prestazioni tipiche di un’attività professionale. È il caso, ad esempio, di un autore di programmi televisivi con partita Iva.
In queste situazioni, per la determinazione del reddito si applicano deduzioni forfettarie differenziate:
- del 25% per i soggetti con età pari o superiore a 35 anni;
- del 40% per coloro che hanno meno di 35 anni.
Il legislatore ha introdotto questa differenziazione per incentivare l’attività creativa degli autori, ritenendo che sia necessario sostenere costi per avviarla.
Diritto d’autore e regime forfettario
Un’ulteriore particolarità riguarda la gestione dei diritti d’autore per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i proventi concorrono al raggiungimento della soglia degli 85.000 euro solo se correlati all’attività di lavoro autonomo. Va valutato caso per caso se tali compensi sarebbero stati percepiti anche in assenza dell’attività professionale.
Per chi aderisce al regime forfettario si applicano le deduzioni del 40% o del 25%, in base all’età. Gli importi percepiti si cumulano agli altri compensi professionali. L’imposta sostitutiva – pari al 5% o al 15% – si applica sull’ammontare complessivo dei redditi maturati.
Redditi assimilati costituiti da compensi specifici
Sono soggette a tassazione separata (con possibilità di optare per il regime ordinario) le indennità ricevute per la cessazione dei rapporti di agenzia. Si tratta di compensi spesso elevati, concentrati in un unico periodo d’imposta.
Spetta invece una deduzione forfettaria del 15% per i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti svolta dai segretari comunali. In questo caso, l’agevolazione è inferiore rispetto a quella prevista per i diritti d’autore, in virtù della diversa natura dell’attività e dei costi da sostenere.
Una novità nell’elenco dei redditi assimilati riguarda le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari immessi in servizio dal 15 agosto 2017. I compensi percepiti sono tassati per l’intero ammontare, senza deduzioni forfettarie.
Come vengono tassati i redditi assimilati
Per i redditi assimilati si applica il principio di cassa: la tassazione avviene nel momento in cui i compensi sono effettivamente percepiti.
Per quanto riguarda i diritti d’autore, il reddito corrisponde all’ammontare dei compensi ricevuti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazioni agli utili (con le deduzioni del 25% o 40% a seconda dell’età del contribuente). La verifica anagrafica va effettuata al momento dell’erogazione del compenso.
Costituiscono reddito per l’intero ammontare incassato le partecipazioni agli utili e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia: il contribuente non può avvalersi della deduzione analitica dei costi sostenuti.
Se da un lato questa impostazione semplifica gli adempimenti fiscali, dall’altro penalizza chi affronta spese significative.
Come gestire il Modello 730/2025
I redditi assimilati a quelli da lavoro autonomo sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 20% con obbligo di rivalsa, applicata direttamente dai sostituti d’imposta. La ritenuta costituisce un acconto sulle imposte dovute e deve essere riportata nel Modello 730/2025 per il calcolo del saldo finale.
Per indicare i redditi assimilati, i contribuenti devono compilare alternativamente:
- il quadro RL del Modello Redditi PF, sezione III (Altri redditi di lavoro autonomo);
- il quadro M del Modello 730/2025.