Rol non goduti negli anni precedenti: il termine ultimo della prescrizione

I permessi non goduti vanno pagati dal datore di lavoro nella busta paga di giugno. Ma se questo non succede, cosa bisogna fare?

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Redazione

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Che fine fanno i ROL, i permessi lavoro maturati e non pagati dai datori di lavoro? Proviamo a rispondere a questa domanda, che tormenta milioni di lavoratori.

I ROL sono delle riduzioni dell’orario lavorativo risconosciute ai lavoratori tra i “permessi di lavoro”, e non corrsipondono alle ferie. Ciascun lavoratore, in base alla propria mansione e al proprio contratto di lavoro, matura ogni mese un numero di ROL che può utilizzare in base alle sue esigenze: tali permessi sono retribuiti e spesso raggruppati per ore. Si possono consultare a fine mese sulla busta paga alla voce “ROL maturati” i permessi di cui si può ancora usufruire.

Ma cosa succede se durante l’anno si maturano dei ROL ma non li si utilizza? La legge a tal proposito è molto chiara: i permessi maturati dal lavoratore ma non goduti dallo stesso, devono essere pagati dal datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Mentre le ferie sono monetizzate solo in caso di cessazione dei rapporti di lavoro, i ROL non utilizzati vanno pagati secondo il livello di retribuzione previsto dal contratto di lavoro. Volendo fare un esempio: se durante il 2019 avete accumulato 20 ore di ROL potete chiedere di usufruirne entro il 30 giugno del 2020. Se al sopraggiungere della data indicata non avete comunque utilizzato i permessi, vi dovranno essere pagati nella busta paga di giugno. Non cedete alle pressioni esercitate dai datori di lavoro: per evitare il pagamento, può succedere che alcuni forzino i lavoratori a prendere i permessi residui a ridosso della scadenza.

Se invece vi state chiedendo entro quando deve essere richiesto il pagamento dei ROL non goduti la risposta è dieci anni. Lo ha stabilito la sentenza n. 10341/2011 della Corte di Cassazione. I 10 anni iniziano a decorrere mentre il rapporto di lavoro è in corso, ma il lavoratore può rivendicare il diritto al pagamento dei ROL non goduti solo alla chiusura del rapporto di lavoro e non durante. Per questo motivo se il rapporto lavorativo è cessato ma non sono ancora trascorsi dieci anni dalla maturazione dei permessi si può chiedere il pagamento non solo relativo all’ultimo anno, ma anche agli anni precedenti.