Il datore di lavoro può negare le ferie al dipendente?

Può capitare che il datore rifiuti le ferie, la panoramica sui casi in cui può accadere

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Ferie: tanto desiderate e attese, sono la meritata pausa dei lavoratori ma sono soprattutto un diritto tutelato in primis dalla Costituzione, come pure dalla legge e dai singoli Ccnl di categoria.

C’è chi preferisce trascorrere i propri giorni di vacanza rilassandosi nella propria città o chi, dopo un intero anno di lavoro, decide di spostarsi e di prenotare un soggiorno in altre località. Le modalità con cui sfruttare i giorni di stacco dall’ufficio, utili al recupero delle energie psicofisiche, sono ovviamente differenti da persona a persona.

Che le ferie siano un diritto irrinunciabile per coloro che eseguono prestazioni lavorative, si sa ed è riconosciuto in un vasto numero di testi normativi. Quello che però potrebbe non essere noto a tutti, è che il datore di lavoro potrebbe negarle.

Attenzione però, si tratta di una situazione che può presentarsi solo ed esclusivamente in alcune occasioni, e soprattutto il rifiuto della richiesta alle ferie deve essere giustificato, in relazione a esigenze aziendali ben specifiche.

Di seguito faremo il punto della situazione e vedremo insieme entro che limiti l’azienda o datore di lavoro può non accordare le ferie ad un suo dipendente. Ecco cosa sapere a riguardo, non prima però di aver ricordato – in estrema sintesi – le regole più basilari in tema di ferie.

Diritto alle ferie e contesto di riferimento

Il lavoratore in generale, ha diritto a quattro settimane di ferie all’anno e di queste, due devono essere godute nello stesso anno di maturazione e una dietro l’altra. Le altre due settimane invece, possono essere godute dal lavoratore nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

I contratti collettivi sono però liberi di introdurre condizioni di maggior favore ed, eventualmente, inserire più giorni di ferie rispetto al numero base.

Inoltre, per legge, non è possibile sostituire i giorni di ferie con un’indennità ad hoc, salvo il caso delle dimissioni, del licenziamento, o della risoluzione consensuale del contratto. Possono essere altresì monetizzati i giorni di ferie non goduti, ma soltanto quelli eccedenti il minimo legale. Le ferie spettano altresì ai lavoratori part time.

Diniego ferie per mancato preavviso

Le ferie si possono distinguere in due tipologie:

  • quelle decise dall’azienda o datore di lavoro, che ha in calendario la chiusura aziendale per un periodo prestabilito (solitamente coincidente con il mese di agosto o una sua parte)
  • quelle richieste dai lavoratori subordinati, con preavviso scritto da inviare al datore stesso

Nel caso in cui il preavviso non sia rispettato dal lavoratore, rischiando dunque di creare un problema organizzativo all’azienda, il datore sarà libero di dire no alla richiesta di ferie, accordandole invece in un altro momento.

In sostanza il datore di lavoro può certamente gestire le ferie dei propri dipendenti e in caso di diniego, questo deve essere motivato, dando al lavoratore la possibilità di usufruire delle proprie ferie in un differente momento dell’anno. Ma lo abbiamo appena visto: il dipendente, come da legge, può programmare le settimane di ferie con un determinato preavviso, consentendo all’azienda di organizzarsi per tempo e di sostituirlo per il lasso di tempo in cui sarà in ferie.

Diniego ferie dopo il sì iniziale

Cosa accade invece se dopo una prima approvazione, il datore di lavoro nega le ferie al dipendente per esigenze aziendali? In questo caso, l’impresa dovrà farsi carico di eventuali costi che il lavoratore ha già affrontato per un soggiorno pagato in anticipo.

Il risarcimento in denaro deve essere effettuato dall’azienda anche nel caso in cui, sempre per reali necessità dell’impresa, venga richiesto un rientro anticipato sul lavoro.

Diniego ferie per esigenze di servizio

In linea generale, azienda o datore di lavoro non possono negare le ferie al dipendente, ma come visto vi sono eccezioni alla regola. Certamente possono sussistere situazioni pratiche, in cui il datore non è in grado di concedere le ferie nei giorni richiesti dal lavoratore per necessità organizzative e produttive, legate all’azienda.

Si tratta insomma delle cd. esigenze di servizio, ossia ad es. il forte incremento del carico di lavoro di un ristorante nella stagione estiva, la carenza di personale in un’azienda o le troppe richieste di ferie nell’identico periodo. In queste circostanze, per motivi di interesse aziendale e di profitto, il datore avrà diritto a fare affidamento sul proprio personale.

In sostanza, le ferie non potranno essere negate ma certamente posticipate. Il datore dovrà motivare il suo no, spiegando al lavoratore o alla lavoratrice le ragioni del diniego, ma ciò non vorrà dire addio al diritto a godere delle ferie.

Piuttosto, dopo aver giustificato il rifiuto, l’azienda potrà proporre al dipendente delle date diverse, in modo da garantire sia il diritto del lavoratore al riposo previsto dalla legge e dai Ccnl, sia il rispetto delle esigenze produttive aziendali. Si tratterà dunque di contemperare i distinti interessi, ma il diritto alle ferie è salvo.

No immotivato alle ferie: cosa succede

Cosa accade però se il datore di lavoro rifiuta del tutto la richiesta di ferie al dipendente? In questo caso, il lavoratore può tutelarsi rivolgendosi alla Direzione territoriale del lavoro. Una volta eseguito un controllo e constatata la violazione, il datore di lavoro potrebbe andare incontro al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Essa oscillerà dai 130 ai 780 euro, in base alla gravità del fatto.

Conseguentemente, il dipendente o la dipendente potrà fruire del periodo di ferie maturate, indicato nel relativo piano. Attenzione però: se l’azienda, nel negare le ferie, ha fornito un piano alternativo, il no alla richiesta del lavoratore non potrà essere impugnato presso la Direzione Territoriale del Lavoro e non ci saranno sanzioni.