Come funziona la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è una delle vie per concludere un contratto: ecco come funziona

La cessazione di rapporto di lavoro avviene principalmente in due modi. Il primo prevede la volontà del datore, ovvero il licenziamento. Il secondo invece quella del dipendente, ovvero le dimissioni. Seppur meno comune, esiste una terza via da perseguire ed è quella della risoluzione consensuale. In questo caso le due parti in causa decidono di comune accordo di porre fine a un contratto. Una possibilità regolarmente previsto dal codice civile all’articolo 1372.

Fino al 12 marzo 2016 datore di lavoro e dipendenti che volevano seguire tale percorso di risoluzione non erano tenuti a particolari adempimenti. A partire da tale data però risulta necessario formalizzare il rapporto, compilando alcuni moduli relativi resi disponibili dal Ministero del Lavoro, da inviare unicamente per via telematica. Questi andranno in seguito trasmessi al datore di lavoro e all’Ispettorato Territoriale del lavoro. È bene sottolineare però come esistano alcuni casi da considerarsi particolari:

  • lavoratrici durante il periodo di gravidanza;
  • lavoratrici collaboratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o concesso in affidamento.

In questi specifici casi la risoluzione consensuale del contratto di lavoro può dirsi convalidata soltanto in seguito al servizio ispettivo realizzato dal Ministero del Lavoro competente per il territorio.

L’accordo tra le parti per la risoluzione del rapporto di lavoro

All’interno dell’accordo di risoluzione consensuale del contratto lavorativo, sia il datore che il dipendente allora possibilità di definire qualsiasi aspetto relativo alla cessazione del rapporto. Uno dei termini riportati da stabilire e sul quale concordare e di certo la data di decorrenza. Nel caso in cui questa fosse immediata, il rapporto tra le parti cesserà al momento della sottoscrizione. In caso di decorrenza differita, le parti risultano d’accordo sul proseguimento regolare dell’attività lavorativa fino alla data indicata.

Il datore di lavoro può decidere di aggiungere all’accordo di risoluzione una somma di denaro aggiuntiva da erogare in favore del dipendente. Un quantitativo economico che vada aggiungersi a quello già dovuto per effetto della cessazione del rapporto. In questi casi si parla tecnicamente di “incentivo all’esodo”. Un ammontare sul quale sia aziendale dipendente non dovranno pagare i contributi Inps. Per quanto riguarda l’aspetto fiscale invece si andrà ad applicare la tassazione separata, con l’aliquota che generalmente viene prevista per il trattamento di fine rapporto.

È importante sottolineare come il lavoratore abbia sette giorni di tempo, a partire dalla data di trasmissione, per evocare la propria dichiarazione di risoluzione consensuale del contratto.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro online

Al fine di scongiurare il fenomeno delle dimissioni in bianco, dal 2016 I dipendenti dovranno formalizzare la volontà di interrompere il rapporto in modalità telematica. Ciò vuol dire che dovranno inviare dei moduli standard al proprio datore di lavoro, attraverso PEC, così come all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Una forma di tutela che coinvolge tutte le forme di risoluzione contrattuale.

Compilando il modulo, il dipendente dovrà riportare la data di decorrenza e indicare se si tratti almeno di risoluzione consensuale del contratto. L’invio della documentazione può venire in totale autonomia, attraverso il sito cliclavoro.gov.it. Per riuscire a svolgere tale operazione però necessario possedere il Pin dispositivo Inps oppure il cosiddetto SPID, credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Ticket licenziamento: che cos’è

Quando si parla di ticket licenziamento si fa riferimento a un preciso contributo aziendale di recesso. Questo non è generalmente posto in relazione ai casi di risoluzione consensuale del rapporto. Fanno eccezione però quei casi che danno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI. Nello specifico si fa riferimento a quelle risoluzioni avvenute in seguito al rifiuto di un dipendente di essere trasferito in una differente unità produttiva, distanza più di 50 km dal luogo di residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con l’uso di mezzo di trasporto pubblici.

Per riuscire a rientrare nel novero degli aventi diritto però il dipendente dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:

  • 13 settimane di contributi nell’arco dei quattro anni precedenti la disoccupazione
  • 30 giorni effettivi di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione

Nello specifico il contributo NASPI, o contributo aziendale di recesso, è pari a 495,34 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturati.