Ferie non godute: quando scatta la sanzione e chi paga

Tempo di ferie e vacanze, ma cosa comporta - a livello legislativo e lavorativo - rinunciarci? Quando scatta la sanzione per le ferie non godute e chi paga

Foto di Federica Petrucci

Federica Petrucci

Editor esperta di economia e attualità

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Quando scatta la sanzione per le ferie non godute? E chi la paga? tempo di vacanze e pause dal lavoro, ma – a livello legislativo – cosa comporta rinunciarci?

Ferie non godute: cosa dice la legge

Quando si parla di ferie la normativa di riferimento è contenuta nell’art. Articolo 2109 del Codice Civile, rubricato “Periodo di riposo”. Nello specifico, il legislatore prevede al primo comma che: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica”.

Al secondo comma dello stesso, inoltre, viene aggiunto che, sempre per quanto riguarda il lavoratore, questo ha “anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità, ma nella maggior parte dei casi è rinviata ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Cosa succede però se si hanno troppe ferie? O, per meglio dire, cosa succede se il lavoratore – per motivi che possono dipendere da lui o dall’azienda – non riesce a usufruirne? In questo caso si tratta di ferie non godute e si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 che, all’art. 10, stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.

Tale periodo, salvo quanto previsto dai CCNL o qualche intervento normativo specifico, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Quando vengono pagate le ferie non godute?

Con il Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 – in ottemperanza alle direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE – è stato stabilito anche che il periodo minimo di quattro settimane di ferie non puo’ essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Vi è quindi un periodo di riposo, tutelato dalla legge, che deve essere garantito dalla legge, al cui il lavoratore non può e non deve rinunciare dietro compenso o somma pattuita con il datore di lavoro-azienda per cui presta servizio.

Quindi, l’indennità sostitutiva per ferie non godute è un’indennità economica corrisposta al lavoratore che non può fruire del periodo feriale che gli spetta per legge ma solo per cause a lui non imputabili. Per esempio se viene licenziato, può richiedere la somma spettante e relativa ai giorni di ferie non utilizzati. Il diritto alle ferie, infatti, resta è un diritto costituzionalmente garantito, indisponibile ed irrinunciabile.

Sanzioni per ferie non godute: chi paga e quando

Salvo i casi in cui la legge e la normativa europee lo permette, né il lavoratore può rinunciare alle proprie ferie né l’azienda può chiedere ai propri dipendenti di farlo. Il mancato rispetto del periodo di ferie maturato, infatti, espone il datore di lavoro a relativa sanzione amministrativa.

Resta infatti valido quanto stabilito già dalla legge di bilancio 2019, per cui sono inflitte sanzioni:

  • da 120 euro a 720 euro per violazioni che riguardano fino a 5 lavoratori per un periodo massimo coincidente con l’anno solare;
  • da 480 a 1.800 euro per violazioni che riguardano più di 5 lavoratori verificatesi per due anni totali;
  • da 960 euro a 5.400 euro per violazioni che riguardano più di 10 lavoratori e che si sono verificate in almeno 4 anni.

Le stesse sanzioni sono previste nel caso il periodo feriale non sia stato riconosciuto ma pagato dall’azienda. Va ripetuto e sottolineato in conclusione, infatti, che il pagamento del riposo non fruito non esclude l’ammenda ma espone alle relative conseguenze negative.