Come funzionano gli straordinari e come vengono pagati

Il lavoro straordinario è quello prestato fuori dal normale orario di lavoro: ecco come viene pagato

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Quando si parla di orario di lavoro, una tra le prime domande che un dipendente si pone – specie quando si appresta a cominciare in una nuova azienda – è quale trattamento la stessa prevede in merito agli straordinari. Innanzitutto è bene specificare che, per lavoro straordinario, si intendono le ore lavorate dopo il normale orario di lavoro. Così infatti si legge nel Decreto Legislativo n.66 dell’8 aprile 2003: “Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3 del presente decreto”.

Articolo che recita: “L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”. E ancora: “I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno”. Ma come funzionano gli straordinari di lavoro? E, soprattutto, come vengono pagati?

Straordinari di lavoro: cosa dice la Legge

A disciplinare il lavoro straordinario è, per l’appunto, il D.Lgs. 66/2003. Che, nei suoi articoli 4 e 5, entra nel dettaglio della durata massima dell’orario di lavoro e delle modalità con cui gli straordinari si devono svolgere.

Nello specifico, l’articolo 4 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro decidano la durata massima settimanale dell’orario di lavoro e che questa in ogni caso non possa superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, ma i contratti collettivi di lavoro possono elevare tale limite fino a sei o dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti.

Se si superano le 48 ore settimanali di lavoro, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, le imprese con più di dieci dipendenti sono tenute a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro (settore Ispezione del Lavoro competente per territorio) secondo le modalità e i termini stabiliti dal contratto collettivo.

L’articolo 5, poi, entra ancor più nel merito del lavoro straordinario. E stabilisce che: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e – in difetto di disciplina collettiva applicabile – il ricorso al medesimo è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.

Lavoro straordinario: quando è consentito e come viene retribuito

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoro straordinario è ammesso nei seguenti casi:

  • casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
  • casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
  • eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili.

Ovviamente, il pagamento degli straordinari prevede una maggiorazione rispetto al pagamento delle normali ore lavorative. Secondo il Decreto Legislativo di riferimento, infatti, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. Contratti, questi, che possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Gli straordinari nel commercio e nell’industria metalmeccanica

Lo straordinario nel CCNL del commercio, ad esempio, prevede le seguenti maggiorazioni:

  • 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41a alla 48a ora settimanale;
  • 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a ora settimanale;
  • 30% per le prestazioni di lavoro nei giorni festivi o la domenica;
  • 50% per le prestazioni di lavoro durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00)

Diversi sono gli straordinari dei metalmeccanici, per i quali le ore di lavoro extra consentite dalla legge sono fissate in 2 al giorno e in 8 la settimana in aggiunta al limite annuo pari a 200 ore per lavoratore (250 per le aziende fino a 200 dipendenti).

La maggiorazione è del 25% per le prime due ore di lavoro straordinario, del 30% per le ore successive, del 50% per lo straordinario festivo. Se l’operaio lavora sui turni, inoltre, vi è una maggiorazione del 40% sullo straordinario notturno (prime due ore); percentuale che sale al 50% se il lavoratore non opera sui turni.

È infine bene ricordare che il contratto collettivo dei metalmeccanici “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”.