Contratto di somministrazione di lavoro: cos’è

Scopri con QuiFinanza le caratteristiche e come funziona il contratto di somministrazione di lavoro.

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Il lavoro somministrato ha un sistema tripartito che vede come protagonisti l’agenzia per il lavoro, il lavoratore e l’azienda che ne fa richiesta.

L’agenzia si assume l’incarico pratico e burocratico di ricercare, assumere e pagare il lavoratore che presterà servizio presso un’azienda per un lasso di tempo più o meno breve. L’azienda, a sua volta, evita di investire tempo ed energie per mettere in regola il neo assunto, pagando una commissione sul servizio.

Flessibile, idoneo a ridurre i costi del personale e utile a sfruttare competenze specializzate, il contratto di somministrazione merita sicuramente di essere conosciuto. Vediamolo allora più da vicino, nella nostra sintetica guida.

Contratto di somministrazione e fonte normativa di riferimento

Per arrivare fino ai nostri giorni, il contratto di somministrazione di lavoro – da non confondersi con il vecchio lavoro interinale – ha affrontato un percorso lungo e tortuoso dal punto di vista burocratico. Il 1993 è la data che può segnare in Italia la nascita di quella che possiamo definire la prima agenzia per la ricerca di lavoro.

Il successo popolare fu grande, ma nei primi anni di avvio di questo nuovo strumento per facilitare i contatti tra domanda e offerta di lavoro, ci fu chi non ne accettò le condizioni ritenendolo – in qualche modo – illegale o comunque contrario alla Costituzione. Successivamente, tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, una serie di riforme del mercato del lavoro, tramite la legge Biagi e la legge Treu, diedero una vera e propria svolta a tale realtà.

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal d. lgs. n. 81 del 2015 (Capo IV) e coinvolge tre soggetti (agenzia, lavoratore, impresa utilizzatrice).

All’art. 30 capo IV troviamo la sua definizione:

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Nell’articolo si menziona quel decreto legislativo, che costituì l’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003 – cd. legge Biagi.

Ricordiamo altresì che il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in mancanza di cui il contratto è da ritenersi nullo e privo di effetti. Mentre i lavoratori somministrati sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Struttura del contratto di somministrazione

Per capire cos’è la somministrazione di lavoro e il suo significato, bisogna conoscere la struttura formata da tre soggetti, ossia agenzia per il lavoro, lavoratore o lavoratrice e impresa utilizzatrice.

Da una parte, si ha una persona in cerca di occupazione, dall’altra un’azienda alla ricerca di personale, infine c’è l’organo intermediario ossia l’agenzia di somministrazione (una volta denominata interinale). Per questo è corretto dire che il contratto di somministrazione lavoro prevede il coinvolgimento di una figura ulteriore, rispetto alle due classiche che costituiscono le parti del contratto di lavoro.

Come spiega il Ministero del Lavoro, dal punto di vista giuridico il contratto di somministrazione coinvolge tre soggetti tramite due distinti rapporti contrattuali:

  • il contratto commerciale di somministrazione sottoscritto da utilizzatore e somministratore, che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • il contratto di lavoro sottoscritto da somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

L’agenzia in oggetto deve essere stata previamente autorizzata e, conseguentemente, deve avere i requisiti per essere iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Chi si serve del lavoratore può essere non soltanto un’impresa, ma anche un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino (utilizzatore).

Compiti dell’agenzia e missione del lavoratore

L’agenzia si occupa di varie mansioni, ad iniziare dalla ricerca e selezione del personale. Spesso aziende e datori di lavoro contattano le agenzie per il lavoro, in periodi di lavoro che richiedono più personale per far fronte ad un grande numero di clienti.

Basti pensare ad un aumento dell’afflusso turistico per un esercizio commerciale nel periodo estivo, ad esempio, dove il responsabile deve rispondere in modo veloce ed efficiente alla domanda.

Sarà l’agenzia ad effettuare i colloqui, per stabilire il candidato ideale a svolgere l’incarico richiesto dall’attività.

Inoltre, la stessa agenzia dovrà occuparsi di sbrigare le pratiche burocratiche per conto del lavoratore come dell’impresa, presentandosi a tutti gli effetti come trait d’union tra la persona fisica e la realtà lavorativa che ne fa richiesta. Per questo l’agenzia di lavoro è da considerarsi il ‘collante’ indispensabile tra le parti tipiche del contratto di lavoro.

Il lavoratore somministrato sarà assunto – e retribuito dal somministratore – per essere inviato a eseguire la propria attività (cd. missione) presso l’utilizzatore. Ed è proprio il fatto che il lavoratore viene assunto da un soggetto differente da quello che utilizzerà la prestazione di lavoro, a rappresentare l’elemento caratterizzante di tale tipologia contrattuale.

I costi assunti dall’impresa

Generalmente, anche se non si tratta di una regola sempre valida, le percentuali che vanno nelle tasche delle agenzie di somministrazione vanno dal 10% al 18% del costo lavoro. Il costo del servizio corrisponde di norma ad una percentuale applicata sul costo orario dal lavoratore.

L’azienda richiedente può decidere in sintonia con l’ente intermediario un costo fisso mensile che tiene in considerazione il numero di ore lavorabili, più, logicamente, un margine per lo stesso ente. La percentuale di commissione risponde a varie voci di lavoro che l’agenzia si prende in carico: l’acquisizione dei curricula, la selezione dei candidati e le pratiche amministrative incluse quelle di payroll (elaborazione del cedolino paga).

Anche se il lavoro somministrato offre dei vantaggi per le aziende, si potrebbe pensare che il costo del lavoratore sia maggiore, se fornito tramite agenzia rispetto a un contatto diretto. In realtà si tratta dello stesso investimento economico come stabilito dai CCNL di riferimento. A questo costo tuttavia si aggiunge una percentuale di commissione. Quindi, il costo relativo al lavoratore è identico, a questo si aggiunge il pagamento del servizio che permette di accogliere il nuovo dipendente.

A tal proposito, può essere utile richiedere più preventivi a diverse agenzie: si può arrivare ad una differenza anche del 20%. Riguardo il costo, questo varia a seconda dell’agenzia, della qualità del servizio offerto in termini di tempo ed efficacia nonché in base al numero di lavoratori necessari: maggiore è il numero, minore sarà la commissione applicata.

Il lavoratore assunto, invece, non deve sostenere alcuna tipologia di spesa (sarebbe illegale il contrario). Riceverà la busta paga senza alcuna decurtazione in quanto il costo del servizio è interamente a carico dell’impresa, mentre la registrazione all’agenzia di somministrazione è gratuito.

Diritti dei lavoratori: stipendio, contributi, dimissioni, sicurezza

Il contratto di somministrazione abbraccia tutte le categorie di lavoro tra cui dirigenti, operai, impiegati. I lavoratori assunti in somministrazione vantano gli stessi diritti e doveri dei dipendenti assunti direttamente dall’azienda, senza alcun tramite.

Il contratto di somministrazione prevede uno stipendio normale, al pari degli altri lavoratori, così come ferie, permessi, maternità, malattia e ogni altro diritto previsto dal CCNL dell’azienda utilizzatrice. L’agenzia di somministrazione verserà i contributi Inps e premi Inail, mantenendo le stesse percentuali rispetto agli altri dipendenti diretti.

Se invece si vuole lasciare il proprio impiego per una posizione migliore (presso un’altra agenzia o tramite assunzione diretta) si possono dare le dimissioni – anche per giusta causa -enza attendere la scadenza del contratto, ma si è comunque tenuti a rispettare i termini di preavviso, ossia 1 giorno ogni 15 giorni lavorativi residui (art. 36 del CCNL Agenzie di somministrazione di lavoro).

Se per ipotesi in data 1 gennaio si decide di dare le dimissioni ma mancano 30 giorni, si potrà lasciare il posto il 3 di gennaio. Per il conteggio, basta dividere i giorni restanti di lavoro secondo il contratto per 15, il risultato sono i giorni da dare di preavviso.

Il lavoratore ha inoltre il diritto, assicurato da parte del datore di lavoro, di essere informato sui rischi dell’attività a cui contribuisce e – consequenzialmente – essere messo in regola in termini di obblighi di sicurezza sia contrattuali che di legge.

Busta paga e potere disciplinare: chiarimenti

Il lavoratore otterrà la busta paga direttamente dall’agenzia, essendo lei ad averlo assunto con regolare contratto. Come spiega l’art. 33 comma 2 del decreto del 2015, sopra ricordato, la retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali. Come accennato sopra, anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore.

Ugualmente, in caso di assenza dall’ufficio o dal luogo di lavoro da parte dell’impiegato o di qualsiasi altro lavoratore somministrato, sarà lo stesso ente di mediazione a prendere provvedimenti più o meno seri fino al licenziamento.

Infatti come spiega il d. lgs. n. 81 del 2015 il potere disciplinare spetta al somministratore, a cui l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare.

Somministrazione a tempo determinato

Sono presenti due tipologie di lavoro somministrato: a tempo determinato e a tempo indeterminato. Nel caso di contratti a tempo determinato, il CCNL di riferimento stabilisce il numero di persone che l’impresa può assumere a tempo determinato tramite l’agenzia.

L’attività può decidere anche di far assumere un dipendente per un lasso di tempo piuttosto breve, ad esempio per qualche giorno, durante la malattia di un dipendente. Le regole specifiche sono le stesse valide per un contratto a tempo indeterminato: è rinnovabile alla scadenza con un atto scritto.

Con i rinnovi, si può arrivare al massimo fino a 36 mesi. In seguito, sarà obbligatorio per legge passare ad un contratto a tempo indeterminato (a meno che l’impiegato sia già assunto a tempo indeterminato presso l’agenzia).

Il soggetto utilizzatore può essere altresì una Pubblica Amministrazione ma, in questo caso, la somministrazione è permessa soltanto a tempo determinato (art. 36, d.lgs. n. 165/2001), essendo invece vietata la somministrazione a tempo indeterminato (art. 31, comma 4).

Somministrazione a tempo indeterminato

Per legge, l’impresa può usare la somministrazione a tempo indeterminato (chiamata anche staff leasing) solo entro il 20% del personale assunto a sue dirette dipendenze a tempo indeterminato, e risultante al 1° gennaio di quell’anno.

Ma questa percentuale può essere oggetto di modifica da parte della contrattazione collettiva applicabile dall’utilizzatore. Attenzione anche a quanto segue: può essere somministrato a tempo indeterminato, esclusivamente il lavoratore assunto a tempo indeterminato presso l’agenzia di lavoro.

Il lavoratore ha diritto ad un’indennità di disponibilità per i lassi di tempo, in cui non è in missione presso un utilizzatore. L’ammontare dell’indennità è fissato dalla contrattazione collettiva e non può comunque essere al di sotto dell’importo fissato con decreto del Ministero del lavoro.

Ricordiamo altresì che, secondo la legge, è vietato assumere un lavoratore tramite un contratto di somministrazione nel caso in cui si voglia sostituire impiegati in sciopero, o all’interno di imprese che hanno registrato un taglio al personale sei mesi prima o abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione.

È possibile fare appello ad un periodo di prova per ogni mansione del lavoratore somministrato, pari a un giorno effettivo di lavoro per ogni 10 giorni di durata della missione. Durante quest’arco di tempo, entrambe le parti hanno il diritto di poter interrompere il contratto senza preavviso e senza indennità sostitutiva.

Novità decreto Lavoro 2023

Opportuno altresì ricordare che, in sede di conversione del “Decreto Lavoro”, il legislatore è intervenuto anche rivedendo la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato.

La novella contiene delle parziali deroghe alla disciplina dei limiti quantitativi di cui all’art. 31 del Decreto dignità, escludendo dal computo fissato per il raggiungimento della percentuale del 20% prevista dalla norma, o dalla diversa percentuale eventualmente prevista dai Ccnl:

  • i lavoratori somministrati assunti con apprendistato
  • i somministrati di cui all’art. 8 della legge n. 223 del 1991, ossia assunti dalla mobilità per massimo 12 mesi;
  • i disoccupati che hanno usufruito per almeno 6 mesi di ammortizzatori sociali o trattamenti di disoccupazione non agricola;
  • i somministrati appartenenti alla categoria degli svantaggiati o dei molto svantaggiati.

La registrazione in fattura

Le agenzie di somministrazione emettono fattura alle aziende. Tale fattura è divisa in due parti: la prima rappresenta il compenso per il servizio svolto, assoggettata a IVA e detraibile per l’impresa; la seconda è relativa al costo del lavoro e non è assoggettata a IVA. L’impresa ha il dovere di registrare entrambe le parti.

Più in particolare, la prima parte, deve essere contabilizzato nel conto economico come “servizi di lavoro in somministrazione”, mentre la seconda si inserisce nei salari e stipendi nel conto denominato “spese per lavoro in somministrazione”.

Bisognerà a tal proposito prestare attenzione nel distinguere apprendisti, lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato come si fa per i propri dipendenti. L’impresa non deve affrontare ulteriori compiti, sarà l’agenzia a contabilizzare TFR, permessi e via discorrendo.

La dichiarazione dell’IVA

L’agenzia di somministrazione riceve dall’azienda i rimborsi della retribuzione, dei contributi INPS nonché dei premi INAIL. Tali rimborsi non figurano come base imponibile IVA per l’agenzia (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 384/E/2002).

Come anticipato, l’agenzia presenta all’impresa una fattura composta da due parti in cui la prima è la sola a cui applicare l’IVA. Infine, l’organo di mediazione, accedendo al registro delle fatture emesse, rileva gli imponibili già divisi per aliquota e li riporta nella dichiarazione. Più in dettaglio: nella colonna 1, dal rigo VE20 al rigo VE22, ogni importo lo indica al rigo della relativa aliquota prestampata.