L’Europa sanziona l’Italia per abuso di precariato per il personale Ata nella scuola

La Corte di Giustizia europea giudica iniquo il sistema di reclutamento del personale Ata nelle scuole, che non porta stabilità lavorativa

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il sistema italiano di gestione del personale Ata nella scuola viola le normative europee sulla gestione dei contratti a tempo determinato. Secondo i giudici, infatti, lo Stato ha fatto un uso strutturale e prolungato del lavoro precario per coprire posti che sono invece risultano essere permanenti e continuativi.

La decisione nasce da un procedimento avviato dalla Commissione europea e riguarda il comparto del personale ausiliario, tecnico e amministrativo delle scuole italiane, considerato non conforme alla direttiva Ue 1999/70/Ce.

Perché questa sentenza della Corte Ue è diversa da altri procedimenti

La Corte di giustizia dell’Unione Europea chiarisce che il problema non riguarda singoli contratti irregolari, ma un sistema che da anni produce precarietà in modo strutturale. Nel caso del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo vengono contestati i seguenti elementi:

  • l’assenza di limiti effettivi ai rinnovi dei contratti a termine;
  • l’utilizzo ricorrente delle supplenze su posti stabilmente vacanti;
  • la mancanza di strumenti realmente efficaci per prevenire l’abuso precariato.

Rispetto ai precedenti interventi della Corte il salto di qualità è evidente: qui il giudizio investe direttamente il modello organizzativo del reclutamento.

Come funziona ora il reclutamento personale del personale Ata e Dsga

Sotto l’etichetta personale Ata vengono raccolte tutte le figure che garantiscono il funzionamento amministrativo e tecnico delle scuole. Ne fanno parte:

  • i collaboratori scolastici;
  • gli assistenti amministrativi;
  • gli assistenti tecnici;
  • il personale Dsga.

L’accesso avviene attraverso un sistema articolato su tre livelli di graduatorie:

  • la terza fascia, utilizzata per le supplenze temporanee;
  • la prima fascia, in cui sono ammessi tutti i lavoratori con almeno due anni di servizio, anche non continuativi;
  • il personale di ruolo.

Attualmente non c’è un sistema uniforme che garantisce la transizione dalla prima fascia al ruolo. I lavoratori che hanno conseguito due anni di servizio possono avere contratti di lavoro fino a giugno o agosto, al termine dei quali risultano effettivamente disoccupati. Ogni settembre si mettono in attesa della chiamata dalle scuole per poter riprendere servizio.

Mentre per il personale Dsga esistono dei concorsi per passare di ruolo, la stabilizzazione dei precari storici del personale Ata dipende delle risorse stanziate dal Mef ogni anno.

Quanti lavoratori possono fare ricorso

Il fenomeno riguarda una platea ampia di lavoratori. Le stime più diffuse indicano circa 50.000 addetti in condizione di precarietà impiegati nelle scuole italiane con contratti a termine.

Si tratta soprattutto di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici che, pur accumulando fino a 10 anni di servizio attraverso supplenze annuali non raggiungono la stabilizzazione definitiva. In molti casi il lavoro svolto è continuativo e indispensabile al funzionamento degli istituti, ma resta formalmente legato a contratti a termine.

Quando sarà il turno degli insegnanti

Il tema del precariato scolastico in Italia non riguarda solo il personale Ata. Anche il comparto docente è storicamente caratterizzato da un ampio ricorso alle graduatorie cui si attinge per le supplenze brevi e annuali.

La giurisprudenza europea è già intervenuta in passato con la sentenza Mascolo, che aveva imposto una revisione del sistema e portato a una stagione straordinaria di immissioni in ruolo.

La nuova pronuncia sul personale Ata potrebbe avere effetti indiretti anche sugli insegnanti, perché rafforza il principio secondo cui il lavoro su posti strutturali non può essere coperto in modo stabile da contratti a termine.

In questo senso, il rischio è quello di un nuovo effetto domino sul sistema delle supplenze, soprattutto se continuerà a rappresentare la modalità ordinaria di copertura delle cattedre vacanti.