Lavoro nero, sanzioni per il datore di lavoro fino a 46.800 euro

Da marzo 2024 aumentano le multe per il lavoro nero: il datore di lavoro che impieghi personale non in regola dovrà pagare fino a 46.800 euro (escluse maggiorazioni)

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dal 2 marzo le sanzioni per il lavoro nero aumentano: il datore di lavoro che impieghi personale non in regola si troverà a dover pagare una sanzione amministrativa che, al suo massimo, arriva fino a 46.800 euro, escluse varie maggiorazioni. È l’effetto del dl 19/2024 relativo al Pnrr che modifica l’articolo 1 comma 445 della legge 145/2018.

Lavoro nero, sanzioni per il datore di lavoro

La norma si applica a qualunque privato che impieghi lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, con un’unica esclusione relativa al lavoro domestico. La sanzione viene modulata per fasce in base alla durata dell’illecito amministrativo.

Fino all’1 marzo 2024 le maxisanzioni per il lavoro nero erano le seguenti:

  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.600 a 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.200 a 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

La legge prevedeva anche maggiorazioni del 20%

  • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei 3 anni precedenti;
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno;
  • in caso di utilizzo di minori in età non lavorativa (cioè chi non abbia frequentato 10 anni di scuola dell’obbligo e sia under 16);
  • in caso di impiego di percettori del reddito di cittadinanza.

Lavoro nero, sanzioni 2024

A partire dal 2 marzo 2024 le maxisanzioni per lavoro nero aumentano secondo questi importi:

  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600)

La maxisanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente il rapporto in nero per la sua intera durata. In questo caso il datore di lavoro può accedere alla sanzione in misura minima.

La sanzione minima si applica se il lavoratore trovato in nero viene assunto:

  • per un periodo di 120 giorni con contratto a tempo indeterminato anche part-time;
  • o a tempo determinato e full time per un periodo non inferiore a tre mesi.

La recidiva nel lavoro nero

Ma la maggiorazione per la recidiva può anche raddoppiare: la materia regolata dalla legge 145/2018 rimane confermata anche dopo il 2 marzo 2024 e si applica in caso il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ma c’è una scappatoia per ridurre, almeno in parte, il danno: secondo le indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro con il Vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso del 22 luglio 2022, la maggiorazione per la recidiva non viene applicata qualora gli illeciti amministrativi per lavoro nero siano stati estinti con il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981.

Il lavoro nero in Italia vale quasi 77,8 miliardi di euro ed è particolarmente diffuso al Sud.