Infortuni sul lavoro in Italia, quanti sono nel 2024: a cosa hanno diritto i lavoratori

Il caso dell'operaio e Roma e l'esplosione nel Bolognese sono gli ultimi di una lunga serie di incidenti. Nel 2024 i dati degli infortuni sono in aumento

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Si allunga la lista di incidenti sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio a Roma, mentre lavorava su un macchinario, è rimasto incastrato e ha subito lesioni alla mano sinistra. Ma anche l’esplosione alla centrale elettrica di Bargi nella diga di Suviana nel Bolognese, avvenuto ieri pomeriggio e che ha provocato morti e feriti.

Il 2024 per il momento si può già considerare un annus horribilis in tema denunce e infortuni sul lavoro: per l’Inail, in questi primi due mesi dell’anno i casi sono stati 92.711 (+7,2% rispetto a gennaio-febbraio 2023), 119 dei quali con esito mortale (+19,0%).

I dati dei primi due mesi del 2024

Il tragico incidente alla centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, nella provincia di Bologna, è uno degli ultimi incidenti avvenuti in Italia e il più grave di sempre per l’Emilia-Romagna. Nei primi due mesi del 2024, secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Inail usciti i primi di aprile, il numero di incidenti mortali è già salito a 119. Questo dato rappresenta un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.099 (+35,6%).

L’analisi territoriale mostra un aumento significativo delle denunce di infortunio, con la maggiore crescita registrata nella regione Nord-Ovest (+10,2%), seguita dal Centro (+7,5%), Nord-Est (+5,9%), Isole (+4,8%), e infine dal Sud (+4,2%).

Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali, si evidenziano la provincia autonoma di Trento (+19,3%), la Lombardia (+11,6%), l’Umbria (+11,1%), e il Piemonte (+10,4%). Tuttavia, Abruzzo e Basilicata sono le uniche regioni a registrare un calo delle denunce di infortunio (-2,2% e -1,2% rispettivamente).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale nel primo bimestre del 2024 sono state 119, 19 in più rispetto alle 100 registrate nello stesso periodo del 2023, cinque in più rispetto al 2022, 15 in più rispetto al 2021, 11 in più rispetto al 2020 e due in meno rispetto al 2019.

A livello nazionale, i dati rilevati a febbraio di ciascun anno evidenziano per il primo bimestre del 2024, rispetto al pari periodo del 2023, un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 73 a 91, sia di quelli in itinere (da 27 a 28). Questo aumento ha riguardato l’Industria e i Servizi (da 87 a 105 denunce) e l’Agricoltura (da 11 a 12), mentre il Conto Stato ha registrato due decessi in entrambi i periodi considerati.

Nonostante queste morti, non si sono raggiunti obiettivi significativi per migliorare la sicurezza sul territorio italiano nel corso degli anni. La media annuale delle vittime è rimasta pressoché invariata rispetto a quindici anni fa.

Infortunio sul lavoro: come comportarsi e risarcimenti

Se ti sei fatto male mentre lavoravi, vorrai sapere se ti spetta un risarcimento e a quanti giorni di malattia hai diritto. Il Testo Unico n. 1124 del 1965 e le successive normative integrate, come il D.Lgs. 38/2000, hanno istituito una rigida tutela per tutti i lavoratori. Queste normative hanno imposto ai datori di lavoro l’obbligo di stipulare un’assicurazione obbligatoria con l’Inail, che copra sia gli infortuni sul lavoro sia le malattie professionali di tutti i dipendenti.

Ma l’infortunio sul lavoro è sempre risarcito? La risposta, nella maggior parte dei casi, è affermativa. Tuttavia, è importante notare che il lavoratore potrebbe non ricevere risarcimento se, nonostante si sia infortunato sul posto di lavoro, il suo comportamento sia stato del tutto estraneo alla sua mansione lavorativa, oppure se il suo comportamento è stato anomalo e imprevedibile, al di fuori del controllo del datore di lavoro e non riconducibile all’ambito lavorativo gestito dal datore.

Inoltre, il datore non è considerato responsabile se il lavoratore svolge un’attività non richiesta o non prevista. In tal caso, non ha rilevanza se il datore di lavoro ha fornito o meno le attrezzature necessarie per garantire la sicurezza del lavoratore e se ha controllato o meno l’esecuzione dell’attività nel rispetto delle normative di sicurezza richieste.

Quando presentare la denuncia di un infortunio

Il verificarsi di un infortunio sul lavoro comporta specifici obblighi di comunicazione e denuncia per i datori di lavoro. Essi devono inviare in via telematica all’Inail, e attraverso di esso al Sinp (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro):

  • Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, una comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che hanno causato l’assenza dal lavoro per almeno un giorno, escludendo quello dell’evento.
  • Entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, una denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che hanno causato un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

La denuncia di infortunio deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Inail. Per gli infortuni che comportano una prognosi di almeno un giorno, è richiesta anche una comunicazione ai fini statistici. È importante rispettare i tempi prestabiliti per la denuncia degli infortuni, altrimenti sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. L’omissione della denuncia e la mancata sanatoria della stessa, da parte del datore di lavoro, comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a suo carico.

Quanto spetta al lavoratore

Il lavoratore ha diritto a ricevere il 100% della sua retribuzione anche in caso di infortunio che comporti un solo giorno di assenza. Il periodo di carenza, come definito dal legislatore, è completamente a carico del datore di lavoro. Questo include anche l’integrazione al 100% della retribuzione una volta che l’indennità di infortunio Inail viene erogata.

L’indennità di infortunio a carico dell’Inail è solitamente pari al 60-75% della retribuzione media giornaliera (RmG) del lavoratore. Tale indennità viene erogata per tutti i giorni di infortunio, ad eccezione dei primi 3 giorni di carenza, compresi sabato e domenica.

L’indennità erogata dall’Inail spetta al lavoratore anche per i festivi ed è anticipata dal datore di lavoro nella prima busta paga.

Quando un infortunio sul lavoro viene risarcito dall’Inail e dal datore di lavoro

L’infortunio sul lavoro può causare una menomazione sulla persona del lavoratore che può essere valutata come “danno biologico”.

  • Se la menomazione permanente è inferiore al 6%, non è dovuto alcun indennizzo (franchigia) da parte dell’Inail.
  • Se la menomazione permanente è compresa tra il 6% e il 15%, viene erogato un indennizzo in forma di capitale. Questo indennizzo è determinato in base a Tabelle aggiornate periodicamente, l’ultimo aggiornamento delle quali è contenuto nel D.M. 45/2019.
  • Se la menomazione permanente è compresa tra il 16% e il 100%, viene previsto un indennizzo sotto forma di rendita. Il valore di questa rendita è determinato utilizzando apposite tabelle di coefficienti (come stabilito dall’articolo 39 del DPR 1124/1965), che vengono aggiornate ogni quinquennio.

L’infortunio sul lavoro viene risarcito dal Datore di Lavoro nei casi in cui:

  • Il danno biologico accertato sia inferiore al 6%, e quindi non sia dovuto alcun indennizzo da parte dell’Inail. In questo caso, il datore di lavoro può essere tenuto a risarcire il lavoratore per il danno subito.
  • Il lavoratore ha subito un danno permanente riconosciuto dall’Inail, ma l’indennizzo erogato non copre completamente il danno totale subito dal lavoratore. In tal caso, il datore di lavoro può essere responsabile per il differenziale tra l’indennizzo Inail e il danno effettivamente patito dal lavoratore, che può includere danni morali ed esistenziali.

Questo tipo di danno del lavoratore può essere risarcito in base al diritto civile, attraverso il riconoscimento di danni da lesioni micropermanenti o danni non patrimoniali, che sono regolati dalle leggi e normative in materia di responsabilità civile e danni da inadempimento contrattuale o extracontrattuale.