Anche i lavoratori che percepiscono i trattamenti di integrazione salariale direttamente dall’Inps in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva dovranno presentare domanda di assegno per il nucleo familiare, utilizzando la procedura telematica sul portale dell’Istituto, denominata “ANF DIP”.
Lo specifica l’Inps con il messaggio numero 833 del 25 febbraio 2021, con cui fornisce le istruzioni da seguire e invita i lavoratori che non lo hanno già fatto a procedere.
Domanda ANF 2021 in caso di cassa integrazione: istruzioni Inps
Le istruzioni dell’Inps sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione specifici, come:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- cassa integrazione in deroga (CIGD);
- assegno ordinario (ASO);
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).
ANF 2021 in caso di cassa integrazione: come fare domanda
Il cassa integrazione salariale ordinaria ricorda che la procedura “ANF DIP” permette il calcolo degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente in riferimento alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare nel periodo di riferimento per la prestazione richiesta, evitando la duplicazione dei pagamenti facenti capo a componenti di uno stesso nucleo familiare.
L’esito della domanda presentata e gli importi giornalieri e mensili massimi spettanti, a conclusione del procedimento istruttorio, sono visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata del portale Inps.
La procedura “ANF DIP” dovrà essere seguita anche nei casi di pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’Istituto per i soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.
Ogni lavoratore interessato, ove non vi abbia già provveduto, deve inviare tramite l’apposita procedura la richiesta di “ANF DIP” annuale per il periodo che, attualmente, va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e, analogamente, per i periodi precedenti o successivi.
Attenzione: è necessario presentare, precedentemente all’istanza di “ANF DIP”, la domanda di “Autorizzazione ANF” nei casi previsti, quali ad esempio per i nuclei monoparentali, nei casi di separazione/divorzio o per la maggiorazione dell’ANF nei casi di presenza di componenti inabili nel nucleo familiare, al fine di definire il diritto a maggiorazione della prestazione familiare.
Richiesta pagamento diretto
L’importo teoricamente spettante calcolato dall’Istituto dovrà essere riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento e non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.
Modalità operative
L’importo da erogare a titolo di ANF per un dato lavoratore dovrà essere indicato nell’apposito campo dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati, con le consuete modalità.
La verifica sarà eseguita in automatico, per quanto riguarda i modelli SR41, e a cura degli operatori, con riferimento ai modelli SR43, prima del pagamento degli importi indicati nei citati modelli. Se viene riscontrata una incoerenza (ad esempio, nel confronto con l’importo autorizzato o eventualmente già corrisposto per la stessa mensilità) la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente, che sospendere il pagamento dell’importo a titolo di ANF.