Come funziona il pignoramento del conto corrente

Scopri come funziona il pignoramento del conto corrente, chi riguarda e quando viene effettuato

Il pignoramento del conto corrente è un tipo di esecuzione forzata che quest’anno è diventata più rapida e diretta. Come opporsi? E per il conto cointestato? Trova tutte le informazioni nell’articolo.

Cos’è il pignoramento conto corrente

Il pignoramento è una procedura ordinaria attuata al fine di recuperare un credito. Può essere eseguita sia verso un deposito bancario che postale ma quando accade? Nel momento in cui il debitore non dispone di immobili e/o mobili da mettere a garanzia.

Si procede all’espropriazione forzata, ad eccezione dell’art 502 del codice civile, in cui si fa riferimento a beni mobili garantiti da pegno o da ipoteca, in questo caso, i beni sono già sottratti al debitore insolvente e destinati a soddisfare il creditore.

Il provvedimento che invece prevede il pignoramento del conto corrente fa parte della più ampia categoria del pignoramento presso terzi, in cui rientrano anche quelli rivolti alla pensione, allo stipendio e al TFR. Per “terzi” quindi si intendono banche, società finanziarie e datori di lavoro.

Come funziona il pignoramento del conto corrente

Come avviene concretamente il blocco dei soldi? Con un’intimazione notificata alla banca o alle poste del debitore. Una procedura che vieta ai suddetti istituti di consentire il prelievo al debitore. Più nello specifico, il creditore deve notificare al debitore:

  • il titolo esecutivo (una sentenza del giudice, un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, un decreto ingiuntivo o una cartella dell’agente della riscossione);
  • l’atto di precetto (una cambiale, un assegno o un atto pubblico del notaio), al debitore si dà un termine di 10 giorni per pagare;
  • l’atto di pignoramento vero e proprio, che viene appunto inviato anche alla banca o alla posta, ingiungendo all’istituto in questione di non pagare al correntista le somme pignorate.

La banca o la posta poi attuano il divieto di prelievo al debitore, il quale viene citato in udienza. Il giudice stabilirà la somma da restituire al creditore e le modalità, si può infatti arrivare persino alla chiusura del conto. A questo punto, si possono aprire diversi scenari:

  • conto corrente vuoto o con saldo negativo. I soldi quindi non vengono bloccati ma qualora si dovessero ricevere bonifici, le somme accreditate, sarebbero pignorate.
  • conto corrente uguale o inferiore alla somma intimata. Il conto viene bloccato, rimane la possibilità di ricevere eventuali bonifici ma sono soldi bloccati anche quelli, fino all’udienza di assegnazione.
  • conto corrente con saldo superiore alla somma intimata. Il debitore può prelevare le somme in eccesso, quindi quelle non pignorate e può, anche in questo caso, ricevere bonifici.

Se si hanno due conti in due istituti diversi, entrambi verranno bloccati entro i limiti citati.

Pignoramento conto corrente dipendenti e pensionati

Nel caso di lavoratori dipendenti e pensionati, ci sono dei limiti ben precisi. Il creditore in questo caso, non può pignorare tutte le somme depositate. La legge stabilisce che solo una parte possa essere bloccata, quella che eccede un determinato importo e che corrisponde al valore ottenuto moltiplicando per 3 l’ammontare dell’assegno sociale.

Nel 2019, quest’ultimo corrisponde a 457,99 euro al mese, il triplo, cioè 1.373,97 euro è il limite. In caso di pignoramento, le somme che superano tale limite sono quelle che verranno bloccate. Il denaro che invece viene accreditato successivamente alla notifica di pignoramento, può essere bloccato solo per un quinto come avviene per lo stipendio.

Ne consegue che il conto corrente è pignorabile al 100% solo quando non vi sono depositati redditi da lavoro dipendente o la pensione.

Pignoramento conto corrente cointestato

In caso di cointestatario, il debito, se personale, non si estende all’altro correntista. Non ci sono quindi particolari ostacoli per il creditore. In generale può essere pignorato, quindi bloccato il 50% delle somme depositate. Le eccedenze possono essere tranquillamente utilizzate da entrambi i cointestatari.

Tuttavia, qualsiasi somma accreditata sul conto successivamente alla data del pignoramento, viene bloccata al 50% del suo valore. Il pignoramento non può superare mai la metà del deposito. La procedura è la medesima del conto corrente di un singolo, quello che cambia è che anche lo stesso debitore, può ritirare la somma non pignorata (eccetto che l’altro ne richieda la restituzione dimostrando che la somma appartiene alla sua quota di conto).

Si chiama “solidarietà attiva”, quel rapporto per cui la banca è tenuta a consentire prelievi ed operazioni sul conto corrente ad entrambi i cointestatari, anche allo stesso debitore pignorato. I rapporti tra i due correntisti invece, salvo diversi accordi, si presume sia di titolarità del conto al 50%. Esistono anche ripartizione delle quote diversi e potrebbe essere necessario, nei casi più complessi, valutare l’apporto economico di ciascuno.

Un’altra differenza tra conto cointestato e quello ordinario riguarda il caso in cui, il pignoramento avvenga da parte dello stato, dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il conto corrente singolo, non si passa dal tribunale, invece per quello cointestato si applica lo stesso iter, la procedura ordinaria con la citazione in giudizio.

Esiste anche il doppio pignoramento, con il quale il creditore può scaturire un nuovo blocco sullo stesso conto corrente, per il medesimo debito. In questo modo però può incorrere nell’abuso del diritto perché oltrepassa ed elude la regola del 50%. La conseguenza è l’annullamento dell’azione del creditore.

Procedura di pignoramento per i debiti fiscali

Si è già sottolineata la differenza tra debito fiscale causato dal mancato pagamento di cartelle esattoriali di Equitalia o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il debito tra privati quindi aziende oppure cittadini. La cartella di pagamento è già un atto esecutivo, si può dunque procedere al pignoramento senza passare dal tribunale. Se il pagamento non viene effettuato entro 60 giorni, si attua il procedimento.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia la notifica alla banca o alla posta, e se entro ulteriori 60 giorni, il debito non viene saldato, si preleva direttamente l’importo dal conto. L’Agenzia, che ha sostituito Equitalia e che è più forte di quest’ultima perché possiede maggiori strumenti di indagine, può accedere ad esempio alla banca dati dell’INPS ed ottenere facilmente più informazioni ed eventualmente intervenire tempestivamente.

L’assenza di un procedimento giudiziario per effettuare un pignoramento di un conto corrente, in presenza di debiti fiscali o cartelle esattoriali, non è una novità del nuovo Ente ma la procedura è decisamente più snella e rapida. Cosa cambia esattamente?

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha il potere di bloccare immediatamente le somme sul conto e saldare il debito con il Fisco. A differenza di quello che accadeva con Equitalia, il riscontro rispetto alle informazioni e all’attivazione dell’iter è più diretto quindi più veloce.

Conto corrente pignorato: cosa fare

Chi subisce un pignoramento può in qualche modo difendersi e limitare il danno. Entro 60 giorni può richiedere la rateizzazione del debito. Una volta accettata la richiesta e pagata la prima rata del piano di ammortamento, è possibile quindi sbloccare il conto. Attenuare le conseguenze e ripristinare quanto prima il proprio conto, dopo il pignoramento conto corrente è dunque possibile.

Esiste un conto corrente non pignorabile

La risposta a questa domanda è: tecnicamente no. Tuttavia, ci sono delle categorie specifiche che non possono essere pignorate come ad esempio un conto corrente in rosso o una pensione di invalidità oppure gli assegni di accompagnamento per i disabili. Tra questo genere di conto corrente possiamo citare anche quelli in cui viene accreditata la rendita di un’assicurazione sulla vita o i conto correnti affidati. Ovviamente deve essere dimostrabile che sul conto non confluiscano altri redditi.

Tra i parzialmente pignorabili, si è già citato il caso del conto corrente cointestato, in cui il creditore può bloccare solo il 50%, la parte del debitore. Anche quello dove viene accreditato lo stipendio o la pensione, dato che i soldi depositati prima del pignoramento, non possono essere sottoposti alla procedura e quindi bloccati se non superano il triplo dell’assegno sociale. Per le mensilità successive, il limite è un quinto dell’importo.

I conti PayPal sono pignorabili così come i conti esteri. Lo stesso vale per le carte di credito e le prepagate, tutti i depositi di somme a nome del debitore sono presi in considerazione. Il creditore poi può conoscere in anticipo, la banca del debitore e questo è possibile grazie all’accesso all’Anagrafe tributaria, ovviamente tramite un’autorizzazione specifica. Può infatti accedervi chi è in possesso di un titolo esecutivo, cioè di un documento che permette di procedere all’esecuzione forzata, come nel caso, appunto, di un’ingiunzione di pagamento.

Ciò che non può conoscere però il creditore, pur accedendo all’archivio dei rapporti finanziari, è l’entità del conto, che viene comunicata soltanto successivamente. Il conto in questione potrebbe essere già stato pignorato o in rosso quindi si potrebbe avere un responso non positivo. Il creditore può però trovare altri beni da pignorare oltre il conto, come la casa o l’auto.

Ricapitolando, il pignoramento conto corrente consiste nel blocco del conto corrente ed il prelievo delle somme pari al debito. In genere, si sceglie questa opzione quando non ci sono beni mobili e/o immobili che possano fare da garanzia del credito. Per richiedere un pignoramento ci si deve rivolgere ad un giudice, se si attua, l’istituto bancario o postale diventa il “debitor debitoris” nei confronti del creditore. Per i debiti fiscali, l’iter del pignoramento non necessita del procedimento giudiziario.