In arrivo prelievo forzoso sui conti? Facciamo chiarezza

Non ci sarà alcun prelievo forzoso sui conti correnti dei contribuenti. Vengono completamente smorzate le polemiche di luglio su questo argomento

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Attraverso il prelievo forzoso lo Stato ha la possibilità di prelevare dei soldi direttamente dal conto corrente dei contribuenti contro la loro volontà. Uno dei casi più famosi, nei quali la Repubblica italiana ha fatto ricorso proprio al prelievo forzoso, è stato nel 1992, quando il governo tecnico guidato da Giuliano Amato aveva istituito un’imposta straordinaria sull’ammontare dei depositi bancari e postali, che erano detenuti presso le banche e gli istituti per il credito a medio periodo.

A metà luglio il prelievo forzoso è tornato d’attualità, perché Matteo Renzi aveva denunciato che nella riforma del fisco, la quale è stata approvata in questi giorni dal governo Meloni, avrebbe permesso all’Agenzia delle Entrate di accedere ai conti correnti dei contribuenti per portare via loro i soldi delle tasse o delle multe. Cosa è successo in realtà? E soprattutto cosa prevede in realtà la delega fiscale che è stata approvata venerdì 4 luglio 2023 alla Camera?

Prelievo forzoso: cosa era stato previsto

A cosa faceva riferimento Matteo Renzi? Ma soprattutto cosa prevede in realtà la delega fiscale per quanto riguarda il prelievo forzoso. Fortunatamente i dubbi di Matteo Renzi si sono sgonfiati.

La norma a cui faceva riferimento l’ex premier era stata inserita all’interno dell’articolo 16 della Legge Delega e prevedeva la possibilità di potenziare l’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione. Questa attività poteva essere potenziata anche attraverso la razionalizzazione e l’automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari. Questi compiti possono essere assolti anche attraverso dei meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo.

Il dibattito pubblico sul prelievo forzoso era stato aperto da quanto inserito all’interno dell’articolo 16 della Delega Fiscale, il quale prevedeva la razionalizzazione e l’automazione della procedura di pignoramento dei conti correnti. Andando a ben vedere, però, all’interno del Codice Civile, da un po’ di anni esiste una norma che permette ai creditori pubblici e privati di interfacciarsi con l’Anagrafe dei conti correnti, per verificare quali siano i redditi del debitore.

Indipendentemente da quanto previsto dalla delega fiscale, i soggetti che hanno diritto ad effettuare il pignoramento di un conto corrente non possono conoscere il saldo del rapporto fiscale. Il creditore non può venire a conoscenza di questo dato fino a quando non riceve la comunicazione dalla banca se il pignoramento è andato a buon fine o no. In altre parole qualsiasi creditore – compresa l’Agenzia delle Entrate – non ha la possibilità di accedere alle informazioni relative al conto corrente e al suo saldo.

I chiarimenti ufficiali

A fornire i chiarimenti ufficiali sul prelievo forzoso era stato direttamente Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, che aveva assicurato che non è in arrivo alcun prelievo forzoso sul conto corrente dei contribuenti.

Quello su cui l’Esecutivo stava lavorando non era tanto un prelievo forzoso, ma l’accelerazione di un procedimento che risulta essere previsto direttamente dalle norme del Codice Civile. Maurizio Leo ha spiegato che “nel momento in cui un contribuente è un evasore quando non è stata pagata l’imposta e il giudice lo ha accertato, oppure quando il contribuente non ha fatto ricorso, in questo caso l’Agenzia delle Entrate/Riscossione chiede attraverso procedure informatiche alla banca di fare il fare il pignoramento presso terzi. Cosa che già esiste. Ora il procedimento viene accelerato perché attraverso le procedure informatiche si può sapere subito se il contribuente ha i soldi”.

Ma su cosa stava lavorando il governo in estrema sintesi? L’obiettivo delle modifiche sulle quali l’Esecutivo stava lavorando era quello per permettere all’Agenzia delle Entrate di conoscere in anticipo il saldo del conto corrente in modo da evitare l’avvio di procedure di pignoramento, che si rilevassero successivamente infruttuose, mantenendo salve, comunque vada, tutte le tutele previste dalla normativa a favore del debitore.

Che cosa prevede oggi la Legge delega

La polemica sul prelievo forzoso che ha animato il dibattito pubblico nel corso del mese di luglio, ora come ora, risulta essere superata. Tra le novità discusse in Senato lo scorso 28 luglio 2023 e confermate a seguito dell’approvazione della delega fiscale, ci sono le nuove regole relative alle nuove procedure per rafforzare l’attività di riscossione. La riscrittura della norma ha fatto venire meno completamente il rischio di un prelievo forzoso sul conto corrente dei contribuenti.

Ad intervenire direttamente sull’articolo 16 della legge delega è stata direttamente la commissione Finanze del Senato. Ricordiamo che la versione che era stata approvata in prima istanza dalla Camera prevedeva anche

la razionalizzazione e l’automazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La nuova versione che è stata introdotta, in estrema sintesi, prevede una possibilità molto più blanda di informatizzazione e semplificazione delle procedure, andando a richiamare, inoltre, le tutele previste per i debitori.

L’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge delega sulla riforma fiscale, al punto 3 – relativo alle nuove procedure di pignoramento dei rapporti finanziari – è stato sostituito. È previsto, invece dell’automazione delle procedure, tra le quali ci sono

la razionalizzazione, informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari, anche mediante l’introduzione di meccanismi di cooperazione applicativa sin dalla fase della dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell’articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ferme restando le forme di tutela previste a favore del debitore.

Non ci sarà il prelievo forzoso

Cosa comporta, in estrema sintesi, questa modifica? Viene fugato qualsiasi rischio di prelievo forzoso sul conto corrente. Il potenziamento delle attività di riscossione, a questo punto, passa esclusivamente dalla possibilità di andare a semplificare le procedure, rispettando, ad ogni modo, le tutele previste per i singoli debitori.

La procedura di pignoramento, sostanzialmente, viene svecchiata, utilizzando in maniera più efficiente le procedure informatizzate. La parte più interessante, comunque, è che si è passati ufficialmente dall’indicazione chiara di un prelievo automatizzato ad una più generica semplificazione.