Nel contratto di appalto, uno degli aspetti più delicati riguarda il rispetto del termine entro cui l’appaltatore deve portare a termine i lavori. Quando i tempi non vengono rispettati, il committente può subire danni economici e organizzativi. Fortunatamente, il nostro ordinamento giuridico prevede una serie di strumenti a tutela del committente, che possono essere esercitati sia in via preventiva (con la redazione attenta del contratto) sia successivamente, in caso di mancato adempimento della prestazione da parte dell’appaltatore a seguito della violazione della scadenza pattuita.
Poiché dunque il ritardo nell’esecuzione dell’opera può causare gravi disagi al committente, la legge offre numerose tutele: dalla penale, fino al risarcimento per i danni subiti o risoluzione del contratto. Un contratto ben redatto che prevede l’inserimento di una clausola penale è fondamentale per far valere i propri diritti.
Indice
Cos’è il contratto d’appalto
L’appalto è il contratto con il quale l’appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, in cambio di un corrispettivo in denaro cui il committente è obbligato.
L’esecuzione del contratto inizia con l’affidamento dei lavori da parte del committente e cessa con la completamento degli stessi e il conseguente passaggio dell’opera in proprietà del committente. Un termine finale di adempimento da parte dell’appaltatore è dunque necessario e viene concordato dalle parti.
Il termine di esecuzione dei lavori è un obbligo
Soltanto con il rispetto del termine stabilito si potrà dire che l’obbligazione nascente dal contratto è stata adempiuta secondo le modalità di tempo pattuite. Il termine di esecuzione è la data entro cui l’appaltatore deve completare l’opera oggetto del contratto. Questo termine non è solo una scadenza formale, ma rappresenta un elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 1655 e seguenti del Codice Civile.
Il rispetto del termine è fondamentale per il buon esito del progetto, soprattutto quando il committente ha pianificato altre attività, come un trasloco, un’apertura commerciale o l’avvio di un servizio, a partire da quella data.
È buona prassi indicare un termine preciso e inequivocabile, evitando formule vaghe come entro tot. giorni dalla firma del contratto, che possono dare adito a interpretazioni. Meglio indicare una data fissa e, se necessario, stabilire anche delle scadenze intermedie (cronoprogramma) per monitorare l’andamento dei lavori.
Qualora si giunga a scadenza e i lavori non siano stati terminati, al fine di individuare gli strumenti di tutela a disposizione del committente, ovvero cosa egli possa fare per garantirsi in caso di tale evenienza, è necessario soffermarsi sui motivi che hanno portato al ritardo dell’adempimento. Questo permetterà di accertare l’eventuale condotta colpevole dell’appaltatore e la conseguente sua responsabilità.
Quando l’appaltatore non è responsabile
Non tutti i ritardi sono imputabili all’appaltatore. Alcune circostanze possono esonerarlo da responsabilità, come ad esempio:
- condizioni atmosferiche dalla portata eccezionale (piogge incessanti, neve, vento forte, che impediscono l’esecuzione sicura dei lavori);
- cause di forza maggiore come calamità naturali, guerre, pandemie, alluvioni, terremoti o altri eventi non prevedibili;
- ritardi imputabili al committente (mancata consegna di materiali o autorizzazioni edilizie varie);
- la richiesta di varianti in corso d’opera da parte del committente, che richiedano nuovi tempi tecnici.
In tutti gli altri casi, il ritardo è considerato colpevole e apre la strada a conseguenze legali.
Proroga del termine per l’adempimento
È riconosciuto all’appaltatore il diritto di ottenere una proroga del termine finale quando esso non è stato rispettato a causa di variazioni apportate al progetto in corso d’opera ovvero a causa di eventi e circostanze sopravvenuti e non imputabili come gli eventi naturali.
La penale per ritardo
In presenza di ritardo nell’adempimento imputabile all’appaltatore il committente ha diritto ad un risarcimento del danno subito ma la liquidazione del suo ammontare, in difetto di accordo, consegue ad una sentenza di condanna al termine di un giudizio lungo e costoso.
È pertanto senza dubbio più facile per il committente, creditore della prestazione, concordare preventivamente con l’appaltatore l’inserimento nel contratto di una cosiddetta clausola penale con cui si conviene che, in caso di ritardo, l’appaltatore sarà tenuto al pagamento di una somma di denaro.
Si tratta di una delle forme più comuni di tutela per il committente che consiste in una cifra che l’appaltatore dovrà corrispondere per ogni giorno (o settimana) di ritardo.
La penale ha una funzione deterrente e risarcitoria: non è necessario dimostrare un danno concreto per richiederla, basta il semplice ritardo. Si limita dunque il danno alla somma di denaro stabilita. È fatta salva la possibilità di stabilire la risarcibilità del danno ulteriore e in questo caso l’intero danno dovrà essere provato nel suo ammontare.
In sintesi questa clausola ha due vantaggi principali:
- non richiede la prova del danno subito, in quanto la semplice constatazione del ritardo basta a far scattare la penale;
- ha funzione deterrente, perché spinge l’appaltatore a rispettare i tempi per non incorrere in sanzioni economiche.
La penale deve essere congrua e proporzionata in quanto, se troppo elevata, potrebbe essere considerata nulla o eccessiva dal giudice, come stabilito dall’articolo 1384 del Codice Civile.
Il risarcimento del danno
Se il ritardo ha causato un maggior danno al committente, come la perdita di un cliente, costi aggiuntivi, spese per affitti temporanei, è possibile chiedere un risarcimento ulteriore, purché esso venga provato con documenti e prove concrete.
In alcuni casi, il committente può anche:
- chiedere la risoluzione del contratto quando si tratti di un inadempimento grave;
- affidare i lavori a un’altra impresa, addebitando le spese all’appaltatore inadempiente;
- trattenere una parte del corrispettivo pattuito.
A titolo di esempio si segnalano alcune ipotesi di danni risarcibili:
- spese per l’affitto di un’abitazione temporanea;
- mancati guadagni derivanti da ritardata apertura di un locale;
- costi sostenuti per affidare lavori urgenti a terzi;
- danni all’immagine per ritardi nella consegna di opere pubbliche.
Il risarcimento può essere richiesto insieme alla penale, solo se non è espressamente previsto che la penale escluda ogni ulteriore indennizzo.