Come funziona il mutuo con garanzia dello Stato, chi ne ha diritto e quali sono gli obblighi? Abi (Associazione bancaria italiana), banche e associazioni dei consumatori si sono date appuntamento per stilare una guida aggiornata al 2024 che analizza ogni dettaglio della misura. La guida offre approfondimenti sui principali aspetti di questo “importante strumento pubblico volto a supportare nell’acquisto dell’abitazione principale i cittadini, a partire dai giovani e, in particolare per l’anno 2024, dalle famiglie numerose”, come puntualizza Abi. La guida è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Associazione bancaria italiana.
Cos’è il Fondo garanzia prima casa
Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa è una misura nata per favorire l’accesso ai mutui per l’acquisto (con o senza ristrutturazione per efficientamento energetico) della prima casa. Possono usufruirne cittadini che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo. Come spiega la guida di Abi, il fondo di garanzia per i mutui prima casa “rilascia garanzie a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari erogati per l’acquisto dell’abitazione principale (anche con accollo da frazionamento) ed eventuali interventi di ristrutturazione e accrescimento della sua efficienza energetica”.
E “per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari. Sono invece previsti requisiti stringenti per le categorie di clienti ‘prioritari’. All’atto di ammissione della garanzia, in presenza di più domande pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo attribuisce priorità ai mutui richiesti” da determinati soggetti.
Chi sono i soggetti prioritari
Sono considerati soggetti prioritari:
- le giovani coppie, cioè ogni “nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia compiuto 36 anni di età”;
- i genitori single con figli minorenni, cioè ogni “persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona, separata, divorziata o vedova convivente con almeno un proprio figlio minore”.
- i giovani under 36;
- ogni conduttore di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari;
- i nuclei familiari che abbiano:
3 figli under 21 anni con Isee non superiore a 40.000 euro,
4 figli under 21 anni con Isee non superiore a 45.000 euro (la percentuale massima di copertura è dell’85%),
5 o più figli under 21 con Isee non superiore a 50.000 (la percentuale massima di copertura arriva al 90%).
Abi spiega che “gli appartenenti alle categorie con priorità di accesso al Fondo possono ottenere una percentuale di copertura superiore al 50% solo se il rapporto tra l’importo del mutuo richiesto e il prezzo d’acquisto dell’immobile supera l’80%”. E ancora: “Per tutte le categorie con priorità di accesso al Fondo, l’incremento della percentuale di copertura della garanzia è riconosciuto anche nei casi in cui il Teg sia superiore al Tegm nella misura massima stabilita per legge”.
La guida spiega che “per i mutui ai quali sia stata assegnata priorità, il limite massimo del tasso effettivo globale (Teg) applicabile ai mutui è uguale al tasso effettivo globale medio (Tegm) sui mutui, rilevato dalla pubblicazione trimestrale del ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo”.
E ancora: fino al 31 dicembre 2024 “le categorie di mutuatari con priorità nell’accesso al Fondo che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40.000 euro annui, possono ottenere una garanzia fino all’80% della quota capitale dei mutui richiesti”.
Garanzia attiva in caso di surroga
La garanzia, viene spiegato, “rimane attiva in caso di surroga del mutuo originariamente acceso per l’acquisto della prima casa, qualora le condizioni economiche del nuovo mutuo siano migliorative o comunque rimangano sostanzialmente invariate rispetto a quelle originariamente esistenti al momento della concessione della garanzia. La banca che concede il nuovo finanziamento deve essere aderente al Fondo di garanzia per i mutui prima casa”.
Quali mutui
Possono beneficiare della misura i mutui ipotecari erogati da banche o intermediari finanziari:
- fino a 250.000 euro;
- destinati all’acquisto (con o senza ristrutturazione per efficientamento energetico) dell’abitazione principale “anche con accollo da frazionamento, non rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o comunque senza caratteristiche di lusso”.
Dove fare richiesta
Per accedere al Fondo di garanzia è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito internet di Consap e presentarlo a una delle banche o degli intermediari finanziari aderenti, allegando un documento di identità. I cittadini stranieri devono allegare passaporto e permesso di soggiorno). I nuclei familiari numerosi possono ottenere una garanzia superiore all’80% e devono utilizzare un modulo apposito.
Alla data di presentazione della domanda di mutuo non si deve essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Fanno eccezione gli immobili di cui si sia entrati in possesso per successione a causa di morte e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L’esito della richiesta
Anche in caso tutti i requisiti siano stati rispettati, la banca ha la facoltà di decidere o meno se concedere il mutuo con ricorso al Fondo di garanzia “in base a proprie ed esclusive valutazioni“.
Cosa succede in caso di inadempimento
In caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando al soggetto finanziatore l’importo previsto dalla garanzia per poi agire nei confronti del mutuatario per il recupero della somma liquidata. Al mutuatario, pertanto, resta l’obbligo di restituire per intero le somme pagate dal Fondo al soggetto finanziatore. Ai fini del recupero delle somme pagate, il Fondo può provvedere anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, così come previsto al comma 1 e 2 dell’art .8 del Decreto Interministeriale del 31 luglio 2014.