Partita Iva aperta ma senza redditi? La sentenza che “salva” la Naspi e tutela chi prova a ripartire

La partita Iva aperta ma inattiva non fa perdere la Naspi: il tribunale di Milano chiarisce quando scatta davvero la decadenza dall'indennità

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Avere una partita Iva aperta non significa automaticamente perdere la Naspi. Se la posizione fiscale è rimasta inattiva e il lavoratore non ha svolto alcuna attività autonoma né prodotto reddito, l’indennità di disoccupazione resta.

Lo ribadisce il tribunale di Milano con la sentenza 2023/2026, affermando un importante principio per chi percepisce la Naspi e, pur essendo formalmente titolare di partita Iva, avvia concretamente un’attività autonoma solo in un momento successivo.

L’Inps non può chiedere la restituzione delle mensilità già erogate prima dell’effettivo inizio dell’attività, neppure se il reddito prodotto nell’intero anno supera il limite previsto dalla legge.

Il caso concreto, l’Inps chiede indietro tre mesi di Naspi

Dopo essere stata licenziata all’inizio del 2020, una lavoratrice aveva ottenuto regolarmente la Naspi. Sebbene fosse titolare di una partita Iva aperta nel 2017, quando era ancora dipendente, la posizione era rimasta inattiva.

Solo nel marzo 2021 aveva sottoscritto un contratto di prestazione di servizi, con attività iniziata nell’aprile successivo. Aveva quindi comunicato all’Inps, tramite il modello NASpI-Com, l’avvio dell’attività e il reddito annuo presunto. L’Istituto aveva correttamente interrotto la prestazione da aprile.

Successivamente, però, aveva chiesto la restituzione di oltre 2.200 euro, corrispondenti all’indennità percepita tra gennaio e marzo 2021, sostenendo che il reddito professionale dichiarato per l’intero 2021, superiore alla soglia di legge, facesse decorrere la decadenza dalla prestazione fin dal primo gennaio. Da qui il contenzioso.

Perché il tribunale ha dato ragione alla lavoratrice: partita Iva aperta non significa attività

Il giudice milanese ha respinto la ricostruzione dell’Inps per tre motivi:

  • nessuna norma consente di far retroagire la decadenza dalla Naspi al primo giorno dell’anno solo perché la lavoratrice ha iniziato un’attività autonoma alcuni mesi dopo;
  • fino all’effettivo avvio dell’attività, la lavoratrice era in stato di disoccupazione e possedeva tutti i requisiti per percepire l’indennità;
  • le somme corrisposte nei mesi precedenti erano quindi legittime e non potevano essere richieste indietro.

Il semplice possesso della partita Iva va sempre distinto dall’effettivo svolgimento di un’attività. L’apertura della partita Iva è, infatti, un mero adempimento fiscale e non dimostra, da sola, che il titolare abbia lavorato, emesso fatture, acquisito clienti o prodotto reddito. Una partita Iva può restare formalmente aperta anche per anni senza essere utilizzata.

Può accadere, ad esempio, che:

  • sia stata aperta in previsione di un’attività mai realmente iniziata;
  • sia rimasta aperta dopo la cessazione di precedenti incarichi;
  • il professionista abbia sospeso l’attività senza chiudere subito la posizione fiscale.

Sono tutte ipotesi in cui una partita Iva “quiescente” non comporta automaticamente la perdita della Naspi.

Nuova attività a partita Iva, cosa cambia per la Naspi

La controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 10 del d. lgs 22/2015, che disciplina il caso del lavoratore che, mentre beneficia della Naspi, avvia un’attività autonoma o impresa individuale.

Tramite il modello NASpI-Com, la norma impone di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio dell’attività. Se il reddito resta entro il limite compatibile con il mantenimento dello stato di disoccupazione (attualmente 5.500 euro annui), l’indennità continua a essere versata ma ridotta.

La riduzione è pari all’80% del reddito autonomo presunto ed è calcolata esclusivamente per il periodo compreso tra:

  • la data di inizio dell’attività autonoma;
  • la fine della Naspi oppure, se precedente, il 31 dicembre dello stesso anno.

Secondo il tribunale, questa formulazione dimostra che gli effetti della nuova attività scattano esclusivamente dal suo effettivo avvio.

Il reddito annuale non può essere “spalmato” sui mesi precedenti

L’Inps sosteneva che il reddito professionale prodotto nel 2021 dovesse essere riferito all’intero anno solare. Il tribunale lo ha escluso: il riferimento al reddito annuo serve soltanto a verificare la soglia di compatibilità e a determinare l’eventuale riduzione della prestazione, non ad attribuire retroattivamente il reddito ai mesi nei quali l’attività non era ancora iniziata.

In pratica, il reddito prodotto da aprile in poi non trasforma automaticamente anche i mesi di gennaio, febbraio e marzo in periodi di lavoro autonomo. In quel periodo, infatti, la lavoratrice era ancora disoccupata e aveva pieno diritto ai soldi.

Quando si perde realmente il diritto alla Naspi

La decadenza dall’indennità si verifica soltanto dal momento in cui si realizza l’evento che la determina. Nel caso dell’attività autonoma questo coincide con l’effettivo avvio del lavoro.

L’art. 10 del d. lgs 22/2015 conferma questa impostazione: in caso di mancata comunicazione del reddito all’Inps, l’obbligo di restituzione riguarda esclusivamente le somme percepite dalla data di inizio dell’attività autonoma. Non è quindi prevista una decadenza con effetto retroattivo.

Se la prestazione prosegue nell’anno successivo, il beneficiario deve inoltre comunicare nuovamente il reddito annuo presunto tramite il modello NASpI-Com entro il 31 gennaio.

Cosa accade se il reddito supera la soglia stabilita dalla legge

Quando il reddito autonomo previsto supera il limite stabilito per conservare lo stato di disoccupazione (oggi 5.500 euro annui), viene meno la compatibilità con la Naspi e si decade dalla prestazione.

Anche in questo caso, tuttavia, la decadenza opera soltanto dalla data di effettivo inizio dell’attività autonoma e non può riguardare i mesi precedenti.

L’estratto contributivo non prova quando è stato prodotto il reddito

L’Inps aveva richiamato l’estratto della Gestione Separata, da cui risultavano dodici mesi di contribuzione nel 2021. Per il tribunale questo dato non è sufficiente, perché l’accredito dipende dal reddito complessivo dichiarato nell’anno e non dimostra che l’attività sia stata svolta per tutti i dodici mesi.

Per accertare l’effettivo avvio dell’attività occorre invece esaminare elementi concreti, come contratto professionale, incarichi, fatture, documentazione bancaria e comunicazioni all’Inps.

E chi percepisce la Naspi deve essere in grado di dimostrare di non aver svolto attività autonoma nel periodo interessato, ad esempio con dichiarazioni dei redditi, registri Iva senza operazioni, assenza di fatture, estratti conto, documenti sulla cessazione degli incarichi e comunicazioni NASpI-Com.

Inserendosi in un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. 7957/2026), la sentenza 2023/2026 del tribunale di Milano ha così bocciato le richieste Inps di restituzione della Naspi, condannandolo alle spese di lite.

Che cosa cambia

La Naspi tutela lo stato di disoccupazione reale, non la semplice presenza di una posizione fiscale aperta. Finché il lavoratore non avvia concretamente un’attività autonoma e resta senza lavoro, il diritto all’indennità resta in piedi.

L’Inps può interrompere la prestazione quando l’attività viene effettivamente iniziata e, nei casi previsti dalla legge, richiedere la restituzione delle somme percepite indebitamente da quel momento in poi. Non può però estendere retroattivamente la decadenza ai mesi precedenti, nei quali il beneficiario era ancora disoccupato con Naspi.

Quello dell’utilizzo della partita Iva è un tema delicato. Basti pensare alla recente pronuncia che ne afferma l’obbligatorietà negli affitti brevi con sole due case locate. La recente decisione milanese rafforza il principio di certezza del diritto ed evita interpretazioni che finirebbero per penalizzare proprio chi riesce finalmente a reinserirsi nel mercato del lavoro, avviando una nuova attività autonoma.