La Naspi – la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – è il principale sussidio di disoccupazione erogato dallo Stato italiano attraverso l’INPS.
Si tratta di uno degli strumenti fondamentali del welfare state italiano, insieme al Servizio Sanitario Nazionale, al sistema pensionistico, agli assegni di invalidità e all’istruzione pubblica: un sistema di protezione sociale che mira a garantire a tutti i cittadini un tenore di vita dignitoso nei momenti di difficoltà.
Indice
A chi spetta la Naspi?
La Naspi è riservata ai lavoratori dipendenti. Nello specifico, ne hanno diritto:
- i dipendenti del settore privato
- i dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato
- gli apprendisti
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Non rientrano i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i titolari di partita IVA, che hanno strumenti previdenziali distinti.
Quando si può richiedere?
Per accedere alla Naspi devono verificarsi due condizioni contemporaneamente.
La prima è la perdita involontaria del lavoro. Rientrano in questa casistica: il licenziamento (anche disciplinare), la scadenza del contratto a termine, le dimissioni per giusta causa, le dimissioni rassegnate durante il periodo di maternità o entro l’anno dalla nascita del figlio da parte di chi ha fruito del congedo di paternità, e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
La seconda condizione è aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro.

A quanto ammonta? Come si calcola l’importo
L’importo della Naspi è proporzionale alla retribuzione media mensile percepita negli ultimi quattro anni, ma con alcune precisazioni importanti.
Lo Stato fissa ogni anno un importo di riferimento: nel 2026 è pari a 1.456,72 euro lordi.
Il calcolo si fa così:
- Se la retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni è inferiore all’importo di riferimento: la Naspi corrisponde al 75% della retribuzione media.
- Se la retribuzione media mensile è superiore all’importo di riferimento: la Naspi corrisponde al 75% della retribuzione media + il 25% della differenza tra retribuzione media e importo di riferimento.

In ogni caso, il tetto massimo erogabile è fissato a 1.584,70 euro lordi al mese.
Un elemento da non trascurare: a partire dal sesto mese di fruizione, l’importo si riduce del 3% ogni mese (il cosiddetto “decalage”). Per chi ha compiuto 55 anni, il decalage scatta più tardi, dall’ottavo mese.

Per quanto tempo si percepisce?
La durata della Naspi dipende dalla storia contributiva del lavoratore. Si calcola prendendo il numero di settimane lavorate negli ultimi quattro anni e dividendolo per due, con un massimo di due anni complessivi.
Esempio pratico: se nei quattro anni precedenti si è lavorato per 80 settimane, si ha diritto a 40 settimane di Naspi, pari a circa 9 mesi e mezzo.

Come e quando fare domanda?
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o dalla fine del periodo di maternità, infortunio o malattia). Lo strumento principale è il portale INPS, alla sezione dedicata alla Naspi. In alternativa, ci si può rivolgere a un CAF.
La Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda viene presentata dopo quel giorno, decorre invece dal giorno successivo alla presentazione della domanda stessa.
Attenzione al Patto di Servizio personalizzato!
Entro 15 giorni dalla richiesta di accesso alla Naspi, è obbligatorio stipulare il Patto di Servizio personalizzato con il proprio Centro per l’impiego o Agenzia per il lavoro di riferimento. Si tratta di un accordo finalizzato al reinserimento lavorativo e alla ricerca attiva di un nuovo impiego.
Attenzione: omettere questo passaggio può comportare la perdita del diritto alla Naspi.
E la Naspi anticipata?
Esiste anche la possibilità di ricevere la Naspi in un’unica soluzione, come incentivo all’autoimprenditorialità. Chi intende avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o sottoscrivere una quota in una cooperativa può richiedere l’anticipazione dell’intera somma residua.
Dal 2026, però, le modalità di erogazione sono cambiate: la liquidazione non avviene più in un’unica rata, ma in due tranche. All’avvio dell’attività viene erogato il 70% dell’importo totale spettante; il restante 30% viene versato al massimo sei mesi dopo la domanda di anticipazione.
C’è un’importante avvertenza: se dopo la ricezione della prima rata si instaura un nuovo rapporto di lavoro dipendente, si perde il diritto alla seconda tranche e si è tenuti a restituire integralmente il 70% già percepito.