Naspi revocata con l’apertura della partita Iva, la sentenza che cambia le regole

La sola apertura di partita Iva non basta per perdere l'indennità di disoccupazione se non c’è reddito. La sentenza della Corte di Cassazione

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Una svolta destinata a incidere concretamente sulla vita di migliaia di lavoratori arriva dalla Suprema Corte. Chi ha perso il lavoro, si è rimesso in gioco con un’attività autonoma ma non ha ancora ottenuto guadagni dall’apertura della partita Iva, può tirare un sospiro di sollievo. Il diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione Inps, non può essere toccato se, annualmente, non viene dichiarato nulla all’ente previdenziale perché dall’attività autonoma non deriva alcun reddito da lavoro. Vediamo più da vicino che cosa ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 7957/2026 e perché è importante conoscerla.

Dalla revoca della Naspi alla riabilitazione: il caso

La pronuncia nasce da una vicenda emblematica. Rispettando la legge, un lavoratore aveva correttamente dichiarato, al momento della domanda di Naspi, un reddito presunto derivante da attività autonoma. Pur mantenendo aperta la partita Iva, l’anno successivo non aveva però svolto alcuna attività né percepito compensi.

Ritenendo inutile comunicare un reddito nullo, l’uomo non aveva effettuato ulteriori comunicazioni all’Inps. Il problema è che gli uffici dell’istituto hanno interpretato questo silenzio come colpevole e, quindi, come una violazione degli obblighi informativi. Per questo, hanno successivamente revocato l’indennità di disoccupazione.

Questa linea rigorosa e punitiva è stata confermata inizialmente sia dal tribunale di primo grado che dalla corte d’appello in secondo grado. Ma la disputa giudiziaria è proseguita fino in Cassazione, presso la quale il lavoratore ha fatto ricorso. Qui l’esito è stato ribaltato.

Partita Iva non significa reddito da lavoro

Per anni, molti lavoratori hanno vissuto con la paura di perdere la Naspi per il mero fatto di aver aperto una partita Iva, magari nel tentativo — non sempre fruttuoso — di rientrare nel mercato del lavoro dopo essere stati dipendenti in un’azienda.

Ma sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta in maniera netta. La titolarità di una partita Iva è un elemento formale e neutro, che non prova di per sé lo svolgimento di un’attività lavorativa. In termini pratici, aprire una posizione fiscale:

  • non equivale a lavorare;
  • non implica automaticamente la produzione di reddito da lavoro;
  • non può giustificare la perdita dell’indennità di disoccupazione.

Perciò la magistratura qualifica la partita Iva come un atto preparatorio e certamente utile a rendere possibile lo svolgimento di un’attività futura. Ma a questo atto non dà valore di prova sul piano dell’effettiva occupazione. In breve, la partita Iva aperta non dimostra che un lavoratore è attivo e che ottiene un guadagno dal lavoro autonomo.

Perciò, se nel caso concreto una persona con partita Iva non esercita giornalmente l’attività autonoma e non percepisce alcun reddito, non è tenuta a dichiarare o notificare nulla all’Inps. La revoca dell’indennità di disoccupazione è illegittima.

Quando scatta l’obbligo di comunicazione all’Inps

Uno dei passaggi chiave della sentenza della Corte di Cassazione riguarda il perimetro degli obblighi informativi nei confronti dell’ente previdenziale. Il d.lgs. 22/2015 prevede che chi chiede e ottiene la Naspi deve comunicare l’avvio di un’attività autonoma entro un mese, ma — come chiarisce la Suprema Corte — esclusivamente a una precisa condizione: che da tale attività derivi, o si preveda, un reddito o profitto.

Ecco allora che ne deriva una fondamentale distinzione logica:

  • l’attività reale con reddito determina un obbligo di comunicazione;
  • la semplice partita Iva, aperta ma inattiva e senza guadagni, non determina questo obbligo.

Ma non solo. Se manca qualsiasi entrata economica, viene meno anche il presupposto per incidere sulla misura o sulla spettanza dell’indennità di disoccupazione. Quindi, il diritto alla prestazione di sostegno al reddito è salvo anche sul piano dell’importo mensile della Naspi.

La decadenza richiede fatti concreti: il ruolo della soglia di reddito

Un altro interessante passaggio della decisione riguarda la natura della decadenza dalla Naspi, disciplinata dall’art. 11 del d.lgs. 22/2015.

Secondo i giudici di piazza Cavour, si tratta di una sanzione così grave da non poter essere applicata sulla base di semplici mancanze formali, prive di reali conseguenze economiche. Il principio giurisprudenziale è netto:

Non si può perdere un diritto per non aver dichiarato qualcosa che, nella sostanza, non esiste. Servono fatti concreti.

La legge inoltre prevede una soglia di compatibilità tra lavoro autonomo e Naspi, individuata nel limite reddituale di 5.500 euro annui. Ma tale soglia rileva solo in presenza di un reddito effettivo. In assenza di guadagni, infatti, non c’è alcun obbligo comunicativo né alcuna incidenza sulla Naspi.

Che cosa cambia per le partite Iva che prendono la Naspi

La giurisprudenza in tema di Naspi è ricca di contributi. Basti pensare ad esempio alla recente pronuncia con cui, in gravidanza, è negata l’indennità senza convalida delle dimissioni.

Ora, con la sentenza n. 7957/2026, la Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta destinato a incidere — in generale — sulla gestione della Naspi. Il principio affermato è chiaro: la sola apertura della partita Iva per avviare un’impresa o una professione non può bastare a giustificare la perdita dell’indennità, a meno che non sia accompagnata da un’attività continuativa e da un reddito reale.

Gli uffici territoriali Inps non possono pretendere comunicazioni annuali in assenza di attività. Si tratta di un cambio di prospettiva importante rispetto alle prassi punitive adottate negli anni dall’ente, che spesso hanno dato rilievo a elementi puramente formali o burocratici, imponendo obblighi comunicativi anche in assenza di soldi incassati dall’attività. La Cassazione riporta al centro il dato sostanziale: ciò che rileva è la produzione di reddito, non la semplice possibilità di lavorare.

Viene meno l’obbligo di inviare comunicazioni a vuoto quando l’attività autonoma non è mai iniziata davvero o non ha prodotto compensi. Allo stesso tempo, è ridotto sensibilmente il rischio di decadenze automatiche dalla Naspi basate su una dimenticanza senza reale impatto economico. In pratica, ne esce rafforzata la posizione di chi prova ad avviare un’attività in proprio senza ottenere risultati immediati, senza per questo perdere il sostegno al reddito.

Ma la sentenza in oggetto apre anche a possibili scenari sul piano delle tutele: nei casi in cui l’indennità sia stata revocata senza giustificazione, potrebbero esservi gli estremi per chiedere la restituzione delle somme trattenute o, nei casi più gravi, un risarcimento.

Il messaggio della Corte di Cassazione è netto: il sistema di protezione sociale non può trasformarsi in un meccanismo penalizzante fondato su formalità. Senza attività concreta non c’è reddito, e senza reddito non possono esserci né obblighi né sanzioni. Concludendo, è un orientamento giurisprudenziale che ristabilisce equilibrio tra esigenze amministrative e diritti dei cittadini, offrendo maggiore certezza a chi attraversa una delicata fase di transizione lavorativa.