Scopri se e in quale modo si conciliano le norme che tutelano il diritto al congedo di maternità e quelle relative all’indennità di disoccupazione. Cominciamo con il fare chiarezza su quello che dice la Legge e rispondiamo ai dubbi più comuni delle future o neo mamme che percepiscono la NASpI.
Disoccupazione e maternità: le definizioni a norma di legge
Sul sito dell’INPS si legge che “La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Tale sussidio sociale viene erogato su domanda del lavoratore disoccupato che percepisce la NASpI a partire dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, qualora la domanda sia stata presentata entro 8 giorni, oppure entro e non oltre il termine massimo previsto dalla Legge se la domanda è stata presentata dopo l’ottavo giorno.
Con congedo di maternità invece si intende il periodo di astensione dal lavoro nel periodo di gravidanza, durante il quale la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Si tratta di un “periodo protetto” della durata di 5 mesi durante i quali la donna che lavora non può essere licenziata.
La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito le seguenti tre modalità per usufruire del congedo di maternità:
- 2 mesi prima più 3 mesi dopo la data presunta del parto
- 1 mese prima più 4 mesi dopo la data presunta del parto, la cosiddetta maternità flessibile
- 5 mesi dopo la data presunta del parto
Maternità in disoccupazione NASpI: quali sono i requisiti?
Vediamo adesso quali sono i principi che regolano la maternità durante la NASpI. Cominciamo col dire che l’indennità per congedo di maternità spetta anche se la lavoratrice è disoccupata, a patto che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- entro i 60 giorni: è limite massimo di tempo ammesso dalla sospensione del lavoro fino all’inizio del congedo di maternità;
- sopra i 60 giorni: l’indennità giornaliera di maternità viene corrisposta solo se la madre ha già diritto alla NASpI, ovvero al sussidio di disoccupazione.
Se nessuno dei due requisiti è soddisfatto, ovvero sono passati più di 60 giorni e non è stata riconosciuta la NASpI, si ha diritto all’indennità per maternità soltanto se sono trascorsi al massimo 180 giorni fra la risoluzione dell’ultimo contratto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità. Inoltre la lavoratrice deve avere versato almeno 26 contributi settimanali nel biennio che precede il periodo di congedo. In tal caso, l’INPS riconosce per i 5 mesi di maternità un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione.
Maternità e disoccupazione: che succede in caso di dimissioni?
La NASpI in linea di principio è un indennizzo previsto per coloro che perdono il lavoro involontariamente, quindi a causa di un licenziamento o di dimissioni per giusta causa.
Per le donne in stato di gravidanza però, a tutela ulteriore, è stata fatta un’eccezione e quindi è possibile beneficiare della disoccupazione anche in caso di dimissioni senza giusta causa. Devono però sussistere due requisiti:
- almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Maternità anticipata in disoccupazione: ecco come funziona
La maternità anticipata rispetto ai tempi del congedo obbligatorio è un diritto volto a tutelare la salute della madre e del nascituro. Per questo motivo si estende ad un ampio numero di casistiche. Ecco le categorie di lavoratrici che possono beneficiarne:
- dipendente pubblica / dipendente privata;
- lavoratrice occasionale / a progetto;
- libera professionista iscritta alla gestione separata INPS;
- associata in partecipazione di un’azienda;
- in stato di disoccupazione e percepente la NASpI
Bisogna però ricordare che la concessione del congedo di maternità anticipato è vincolato alle seguenti, precise condizioni:
- stato di salute della futura mamma che può compromettere l’esito della gravidanza;
- lavoratrici in stato interessante che lavorano in un ambiente non salubre;
- mansioni che confliggono con la gravidanza, perché troppo gravose, oppure potenzialmente nocive.