Cos’è la NASpI, come funziona e come richiederla

Scopri come funziona l'indennità di disoccupazione NASpI e come richiederla

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione attualmente in vigore in Italia, introdotta col decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015 e chiamata a sostituire l’ASpI e la MiniASpI.

Vediamo insieme le caratteristiche essenziali di questo strumento, alla luce delle regole più aggiornate e di quanto indicato da Inps sul proprio sito web ufficiale.

NASpI: di che si tratta e finalità

Come spiega il sito web ufficiale dell’Inps, la NASpI altro non è che una prestazione economica, ossia un’indennità mensile di disoccupazione:

  • rivolta a lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
  • erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a partire dal primo maggio 2015.

La prestazione è erogata su domanda dell’interessato e il suo obiettivo è costituire un sostegno economico ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro, in attesa di trovare una nuova occupazione.

Chi sono i destinatari e gli esclusi

In particolare, a beneficiare della NASpI sono:

  • i dipendenti a tempo indeterminato del settore privato;
  • i dipendenti a tempo determinato del settore privato e della Pubblica Amministrazione;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori subordinati del settore artistico;
  • i soci lavoratori di cooperative che, con esse, hanno un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre come spiega l’Inps nel suo sito web ufficiale, a cominciare dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche:

agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Non ne hanno diritto, invece, i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione. E neppure:

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
  • i lavoratori agricoli (salvo l’eccezione di cui sopra);
  • i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
  • i lavoratori con assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Quali sono i requisiti

I requisiti della NASpI oggi sono due, fermo restando l’obbligo di rientrare in una delle categorie beneficiarie dell’indennità. Vediamoli singolarmente, non prima però di ricordare che da alcuni anni è stato cancellato il requisito d’accesso consistente nell’aver svolto almeno 30 giorni di lavoro effettivo nel corso dei 12 mesi anteriori.

Infatti la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come legge n. 234 in data 31 dicembre 2021, ha reso più agevole l’accesso all’indennità di disoccupazione, eliminando tale requisito. Parleremo tra poco anche di questo.

Stato di disoccupazione involontario

Inps rimarca che sono disoccupati i soggetti senza lavoro che:

  • abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
  • dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità all’esecuzione di una qualsiasi attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il locale CpI.

L’istituto altresì rimarca che la presentazione della domanda di NASpI equivale all’emissione della citata dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

Inoltre lo stato di disoccupazione deve essere involontario e, di conseguenza, sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia terminato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale (salvo alcuni casi specifici).

Invece, possono accedere alla NASpI coloro che si dimettono per giusta causa (ad es. a seguito di molestie sul luogo di lavoro), le donne che si dimettono durante il periodo tutelato di maternità e coloro che subiscono il licenziamento disciplinare. Infatti il recesso datoriale non dipende dalla loro volontà e, conseguentemente, il diritto all’indennità di disoccupazione non risulta intaccato.

Requisito contributivo

Al fine di ottenere la NASpI occorrono almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo senza lavoro. Anche su questo punto – il cd. requisito contributivo – l’istituto di previdenza è molto chiaro e specifica infatti che:

per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 11 novembre 1983, n. 638 e legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Per l’ottenimento del requisito contributivo, Inps considera utili in primis i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione, versati durante il rapporto di lavoro subordinato, ma anche altre tipologie di contributi come quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria (a specifiche condizioni). Inoltre ai fini della maturazione del requisito contributivo sono utili i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione.

Non vanno, invece, conteggiati i periodi di cassa integrazione a zero ore, né i permessi e i congedi fruiti dal lavoratore per assistere un familiare con grave disabilità.

Cancellazione del requisito dei giorni di lavoro

L’ultimo requisito per usufruire della NASpI era l’aver lavorato almeno 30 giorni (intesi come giornate di calendario) nei dodici mesi che precedono l’inizio della disoccupazione.

Il periodo veniva esteso in caso di cassa integrazione a zero ore, malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale, congedi o permessi per l’assistenza di un familiare in gravi condizioni di disabilità.

Come accennato poco sopra, a partire dall’1 gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non è più in vigore.

Dimissioni, giusta causa e risoluzione consensuale: chiarimenti

I lavoratori disoccupati a seguito di dimissioni non hanno diritto alla NASpI, dunque? Non sempre. Lo abbiamo accennato sopra, ma giova ribadirlo per chiarezza. Possono percepirla qualora si dimettano nel periodo di maternità oppure per giusta causa. E, cioè, a seguito del verificarsi di un evento che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Le dimissioni per giusta causa sono previste dall’art. 2119 del codice civile e, sussistendo soltanto in casi particolari, consentono al lavoratore, o alla lavoratrice, di interrompere il rapporto di lavoro con effetto immediato, senza periodo di preavviso, avendo anche diritto a richiedere la NASPI.

Sono una scelta frequente da parte di chi subisce atti di mobbing, molestie sessuali oppure il mancato versamento di stipendio o contributi. Tali dimissioni comportano altresì il riconoscimento di una specifica indennità, per lenire il danno che l’azienda ha causato alla persona dimissionaria.

Non solo: ha diritto alla NASpI anche il lavoratore che si è dimesso a seguito di una risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, o in caso abbia accettato l’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro che lo ha licenziato.

L’ultimo caso in cui la NASpI è dovuta è il licenziamento a seguito del rifiuto a trasferirsi in una sede lavorativa distante più di 50 chilometri, o più di 80 minuti coi mezzi pubblici dalla sua residenza.

Decorrenza della NASpI

La NASpI ha una decorrenza ben definita.

Il lavoratore ne ha diritto a partire da 8 giorni dopo la fine del rapporto di lavoro (se presenta la domanda entro l’8° giorno), oppure dal giorno seguente la presentazione della domanda (se la presenta dopo l’8° giorno).

Mentre il dipendente che si licenzia per giusta causa, ne ha diritto a partire dal 38° giorno dopo il licenziamento, oppure dal giorno successivo alla domanda se la avanza dopo 38 giorni.

Inoltre Inps precisa, inoltre, che l’indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge.

Durata della NASpI

Come spiega Inps nel proprio sito web ufficiale, la NASpI viene corrisposta al lavoratore ogni settimana, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. In alternativa, è possibile chiedere anche il pagamento della NASpI anticipata, come vedremo più da vicino tra poco.

Inps precisa altresì quanto segue:

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Come indica la circolare Inps n. 94 del 2015, il periodo di fruizione della NASpI comporta l’accredito di contribuzione figurativa.

La NASpI anticipata

La NASpI anticipata è di fatto la liquidazione anticipata in una sola soluzione dell’ammontare complessivo della prestazione. Sull’importo versato è eseguita la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

Inps ricorda che può chiedere la NASpI anticipata il lavoratore che:

  • apre un’impresa individuale;
  • avvia un’attività di lavoro autonomo;
  • sottoscrive una quota di capitale sociale di una cooperativa;
  • prosegue a tempo pieno e con modalità di lavoro autonomo un’attività autonoma cominciata quando era dipendente dell’impresa che lo ha licenziato.

La domanda per la NASpI anticipata deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS (oppure con l’aiuto di un intermediario o di un patronato) entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa autonoma, dell’impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Indennità di disoccupazione: quanto prende il lavoratore?

L’indennità mensile di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se tale retribuzione è inferiore ad un importo minimo che cambia ogni anno. Se la retribuzione è superiore a tale importo, l’indennità è pari al 75% dell’importo di riferimento, più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e quello stesso importo.

L’assegno mensile di disoccupazione, in ogni caso, non può superare il limite massimo stabilito ogni anno sulla base delle variazioni ISTAT – e reso noto da Inps con circolare ad hoc.

Prevista una diminuzione del 3% al mese che scatta a partire dal sesto mese di fruizione della NASpI. Invece, la riduzione si ha dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni, alla data di presentazione della domanda.

Per calcolare la propria NASpI, la formula è la seguente:

(imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) x 4.33

Se la retribuzione media mensile supera il minimo fissato dalla Legge, la formula è:

limite minimo fissato dalla Legge x 75% = X

(retribuzione mensile – limite minimo fissato dalla Legge) x 25% = Y

NaSpI = X + Y

Riduzione, sospensione e decadenza

L’indennità di disoccupazione si riduce:

  • dell’80% se il lavoratore comincia un’attività autonoma con reddito annuo pari almeno a 4.800 euro
  • dell’80% se il lavoratore licenziato ha un rapporto subordinato con un altro datore di lavoro (a patto che il reddito sia inferiore a 8.145 euro annui)
  • se il lavoratore trova una nuova occupazione con contratto di lavoro intermittente

L’indennità di disoccupazione è sospesa se il lavoratore:

  • trova una nuova occupazione, con contratto di durata inferiore ai 6 mesi
  • trova una nuova occupazione all’estero

L’indennità di disoccupazione decade se il lavoratore:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • inizia a lavorare con contratto subordinato, a tempo indeterminato o determinato superiore ai 6 mesi, e non comunica all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione;
  • non comunica entro 30 giorni dalla domanda della NASpI il reddito annuo presunto che trarrà dai rapporti di lavoro subordinato rimasti in essere;
  • avvia un’attività autonoma o parasubordinata e non comunica all’INPS il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall’inizio;
  • raggiunge i requisiti per la pensione d’anzianità o la pensione anticipata;
  • prende l’assegno ordinario di invalidità;
  • non partecipa, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento organizzate dai centri per l’impiego.

Come chiedere la NASpI e pagamento della prestazione

La NASpI va richiesta esclusivamente in via telematica tramite il sito dell’Inps, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (o del periodo di maternità, malattia, infortunio). In caso di licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha a disposizione per richiederla 68 giorni a partire dal 38° giorno dopo il licenziamento.

In alternativa, si può fare richiesta dell’indennità di disoccupazione tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i loro servizi telematici.

Ricordiamo altresì che il termine di lavorazione della domanda è pari a 30 giorni.

Il pagamento dell’indennità avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso un ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio. Infine Inps ricorda che il conto corrente deve necessariamente essere intestato o cointestato a colui che domanda la prestazione in oggetto.