Congedo di maternità anche per le lavoratrici autonome: come funziona

Anche le lavoratrici autonome hanno la possibilità di richiedere l'indennità di maternità. Ma devono essere in possesso di determinati requisiti

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Possono accedere all’indennità di maternità anche le lavoratrici autonome, in possesso di una partita Iva. Indipendentemente dalla gestione Inps di appartenenza è un diritto che spetta alle donne nel momento in cui diventano mamme. L’indennità di maternità costituisce una prestazione economica sostitutiva del reddito che viene perduto temporaneamente. Viene erogato alle lavoratrici – dipendenti o autonome – nel periodo in cui sono in congedo per la maternità. L’importo erogato è pari all’80% della retribuzione e viene corrisposto per tutto il periodo del congedo di maternità. Ma vediamo come accedere a questa misura e quali sono i requisiti necessari per poterlo ottenere.

Indennità di maternità anche per chi ha la partita iva

È bene precisare che l’indennità di maternità non spetta unicamente alle lavoratrici dipendenti. È possibile ottenerlo anche se si è una lavoratrice autonoma e si risulti essere iscritta ad una gestione previdenziale Inps. Per poter accedere a questa misura non è importante il regime fiscale della partita Iva individuale – il contribuente può aver deciso di aderire al regime forfettario o alla contabilità semplificata -: l’aspetto più importante da prendere in considerazione è l’iscrizione ad una gestione previdenziale Inps e risultare, a tutti gli effetti, in regola con il versamento dei requisiti.

L’indennità di maternità o di paternità spetta alla lavoratrice o al lavoratore autonomo nei periodi di tutela, non appena è nato il figlio. Il contributo che arriva non comporta necessariamente un’astensione dall’attività lavorativa. Entrando un po’ più nel dettaglio è possibile ottenere l’indennità di maternità dall’Inps nel momento in cui il diretto interessato è iscritto alle seguenti gestioni previdenziali:

  • artigiana;
  • commerciante;
  • coltivatrice diretta;
  • colona;
  • mezzadra;
  • imprenditrice agricola professionale (IAP);
  • pescatrice autonoma della piccola pesca.

A quanti risultino essere iscritti alle suddette gestioni previdenziali Inps spetta un’indennità della durata di cinque mesi complessivi: due che precedono la data del parto e i tre mesi successivi. Siamo davanti, in estrema sintesi, allo stesso trattamento a cui possono accedere le lavoratrici dipendenti. A differenza di queste ultime, le lavoratrici autonome hanno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività professionale anche nel periodo della maternità.

Ufficialmente l’indennità di maternità copre i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi. Nel caso di adozione o affidamento, è possibile usufruire dell’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che viene adottato o preso in affidamento proattivo.

Indennità di maternità: a quanto ammontava

Nel periodo in cui la lavoratrice percepisce l’indennità di maternità ha diritto a percepire un contributo pari all’80% della retribuzione giornaliera che viene stabilito direttamente dalla normativa per l’attività che viene svolta.

Nel caso in cui dovesse sopraggiungere un’interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di trenta giorni.

Attenzione che il diritto a richiedere l’indennità di maternità si prescrive nell’arco di un anno a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello che, almeno teoricamente, risulta essere indennizzabile. La prescrizione può essere interrotta dai diretti interessati attraverso la presentazione direttamente all’Inps – prima che scada l’anno – di un’istanza scritta di data certa per ottenere l’indennità.

I requisiti da rispettare

Per poter accedere all’indennità di maternità il diretto interessato deve rispettare alcuni requisiti ben precisi. Prima di tutto deve essere iscritto alla gestione dell’Inps in base all’attività che sta svolgendo. I contributi devono essere versati regolarmente per i mesi che risultano essere compresi nel periodo di maternità.

È possibile ottenere l’indennità anche se il periodo indennizzabile ha avuto inizio successivamente all’iscrizione alla gestione Inps in base all’attività svolta. Nel caso in cui l’iscrizione sia richiesta entro i termini di legge – ossia entro i 30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività per gli altri casi – e l’attività risulti essere iniziata prima dell’inizio del periodo di attività, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità.

Domanda: quando deve essere presentata

La domanda deve essere presentata a parto avvenuto. L’istanza deve essere inoltrata online, direttamente sul sito dell’Inps, utilizzando l’apposito servizio dedicato alle lavoratrici autonome.

Per poter accedere alla tutela di maternità è necessario che, nell’arco dei dodici mesi precedenti l’inizio del suddetto periodo, la lavoratrice abbia versato almeno una mensilità di aliquota piena nella Gestione Separata di appartenenza.

L’articolo 64-ter del Dlgs 151/2001 prevede che, in forza dell’applicazione dell’automaticità delle prestazioni, il riconoscimento dell’indennità di maternità sia garantito alle lavoratrici subordinate anche quando il contributo mensile non è stato versato dal committente. Questa automaticità non trova applicazione per quei lavoratori che risultino essere responsabili dell’adempimento dell’obbligazione – ossia chi la deve effettuare in proprio – come sono ad esempio i liberi professionisti o i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.

Indennità di maternità: la durata

L’articolo 64 del TU prevede che la tutela della maternità e della paternità avvengano con le stesse modalità e nelle stesse forme previste per il lavoro dipendente. Per quanto riguarda la maternità, la misura prevede l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Il periodo della maternità parte due mesi prima della data presunta del parto e si conclude tre mesi dopo la data effettiva. Complessivamente il periodo indennizzabile può superare i cinque mesi più il giorno del parto, nel caso in cui:

  • la data effettiva del parto risulti essere successiva rispetto a quella presunta. I giorni che intercorrono tra le due date vengono indennizzati in aggiunta;
  • la data del giorno del parto risulti essere precedente a quella presunta. I giorni non goduti prima vengono aggiunti ai tre mesi post partum, anche quando il parto dovesse avvenire prima dell’inizio del periodo indennizzabile.

Le lavoratrici, inoltre, hanno la possibilità di differire l’inizio del periodo di indennità:

  • al mese prima della data presunta del parto. La prosecuzione dell’attività lavorativa nel corso dell’ottavo mese di gravidanza non deve arrecare danno alla salute della lavoratrice o del nascituro;
  • alla data effettiva o presunta del parto, per poter fruire dei cinque mesi di maternità dopo la data del parto.

In estrema sintesi

Anche le lavoratrici autonome hanno la possibilità di ottenere l’indennità di maternità L’agevolazione viene erogata nello stesso modo previsto per i dipendenti. per accedere all’agevolazione, però, è necessario essere iscritti almeno da un mese alla Gestione Separata Inps ed essere in regola con il versamento dei contributi.