Come funziona il congedo di maternità facoltativa

Scopri in questo articolo come funziona la maternità facoltativa e come richiederla. Leggi di più!

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Redazione

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La maternità facoltativa è un diritto che spetta alle mamme ed i papà che lavorano e consiste nella possibilità di richiedere un periodo di astensione dal lavoro per la nascita del bambino. Oltre al congedo obbligatorio di maternità/paternità, i genitori possono dunque scegliere liberamente di fruire o meno anche della maternità facoltativa o meglio del congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Come per la maternità/paternità obbligatoria, anche per il congedo parentale è prevista un’indennità erogata dall’INPS. La durata della maternità facoltativa e l’importo dell’indennità corrisposta dipendono principalmente dalla categoria di lavoratori a cui appartengono i genitori. Scopri se possiedi i requisiti necessari per poter richiedere tale tipologia di congedo e come presentare la domanda.

Come funziona la maternità facoltativa?

Grazie alla maternità facoltativa dunque i genitori siano essi naturali, adottivi o affidatari possono godere di un periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali di uno o più bambini. Per tutta la durata del congedo parentale, l’INPS riconosce ai genitori un’indennità. In merito al funzionamento della maternità facoltativa è importante sapere che i genitori possono fruirne contemporaneamente e scegliere anche se in modo continuativo o frazionato (anche a ore).

Maternità facoltativa ad ore

La legge n° 228/2012 ha inoltre introdotto la possibilità per i genitori di frazionare a ore la maternità/paternità facoltativa. In merito alle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, ai criteri per calcolare la base oraria ed il monte orario giornaliero bisogna attenersi a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Qualora non siano presenti tali indicazioni, bisogna far riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo n° 80 del 15 giugno 2015: la durata del congedo parentale ad ore è pari alla metà delle ore medie di lavoro. Se ad esempio la tua giornata di lavoro è mediamente di 8 ore, il permesso sarà di 4 ore. La fruizione di tale tipologia di congedo non è però cumulabile con altre tipologie di permessi o riposi. In merito ai beneficiari e all’indennità prevista, si rimanda ai paragrafi successivi.

Chi può richiedere il congedo di maternità facoltativa?

La maternità facoltativa prevista dall’INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • dipendenti: che abbiano in essere un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda. Per le lavoratrici ed i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato sono necessarie 51 giornate di lavoro precedenti all’anno della richiesta del congedo se la richiesta è effettuata nel primo anno di età/ingresso nella famiglia del bambino. Se la richiesta viene inoltrata negli anni successivi e fino al 12° anno di età/ingresso in famiglia del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro nell’anno precedente all’evento o nello stesso anno a patto che siano state tutte svolte prima della richiesta del congedo;
  • iscritti alla Gestione Separata: titolari di contratto a progetto (e categorie assimilate) e professionisti che non percepiscono pensioni e che non sono iscritti ad altre forme previdenziali. Sono necessari almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi in considerazione per l’erogazione dell’indennità di congedo parentale. Deve inoltre sussistere un rapporto di lavoro all’atto di presentazione della domanda e l’astensione dall’attività lavorativa deve essere effettiva;
  • lavoratrici autonome: che hanno effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha avuto inizio la maternità facoltativa e soltanto nel caso in cui l’astensione dall’attività lavorativa è effettiva;

Non spetta ai genitori:

  • disoccupati o sospesi
  • lavoratori/trici domestici
  • lavoratori/trici a domicilio

Lavoratori/lavoratrici dipendenti

Il periodo complessivo di congedo parentale tra i due genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il congedo parentale può invece durare fino ad 11 mesi. Il diritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nello specifico:

  • dalla lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi;
  • dal lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, che passano a 7 nel caso su esposto;
  • dai genitori soli per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 10 mesi. È bene specificare che la condizione di genitore solo si configura soltanto nei seguenti casi: morte o grave infermità di uno dei due genitori, affidamento del figlio ad uno solo genitore, abbandono o mancato riconoscimento del figlio.

Nel caso di adozione ed affidamento le modalità di fruizione sono le stesse: il congedo spetta entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, a prescindere dalla sua età e non oltre il compimento dei 18 anni. Il congedo parentale viene immediatamente interrotto nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratrici/Lavoratori Iscritti alla Gestione Separata

Per i lavoratori a progetto e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata spetta un congedo parentale per un periodo non superiore ai 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita del bambino. In caso di adozione e affidamento, i 3 mesi sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia a condizione che lo stesso, all’atto dell’adozione/affidamento, non abbia compiuto i 12 anni d’età.

Lavoratrici autonome

Anche per le lavoratrici autonome, la durata della maternità facoltativa è pari a 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino.

Indennità di maternità facoltativa: quanto spetta e come viene erogata?

Come per la durata, anche l’importo dell’indennità di maternità facoltativa viene calcolato in base alla categoria lavorativa di appartenenza.

Dipendenti

Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti l’INPS riconosce un’indennità pari:

  • al 30% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del congedo parentale) entro i primi 6 anni di età del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento e per un periodo massimo complessivo di 6 mesi;
  • al 30% della retribuzione media giornaliera fino agli 8 anni di età/ingresso in famiglia del minore nel caso in cui i genitori non ne abbiano usufruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, a condizione che il reddito del genitore che ne beneficia sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione;
  • nessuna indennità è riconosciuta dagli 8 ai 12 anni di età/ingresso in famiglia.

Per il calcolo dei giorni indennizzabili il meccanismo è il seguente:

  • per gli impiegati: non rientrano le festività che cadono di domenica;
  • per gli operai: sono calcolate tutte le giornate di assenza, ad esclusione delle domeniche e dei giorni festivi.

Il pagamento dell’indennità solitamente viene anticipato dal datore di lavoro in busta paga e recuperato dallo stesso mediante conguaglio sui contributi da versare con il modello F24. Se sei un lavoratore agricolo, un lavoratore stagionale a termine o un lavoratore dello spettacolo a tempo determinato, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS. A differenza del congedo per malattia o quello di congedo di maternità obbligatorio, non sono previste integrazioni l’indennità dell’INPS da parte dell’azienda. A meno che non siano espressamente indicate nei contratti collettivi o negli accordi aziendali.

Iscritti alla Gestione Separata

L’indennità riconosciuta alle lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata è pari al 30% del reddito di lavoro. Il pagamento è effettuato direttamente dall’INPS.

Lavoratrici autonome

L’indennità di maternità facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale per l’anno in cui ha inizio il congedo stesso ed anche in questo caso è l’INPS che provvede direttamente al pagamento.

Maternità facoltativa: come si presenta la domanda

Se rientri nelle categorie di lavoratori su elencate e possiedi tutti i requisiti richiesti, hai diverse opzioni per richiedere il congedo di maternità facoltativa. La domanda può essere presentata:

  • telematicamente: con PIN dispositivo sul sito dell’INPS;
  • tramite Contact Center dell’INPS: componendo il numero 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164 164 da cellulare (i costi dipendono dal tuo piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00.
  • tramite CAF e Patronati

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo che hai intenzione di richiedere. Questo è un aspetto da non sottovalutare: se invii la domanda dopo ti verranno pagati soltanto i giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Se ad esempio cominci il periodo di congedo parentale il 1 giugno ma invii la domanda il 7 giugno, riceverai il pagamento soltanto per i giorni dal 7 giugno in poi.

Ricorda inoltre che per ogni periodo di congedo, dovrai inviare una nuova richiesta. In merito alle tempistiche, l’INPS rammenta che salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore deve dare un preavviso al datore di lavoro secondo le modalità ed i tempi indicati nei contratti collettivi. Il termine di preavviso non può essere mai inferiore a 5 giorni nel caso di congedo parentale mensile e giornaliero. Per il congedo parentale ad ore valgono le stesse modalità, cambia il termine di preavviso al datore di lavoro che non può essere inferiore a 2 giorni.