Flat tax stipendi e chiarimenti dell’Agenzia, 5% sugli aumenti e 15% per festivi e domeniche

La circolare chiarisce che la flat tax del 5% sugli aumenti retributivi si applica anche agli importi riferiti ad annualità precedenti

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato. La circolare n. 3/E interviene per rispondere ai dubbi emersi dopo la precedente circolare del 24 febbraio e amplia le indicazioni su quando è possibile applicare la flat tax del 5% agli aumenti retributivi e quella del 15% alle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e domenicale.

Le precisazioni riguardano soprattutto gli incrementi salariali derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, le indennità di reperibilità, il lavoro svolto la domenica, il superminimo e alcune situazioni particolari come il part-time verticale.

Flat tax al 5%

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda gli aumenti di stipendio derivanti dai rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 2024 e il 2026.

L’Agenzia delle Entrate spiega che gli incrementi retributivi corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5% anche quando fanno riferimento a periodi precedenti. È il caso, ad esempio, di aumenti riconosciuti nel 2026 ma con decorrenza economica dal 2023.

L’agevolazione sostituisce Irpef e addizionali regionali e comunali sugli incrementi previsti dai rinnovi dei contratti collettivi.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

La normativa stabilisce due differenti regimi agevolati. Per i dipendenti del settore privato con reddito fino a 33mila euro è prevista un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi erogati nel 2026 in applicazione dei contratti collettivi firmati nel triennio 2024-2026.

Per i lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro è invece prevista una tassazione del 15% sulle maggiorazioni e sulle indennità relative al lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo settimanale e ai turni, entro il limite complessivo annuo di 1.500 euro.

Lavoro domenicale e reperibilità

La circolare conferma che la tassazione sostitutiva del 15% può essere applicata anche alle maggiorazioni riconosciute per il lavoro svolto di domenica.

Lo stesso trattamento fiscale è riconosciuto alle indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi, anche quando il lavoratore non viene poi effettivamente chiamato a prestare servizio.

Secondo l’Agenzia delle Entrate queste somme remunerano infatti la disponibilità del dipendente e risultano collegate alle maggiorazioni previste per il lavoro notturno, festivo, su turni e nei giorni di riposo.

Cosa succede con il superminimo

Tra le risposte fornite dall’Agenzia c’è anche quella relativa al superminimo. Se gli aumenti previsti dal rinnovo del contratto collettivo compensano il superminimo o altre voci retributive analoghe riconosciute al dipendente, il beneficio fiscale continua ad applicarsi.

Il chiarimento vale anche quando tali somme derivano da accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro, purché abbiano natura retributiva equivalente.

Ferie e festività soppresse

La circolare conferma inoltre il trattamento fiscale agevolato per gli incrementi corrisposti in relazione alla retribuzione delle ferie, delle festività soppresse, dei permessi e degli ulteriori trattamenti eventualmente previsti dai contratti collettivi. Tra questi rientra anche l’eventuale compenso aggiuntivo collegato alla festività soppressa del 4 novembre.

Part-time verticale

Indicazioni specifiche arrivano anche per il part-time verticale. L’agevolazione si applica soltanto quando il dipendente presta attività nel giorno che, secondo il contratto individuale, sarebbe destinato al riposo. Invece se vengono svolte ore aggiuntive oppure vengono utilizzate clausole di flessibilità che modificano la distribuzione dell’orario di lavoro, trovano applicazione le regole previste dal contratto collettivo nazionale o dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

Esclusioni e inclusioni

La circolare chiarisce infine che le imposte sostitutive del 5% e del 15% non possono essere applicate se il datore di lavoro non adotta alcun contratto collettivo nazionale.

Le agevolazioni restano invece applicabili ai lavoratori che beneficiano del regime fiscale per gli impatriati e ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, con tassazione sostitutiva calcolata sull’intero importo delle somme agevolate.

Rimane infine la possibilità, per il lavoratore, di rinunciare espressamente all’imposta sostitutiva scegliendo la tassazione ordinaria prevista dall’Irpef.