Un contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro, che può essere a tempo determinato o indeterminato e si applica a tutti i tipi di CCNL. La sua particolarità risiede nel fatto che esso prevede meno ore di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali di un contratto settimanale. L’orario di lavoro minimo, per un part-time, è di 16 ore a settimana, anche se le tipologie più diffuse dono quelle da 20 o 30 ore settimanali.
Al momento della stipula del contratto di assunzione, all’interno dello stesso viene specificato che si tratta di un part-time e si indica il numero di ore di lavoro settimanali che deve svolgere il dipendente.
Indice
Part-time orizzontale, verticale e misto: quali sono le differenze?
Esistono diverse tipologie di contratto di lavoro part-time, che si differenziano l’una dall’altra per la distribuzione delle ore lavorative.
Part-time orizzontale
Si parla di part-time orizzontale quando diminuisce il numero delle ore di lavoro in una giornata. In questo caso, il dipendente va a lavorare tutti i giorni, ma lavora per meno ore (solitamente 4 o 5) rispetto a chi ha un contratto full-time.
Part-time verticale
Nel caso di un contratto di lavoro part-time verticale, il dipendente lavora solo per alcuni giorni alla settimana. In questi casi, solitamente, la giornata lavorativa è completa. Può anche accadere che al dipendente venga richiesto di lavorare solo in alcune settimane o mesi dell’anno.
Part-time misto
Il part time misto è un tipo di contratto di lavoro estremamente flessibile, perché coniuga entrambe le tipologie di part-time descritte sopra. In questo caso, il lavoratore effettuerà sia giornate lavorative complete, che giornate lavorative con orario ridotto.
Ci sono differenze per quanto riguarda lo stipendio e le ferie?
Il lavoratore che ha un contratto di lavoro part-time ha diritto allo stesso trattamento di un lavoratore che ha un contratto full-time, almeno per quanto riguarda lo stipendio. Tra le differenze esistenti, una riguarda l’importo degli assegni per il nucleo familiare: se il part-time supera le 24 ore settimanali, la cifra rimane uguale al full-time; se il numero di ore risulta inferiore alle 24, l’importo si riduce. Anche nel numero di giorni di ferie a disposizione del lavoratore può esserci una differenza. In caso di part-time orizzontale, i giorni di ferie restano uguali al full-time. In caso di part time verticale o misto, essi vengono calcolati in base alle ore di lavoro svolte.
Lavoro supplementare e straordinario
Molte persone che hanno un contratto part-time o devono firmarne uno si chiedono se sia possibile fare delle ore di lavoro in più rispetto a quanto sia previsto dal proprio contratto. Prima di dare una risposta a questa domanda, è importante, innanzitutto, distinguere tra lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Rientrano nella categoria del lavoro supplementare le ore di lavoro in più effettuate entro il limite del tempo pieno previsto dal proprio CCNL (che solitamente è di 40 ore settimanali). Nel momento in cui si eccede quel limite, si parla di lavoro straordinario. Sia in un caso che nell’altro è il CCNL di riferimento a regolamentare queste due tipologie di lavoro. Come abbiamo già detto all’inizio dell’articolo, per le ore di lavoro supplementari al lavoratore spetta una retribuzione maggiorata.
È possibile avere più di un contratto part-time?
È possibile cumulare più di un contratto di lavoro part-time, purché si tenga conto della durata massima settimanale della prestazione e del diritto al riposo settimanale e giornaliero. Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro non può impedire al lavoratore di svolgere un altro impiego, a meno che il secondo impiego non avvenga presso un’azienda concorrente della prima.
Clausole di elasticità e flessibilità del contratto part-time
Spesso, all’interno del contratto di lavoro part-time, vengono inserite delle clausole di elasticità e flessibilità, che consentono al datore di lavoro di spostare le ore e i giorni di lavoro in base alle esigenze dell’azienda, e, eventualmente, di aumentare il numero di ore lavorative previste inizialmente per un dipendente. Il numero di ore aumentabili deve essere specificato all’interno del contratto e non può superare il 25% del monte ore annuo previsto dal contratto.
Tali clausole devono essere accettate dal lavoratore il quale, se non le accetta, non può comunque essere licenziato. Le variazioni di orario devono essere comunicate al lavoratore almeno 2 giorni prima della loro entrata in vigore. In caso vengano aumentate, le ore aggiuntive dovranno essere pagate il 15% in più.