La spinta al potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti passa per le nuove misure di tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali e sulle maggiorazioni per i turni e i festivi. Con la pubblicazione delle circolari esplicative n. 2/E del 24 febbraio 2026 e la n. 3/E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i confini operativi di un impianto normativo cruciale per la gestione delle buste paga nel settore privato, sciogliendo i principali nodi interpretativi sollevati da imprese e intermediari fiscali in merito alla detassazione degli incrementi retributivi.
Le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria configurano una vera e propria mappa d’azione per i sostituti d’imposta. L’obiettivo macroeconomico del legislatore appare chiaro: defiscalizzare selettivamente i canali di aumento salariale strutturale e premiare la flessibilità organizzativa delle maestranze, contenendo al contempo il cuneo fiscale. L’impianto della detassazione degli incrementi retributivi si regge su due binari paralleli e indipendenti, caratterizzati da aliquote sostitutive (rispettivamente al 5% e al 15%), requisiti d’accesso e perimetri del tutto differenziati.
Indice
Incrementi retributivi, il binario dei rinnovi contrattuali
Il primo pilastro della misura si concentra sul recepimento economico dei rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). La norma stabilisce l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%. L’agevolazione sulla detassazione degli incrementi retributivi contrattuali è finalizzata ad azzerare l’effetto del cosiddetto fiscal drag (il drenaggio fiscale) sulle quote di aumento salariale destinate a compensare l’inflazione.
Requisiti soggettivi e limiti di reddito
L’accesso al regime di favore al 5% è rigidamente subordinato al rispetto di una soglia reddituale legata all’anno precedente. Possono beneficiare della detassazione sugli incrementi retributivi i soli titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato che, nell’anno di imposta antecedente, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 33.000 euro. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel computo di tale soglia concorrono tutti i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione ordinaria, inclusi eventuali emolumenti arretrati, mentre restano escluse le somme soggette ad altre imposte sostitutive (come i premi di risultato).
Il perimetro delle somme ammissibili
Il chiarimento più atteso riguardava l’esatta perimetrazione delle voci ammesse al beneficio. L’Agenzia delle Entrate ha sancito che la detassazione degli incrementi retributivi si applica esclusivamente sugli aumenti che concorrono a formare la retribuzione ordinaria e diretta, con esplicito riferimento alle mensilità ordinarie (comprese la tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità). L’agevolazione trova applicazione anche nei seguenti casi di prassi:
- incrementi delle indennità fisse. Qualora il rinnovo contrattuale determini l’aumento di indennità collegate stabilmente alla mansione (es. indennità di cassa o di funzione), tali quote beneficiano della detassazione degli incrementi retributivi;
- riflessi sugli istituti indiretti. La tassazione al 5% si estende alla quota di aumento salariale riflessa sul calcolo di ferie, permessi e festività soppresse godute nell’anno;
- assorbimento di superminimi. Se l’incremento previsto dal nuovo CCNL va ad assorbire un superminimo individuale precedentemente concesso al lavoratore, la detassazione degli incrementi retributivi spetta comunque sulla quota dell’aumento contrattuale teorico stabilito dalle tabelle;
- arretrati contrattuali. Le somme corrisposte nell’anno in corso ma riferite a periodi di carenza contrattuale antecedenti sono agevolabili, purché scaturenti da accordi sottoscritti nel triennio di riferimento.
L’Agenzia delle Entrate esclude categoricamente dall’agevolazione le somme erogate a titolo di una tantum (spesso previste per coprire i periodi di vacanza contrattuale), gli scatti di anzianità maturati individualmente, i premi di risultato regolati da altre normative e le quote destinate al Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Flessibilità e turni all’aliquota del 15%
La circolare 3/E/2026 fa il punto sul regime agevolativo destinato a premiare le prestazioni lavorative svolte secondo modalità flessibili o disagiate. In questo scenario, il legislatore ha previsto un’imposta sostitutiva del 15%. Il fine è evidente: applicare la detassazione agli incrementi retributivi derivanti dal disagio di orari e turni asincroni rispetto ai normali ritmi di vita sociale.
Soglia d’accesso elevata e cumulabilità
A differenza del binario contrattuale, il tetto reddituale per accedere alla misura è significativamente più capiente, essendo fissato a 40.000 euro di reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente. È importante sottolineare che le due anime della detassazione degli incrementi retributivi sono perfettamente cumulabili qualora il lavoratore rispetti entrambi i requisiti: un dipendente con un reddito di 30.000 euro nell’anno precedente potrà beneficiare contemporaneamente del 5% sugli aumenti di livello e del 15% sulle indennità di turno, nei rispettivi limiti.
Le voci incluse: focus sul lavoro notturno e straordinario
La circolare n. 2/E/2026 ha chiarito che l’imposta del 15% non si applica all’intera retribuzione erogata per la prestazione, bensì esclusivamente alla quota di maggiorazione o all’indennità specifica prevista dalla contrattazione collettiva. Le fattispecie incluse nella detassazione degli incrementi retributivi per flessibilità comprendono:
- maggiorazioni per lavoro notturno e festivo. Applicabili alle ore prestate nelle fasce considerate notturne o nei giorni festivi da calendario;
- lavoro straordinario condizionato. Lo straordinario diurno standard è escluso dal beneficio. Lo straordinario rientra nella detassazione degli incrementi retributivi al 15% solo se si sovrappone a una condizione di lavoro notturno o festivo, colpendo esclusivamente lo spread (la maggiorazione) rispetto alla paga base ordinaria;
- lavoro a turni e domenicale. Le indennità di turno sono interamente agevolabili, così come le prestazioni domenicali, indipendentemente dal godimento di un riposo compensativo infrasettimanale;
- reperibilità e supplementare. Rientrano le indennità di pronta disponibilità o reperibilità, anche in assenza di chiamata attiva. Per i contratti a tempo parziale (part-time), le tutele si estendono alle maggiorazioni per il lavoro supplementare.
Il limite quantitativo dell’agevolazione
Per salvaguardare i saldi di finanza pubblica, il legislatore ha introdotto un rigido tetto massimo all’ammontare complessivo delle somme che possono beneficiare della tassazione sostitutiva nell’arco dell’anno solare. Il massimale annuo imponibile per la detassazione degli incrementi retributivi per ciascun lavoratore è pari a 1.500 euro lordi.
Il limite di 1.500 euro opera in modo autonomo per ciascun binario. Pertanto, il medesimo lavoratore può astrattamente accumulare fino a 1.500 euro di aumenti da rinnovo contrattuale (tassati al 5%) e ulteriori 1.500 euro di maggiorazioni per lavoro notturno/turni (tassati al 15%), per un plafond potenziale complessivo di 3.000 euro di base imponibile sottratta alla tassazione ordinaria progressiva.
| Misura agevolativa | Aliquota sostitutiva | Soglia reddito anno precedente | Plafond annuo agevolabile | Principali voci incluse |
| Rinnovi CCNL | 5% | ≤ 33.000 € | 1.500 € lordi | Aumenti paga base, indennità fisse di mansione, riflessi su istituti indiretti |
| Flessibilità e turni | 15% | ≤ 40.000 € | 1.500 € lordi | Maggiorazioni notturno, festivo, indennità di turno, reperibilità, lavoro supplementare |
L’esclusione strategica del settore turismo e ospitalità
Un aspetto di fondamentale importanza, ampiamente dettagliato nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la perentoria esclusione da queste misure dei lavoratori appartenenti al comparto turistico, alberghiero, degli stabilimenti termali e dei pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).
Questa esclusione non deve essere interpretata come una penalizzazione, bensì come un coordinamento tecnico: per tali comparti la detassazione degli incrementi retributivi segue un regime speciale parallelo, denominato Trattamento Integrativo Speciale (TIS). Il TIS si sostanzia in un credito d’imposta spettante direttamente in busta paga, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario festivo e notturno. La prassi vieta la sovrapposizione dei benefici, obbligando i datori di lavoro del settore turistico ad applicare esclusivamente la norma speciale di settore.