Tutto sulla Cassa Integrazione Ordinaria

Scopri le caratteristiche della Cassa Integrazione Ordinaria, quanto tempo dura e chi può riceverla

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La riduzione dell’attività produttiva, nelle aziende, può comportare sensibili perdite in termini di fatturato, rendendo difficile in alcuni casi pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Tuttavia la legge prevede contromisure che possono dare una concreta mano ai datori di lavoro in difficoltà.

La cassa integrazione è tra i principali ammortizzatori sociali a cui le aziende in crisi possono ricorrere, per garantire ai propri dipendenti il pagamento degli stipendi (80% della retribuzione). Ma in cosa consiste? Quali sono i destinatari e qual è la durata prevista per tale misura? Leggi l’articolo per scoprire tutto quel c’è da sapere sulla CIGO.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: cos’è e finalità

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o CIGO, come anticipato, è un ammortizzatore sociale erogato – in costanza di rapporto di lavoro – dall’Inps, che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori. Tale istituto opera nei casi in cui, a questi ultimi è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per eventi non prevedibili e non imputabili all’impresa o ai dipendenti stessi.

Gli eventi debbono avere carattere temporaneo e, quindi, non escludere la possibilità della ripresa dell’attività lavorativa. Anzi l’azienda conta sul ritorno alla normale operatività.

Si tratta di un’indennità pari all’80% dello stipendio giornaliero (retribuzione globale) che il lavoratore avrebbe percepito con il normale orario di lavoro, tuttavia l’importo dipende dai limiti dei massimali. In sostanza, l’ammontare di questa prestazione di sostegno economico non può essere maggiore di un massimale mensile fissato annualmente dall’istituto di previdenza.

Oltre a supportare il reddito del beneficiario, scopo di questo strumento è anche quello di conservare presso le aziende i lavoratori già specializzati e di sollevare le aziende stesse, in momentanea difficoltà, dal costo del personale momentaneamente non utilizzato. Quest’ultimo potrà poi essere riammesso al lavoro, una volta oltrepassato il periodo di crisi.

Quali aziende possono accedere alla CIGO

L’articolo 10 del d.lgs. n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, stabilisce che possono richiedere la CIGO e le integrazioni salariali ordinarie le seguenti imprese:

  • imprese operanti nel settore dell’industria manifatturiera, dei trasporti, imprese estrattive, che si occupano dell’installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas
  • cooperative di produzione e lavoro le cui attività lavorative sono simili a quelle degli operai delle imprese industriali ad eccezione di quelle elencate dal D.P.R n° 602 del 1970
  • imprese operanti nel settore dell’industria boschiva, forestale e del tabacco
  • cooperative agricole, zootecniche ed i consorzi ad esse collegate che si occupano di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri soltanto per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • imprese che si occupano di noleggio e distribuzione dei film, di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • imprese industriali che si occupano della frangitura delle olive per conto terzi
  • imprese che producono calcestruzzo preconfezionato
  • imprese che operano nel settore degli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario
  • imprese industriali degli enti pubblici, ad esclusione delle imprese il cui capitale sia interamente di proprietà pubblica
  • imprese industriali e artigiane del settore edile e affini
  • imprese industriali che si occupano di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • imprese artigiane che si occupano di escavazione e lavorazione materiali lapidei. Sono escluse le imprese che svolgono tali attività in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

Quando può essere richiesta

Come anticipato la CIGO è prevista soltanto in determinati casi, espressamente previsti dalla legge. Di riferimento è l’art. 11 del decreto summenzionato, che dispone quanto segue:

Ai dipendenti delle imprese indicate all’articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.

Più nel dettaglio è intervenuto il d. lgs. n. 95442 del 2016, che ha individuato le causali integrabili, come esposte in questo elenco:

  • mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato
  • eventi meteo, incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche per ordine della pubblica autorità – sospensione o riduzione dell’attività per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
  • mancanza di materie prime o componenti
  • fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
  • guasti ai macchinari
  • interventi di manutenzione straordinaria
  • sciopero di un reparto o di altra impresa.

Come spiega il sito web dell’Inps, la Cassa Integrazione Ordinaria può essere concessa altresì nel caso in cui l’impresa stipuli un contratto di solidarietà, condizione che comporta la riduzione dell’orario lavorativo. Un requisito necessario è che il contratto interessi lavoratori distinti e che la durata non superi i 3 mesi.

Quali sono i destinatari della CIGO

Possono accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. In questa categoria rientrano anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Non sono invece inclusi i dirigenti e gli autisti, mentre con la Legge di Bilancio 2022 sono stati inseriti anche i lavoratori a domicilio, categoria precedentemente esclusa dall’accesso alla CIGO.

Dal primo 2022 inoltre, affinché venga riconosciuta l’integrazione salariale ordinaria il lavoratore deve possedere, presso l’unità produttiva dell’azienda richiedente, almeno 30 giorni di anzianità lavorativa e non più 90 giorni. Ma attenzione: se la misura è richiesta per eventi oggettivamente non evitabili, tale requisito non è necessario.

Quanto abbiamo appena visto vale alla luce di quanto previsto dalla manovra 2022, la quale è intervenuta su decreto del 2015 e ha, di fatto, esteso la platea dei possibili beneficiari degli ammortizzatori sociali. Inoltre, sono state migliorate le prestazioni ed è stato previsto un sistema di ammortizzatori sociali maggiormente inclusivo e fondato sul cd. principio dell’universalismo “differenziato”.

Durata della Cassa Integrazione Ordinaria

Come ricorda il sito web dell’Inps, la CIGO può essere corrisposta fino a un massimo di 13 settimane continuative, inoltre può essere prorogata ogni 3 mesi fino a un massimo di 52 settimane complessive.

Se l’integrazione viene richiesta in periodi non consecutivi non può superare complessivamente le 52 settimane in un biennio mobile. Se l’impresa ha già usufruito di tale misura per 52 settimane consecutive, ma intende accedere di nuovo alla cassa integrazione, dovrà attendere almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Inoltre, per ciascuna unità produttiva, la CIGO non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile. Tale limite è invece di 30 mesi per le seguenti imprese:

  • industriali e artigiane del settore edile e affini
  • industriali che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
  • artigiani che svolgono attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo. Sono escluse le imprese artigiane che svolgono tali attività in laboratori con strutture ed organizzazione distinte dall’attività di escavazione

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà la durata dell’integrazione salariale ordinaria deve essere calcolata in questo modo: per metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Inoltre, non è possibile autorizzare ore di cassa integrazione che superano il limite di 1/3 dell’orario di lavoro complessivo nel biennio mobile.

Importo dell’indennità della cassa integrazione ordinaria

Al lavoratore in Cassa Integrazione Ordinaria viene corrisposto l’80% della retribuzione globale che gli sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale stabilito dai contratti collettivi. In ogni caso non può mai superare le 40 ore settimanali.

L’importo del trattamento viene calcolato sulla base dell’orario di ciascuna settimana, in modo indipendente dal periodo di paga. L’integrazione non è dovuta per le festività non retribuite e per le assenze del lavoratore che non comportino retribuzione. Ecco come funziona a seconda delle diverse tipologie di retribuzione.

Lavoratori con retribuzione fissa periodica

L’integrazione viene calcolata ragguagliando a ore la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario praticato normalmente. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti totalmente o parzialmente con premi di produzione, l’integrazione viene calcolata tenendo conto del guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale è dovuta l’integrazione.

Ogni anno vengono inoltre stabiliti e comunicati dall’INPS, mediante circolare, gli importi massimi mensili che possono essere corrisposti in regime di Cassa Integrazione Ordinaria. Per l’anno 2024, come stabilito da una circolare Inps ad hoc, il massimale dell’integrazione salariale ordinaria è di 1.392,89 euro lordi mensili, a prescindere dalla retribuzione del lavoratore.

Inoltre, come spiega l’istituto di previdenza, questo importo massimo deve essere aumentato, in rapporto a quanto disposto dall’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura pari al 20% per i trattamenti di integrazione salariale assegnati in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Gli importi mensili della cassa integrazione ordinaria vengono calcolati annualmente, tenendo conto delle variazioni annuali dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Come funziona la CIGO

Lo spiega il sito web ufficiale dell’Inps: il pagamento della Cassa Integrazione Ordinaria può avvenire in due modi:

Pagamento a conguaglio: in questo caso è il datore di lavoro che anticipa l’importo al lavoratore. Le somme anticipate vengono poi recuperate dal datore di lavoro mediante la denuncia mensile con UNIEMENS, con il rimborso tramite il conguaglio rispetto a quanto dovuto dal datore di lavoro all’INPS.

Pagamento diretto: è l’INPS ad erogare l’indennità ai lavoratori. Ciò avviene soltanto nel caso in cui l’azienda a causa di marcate difficoltà finanziarie, non riesca a farsi carico del pagamento. Lo stato di comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda va opportunamente dimostrato mediante la presentazione dei documenti necessari.

Ricordiamo altresì che il lavoratore che ha un’attività di lavoro autonomo o subordinato, nell’ambito del periodo di integrazione salariale non avrà diritto al trattamento in oggetto, per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo (circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130) si riferisce anche alle attività cominciate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Come spiega con precisione l’istituto di previdenza nel suo sito web, il lavoratore decade dal diritto all’integrazione salariale qualora non provveda a dare tempestiva comunicazione alla sede territoriale INPS sullo svolgimento dell’attività di lavoro.

Comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali

Nel momento in cui si hanno sospensioni o riduzioni dell’attività di lavoro, i datori dovranno comunicare in via preventiva ai sindacati le ragioni, che hanno comportato la riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata della sospensione/riduzione e il numero di lavoratori coinvolti.

A questa comunicazione segue, su domanda di una delle parti, un esame congiunto della situazione che ha per oggetto la protezione degli interessi dei lavoratori in rapporto alla crisi dell’impresa. Tutta la procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti.

Chi deve presentare la domanda per Cassa Integrazione Ordinaria

E servirà un’iniziativa ad hoc presso l’istituto di previdenza. Infatti la domanda per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria dovrà essere inviata dall’azienda richiedente all’INPS in modalità telematica. Basterà compilare il modulo accedendo al sito dell’istituto ed inserire:

  • la causa della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa
  • durata del provvedimento
  • nominativi dei dipendenti per i quali viene richiesta la CIGO
  • ore di CIGO richieste

La domanda va presentata all’INPS entro e non oltre 15 giorni dall’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui si verifichino situazioni oggettivamente non evitabili, il termine ultimo per presentare la domanda è la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Dove trovare le informazioni aggiornate sulla CIGO

Fermo restando i principi generali della misura, in presenza di situazioni particolari alcuni aspetti come la durata o la procedura di invio della domanda da inviare all’INPS potrebbero subire delle modifiche. Per tale motivo invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’INPS per avere informazioni sempre aggiornate e consultare eventuali nuove circolari, contenenti aggiornamenti in materia.