Cos’è e come si richiede la diagnosi funzionale per lavoro

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Redazione

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Il certificato di invalidità deve essere richiesto ad una commissione dell’AUSL che esamini appunto il soggetto invalido e di cui fa parte anche un medico dell’INPS. La domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inviata dall’INPS per via telematica, questo a partire dal primo gennaio 2010, prima era l’AUSL stessa a doverla ricevere.

Chi può inviare la domanda e cosa deve fare?

La richiesta del certificato di invalidità può essere inoltrata da parte di tutti i cittadini italiani e stranieri, che siano ovviamente in possesso di un permesso di soggiorno regolare da almeno un anno o di un’idonea carta di soggiorno. Se il soggetto interessato non è ancora riconosciuto come cittadino invalido, allora deve fare richiesta di certificato medico introduttivo ad un medico abilitato dall’INPS. Il dottore si occuperà di compilare telematicamente il certificato che attesta la patologia clinica dell’invalido, oltre a compilare e inviare in via telematica la domanda di riconoscimento dell’invalidità direttamente all’INPS. Può farlo seguendo una delle procedure riportate:

  • tramite gli enti di patronato;
  • tramite le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
  • in prima persona, una volta richiesto e ricevuto il pin da parte dell’INPS, facendo la domanda direttamente sul sito dell’INPS, sezione dei Servizi on line, o tramite il Contact Center INPS.

Domanda di riconoscimento invalidità

La domanda di riconoscimento di invalidità all’INPS deve essere presentata in forma unica, è l’attuale normativa regionale a prevederlo. Questa modalità consente di ottenere il riconoscimento di:

  • stato di invalidità, cecità, sordità;
  • diagnosi funzionale per le persone motivate al lavoro;
  • attestazione dell’handicap di cui alla Legge 104/92.

Chiaramente la persona interessata deve indicare il tipo di accertamento di cui ha bisogno. Se al cittadino serve il riconoscimento dell’invalidità civile e utile all’inserimento lavorativo come disabile allora è importante che faccia la richiesta di essere sottoposto alla visita medica utile per entrambi gli accertamenti. Se invece serve esclusivamente la domanda di diagnosi funzionale Legge 68/99, ovvero domanda di accertamento per il collocamento mirato, allora non serve il certificato medico, la domanda può essere presentata solo dai cittadini a cui è già stata riconosciuta la condizione di invalidità con una percentuale che va oltre il 45%, oppure sia stata riconosciuta la condizione di cieco civile o sordo.

Presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità: cosa avviene dopo

Una volta inviata la richiesta, il cittadino viene convocato per fare la visita collegiale. Riceve una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che riporta:

  • data, ora e luogo della visita:
  • i documenti che è necessario portare alla visita;
  • cosa fare in caso di impossibilità a presentarsi alla visita;
  • quali conseguenze comporta l’assenza alla visita.

La commissione deve esprimere la valutazione, nel caso di unanimità, l’INPS spedisce il verbale all’interessato e eroga quindi eventuali assegni, indennità e pensioni. Nel caso in cui invece la valutazione è a maggioranza, allora l’INPS procede con ulteriori verifiche e nel frattempo sospende l’invio del verbale.

Sistema di collocamento mirato: come accedervi

Per accedere al sistema di collocamento mirato serve quindi uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap e di invalidità. La Legge italiana distingue in tre gruppi le categorie di lavoratori disabili, che devono essere sottoposte a questo accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di guerra e per causa di servizio. I soggetti portatori di handicap hanno una difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione. La peculiarità della diagnosi funzionale è quella di essere basata su criteri prettamente medico-sociali e non medico legali.

La prima cosa da fare è quindi presentare l’istanza di accertamento tecnico preventivo. In caso di non contestazione delle parti, il procedimento si conclude altrimenti si procede con il ricorso giudiziale. In questo caso la sentenza che viene emessa dal giudice è inappellabile. La persona disabile non è obbligata a procedere con il ricorso giudiziale, quindi, se non viene accettata la richiesta nella fase di accertamento tecnico preventivo e l’interessato decide di non procedere oltre, può fermarsi a quanto è stato deciso appunto nella prima fase. Se decide di procedere allora è necessario avviare il ricorso giudiziale.