Contratto di solidarietà: caratteristiche e come funziona

Il contratto aziendale è una tipologia di contratto che tutela i lavoratori dal licenziamento in caso di crisi aziendale o problemi economici.

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Redazione

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Il contratto di solidarietà è un vero e proprio ammortizzatore sociale a beneficio dei lavoratori per evitare particolari (e spiacevoli) situazioni che possono capitare all’interno di un’azienda. È molto importante quindi per un lavoratore sapere esattamente in cosa consiste questo contratto, come funziona e in quali casi viene attivato. Di seguito tutto quello che c’è da sapere in proposito.

Contratto di solidarietà: cos’è?

Innanzitutto, è importante sapere che un contratto di solidarietà è una tipologia di contratto di lavoro che permette di tutelare i lavoratori e di evitare i licenziamenti individuali e collettivi nei casi di crisi aziendale o problemi economici della stessa. Ma come funziona nello specifico un contratto di solidarietà? L’accordo, per essere legalmente valido, viene sottoscritto tra il datore di lavoro, il dipendente e un suo rappresentante sindacale. Durante una crisi aziendale, quando i fatturati e la produzione calano, la soluzione più drastica è la riduzione del personale e spesso il licenziamento collettivo.

Per evitare questo tipo di provvedimento, che ha in sé un forte impatto sociale, le aziende versano all’INPS, insieme ad altri contributi, una somma che serve a finanziare il fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui fa appunto parte il contratto solidarietà. La logica dietro ad esso è quella di “lavorare meno per lavorare tutti”. In pratica l’azienda, al posto di licenziare i dipendenti in esubero, riduce a tutto l’organico il monte orario complessivo di lavoro.

Questa situazione permette all’azienda di riallineare i costi fino a quando la crisi non sarà scongiurata. Dall’altro lato però i lavoratori con meno ore di lavoro percepiscono, proporzionalmente, stipendi più bassi. Certo, la riduzione delle ore lavorative è sempre preferibile rispetto al licenziamento, ma uno stipendio basso può mettere in crisi molti dipendenti, soprattutto chi ha una famiglia. Per evitare questa situazione entra in gioco l’Inps, che compensa la riduzione di stipendio del lavoratore erogandogli una somma compensativa per un determinato periodo di tempo, in attesa che l’azienda scongiuri la crisi e rientri in carreggiata.

Tipologie di contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà possono essere di due tipi.

  • Difensivi: servono a evitare sia i licenziamenti collettivi che individuali. In questo accordo sono coinvolte le imprese soggette alla CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria) con oltre 15 dipendenti nel semestre precedente. Sono escluse le case editrici, le imprese che stampano periodici e le agenzie di stampa nazionale. Nel contratto deve essere stabilita la rotazione dei lavoratori a cui verrà ridotto l’orario in forma giornaliera, settimanale o mensile, con una durata, in genere, non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 24 mesi. Esiste la possibilità di una proroga di altri 24 mesi, che salgono a 36 per le imprese operanti nel Sud Italia. Una volta scaduto il contratto è possibile stipularne un altro con lo stesso lavoratore solo dopo un anno. La riduzione media non può per legge superare il 60% dell’orario contrattuale dei lavoratori.
  • Espansivi: finalizzati ad agevolare l’assunzione del nuovo personale nel caso di aziende in espansione, riducendo l’orario lavorativo dei dipendenti in forza. L’INPS riconosce per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato un contributo per ogni mensilità di retribuzione oppure l’applicazione dell’aliquota relativa agli apprendisti per tre anni se si tratta di assunzioni under 29. Questi tipi di contratto non hanno avuto molta diffusione e, di fatto, sono veramente poco utilizzati dalle imprese.

A chi spetta l’accordo e a quanto corrisponde l’integrazione salariale?

Il contratto di solidarietà spetta a tutto il personale dipendente ad eccezione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori che, all’interno dell’azienda, hanno un’anzianità inferiore ai 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per le attività stagionali;
  • lavoratori a domicilio.

In casi eccezionali i lavoratori part-time sono ammessi, nel caso in cui l’impresa sia in grado di dimostrare “il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro. Ai lavoratori spetta un’integrazione da parte dell’INPS pari al 80% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario lavorativo.

Come funzionano le ferie nel contratto di solidarietà?

La circolare INPS n.2749 del 1986 sottolinea che le ferie sono previste durante l’accordo se sono maturate e usufruite durante la validità dell’accordo stesso. Nel momento in cui vengono usufruite prima della stipula del contratto o dopo la sua scadenza le spese sono totalmente a carico dell’impresa.