Superbonus, per le agevolazioni conta la data della CILA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle detrazioni previste dal Superbonus. Le variazioni della CILA non fanno perdere i diritti acquisiti.

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La circolare n. 13 del 13 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto importanti chiarimenti per ottenere le detrazioni relative al Superbonus. Attraverso il documento emanato da poco, l’AdE ha chiarito che l’eventuale variante della CILA non modifica, in alcun modo, la data che deve essere presa in considerazione per la determinazione del Superbonus.

Il documento emanato nel corso degli ultimi giorni proprio dall’Agenzia delle Entrate ha fornito questo importante chiarimento, oltre a riepilogare alcune delle novità che sono state introdotte dal Decreto Cessioni, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Aiuti Quater.

Cosa comporta questo importante chiarimento? Per determinare quali siano i termini grazie ai quali i contribuenti possono accedere alla detrazione prevista dal Superbonus in forma piena – quindi al 110% – è necessario fare riferimento alla data della CILA originaria. Eventuali modifiche od integrazione al progetto non fanno, in alcun modo, slittare in avanti questa data. Non risulta essere importante nemmeno l’impresa incaricata dei lavori.

Superbonus: la data della CILA originaria

Attraverso la circolare n. 13 del 13 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al Superbonus. Il documento, in estrema sintesi, ha provveduto a riepilogare le novità che sono state introdotte attraverso il Decreto Aiuti Quater, la Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023, che, tra le altre cose, hanno dato ampio spazio al quoziente familiare e alla detrazione in dieci anni per il Superbonus.

Uno degli aspetti più importanti, sicuramente, riguarda l’interpretazione che deve essere data all’articolo 2-bis, del Decreto Legge n. 11 del 2023. L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti su una frase, che aveva posto alcuni problemi interpretativi:

la presentazione di un progetto in variante alla CILA, o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894, della legge di bilancio 2023.

Questa disposizione risulta avere particolare importanza, perché si riferisce ai casi nei quali i contribuenti hanno la possibilità di continuare a beneficiare della maxi detrazione del Superbonus, ossia quella al 110%. È possibile continuare ad usufruirne nei seguenti casi:

  • i condomini che hanno provveduto a presentare la CILA entro il 25 novembre 2022;
  • i condomini che l’hanno presentata entro il 31 dicembre 2022, purché l’esecuzione dei lavori sia stata approvata con una delibera precedente al 18 novembre 2022;
  • quando è stata presentata la CILA al 25 novembre 2022, purché la delibera assembleare sia stata adottata tra il 19 ed il 24 novembre 2022;
  • i condomini per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022, nel caso in cui siano stati eseguiti dei lavori di demolizione e ricostruzione.

I contribuenti che si ritrovano in una delle situazioni che abbiamo appena elencato – e soprattutto per gli interventi disciplinati dal comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio – devono far riferimento alla data di presentazione della CILA originaria.

Le varianti che non incidono sulla data della CILA

Quali sono le varianti alla CILA che permettono di continuare a mantenere la data originaria e quindi di poter beneficiare delle agevolazioni piene previste dal Superbonus? A fornire alcune indicazioni in questo senso ci ha pensato sempre l’Agenzia delle Entrate, che ha provveduto a fornire alcuni esempi di varianti alla CILA, che non risultano essere rilevanti ai fini dell’individuazione del periodo agevolato e quindi della determinazione della misura dell’agevolazione prevista.

Non determinano il cambiamento della data della CILA eventuali modifiche o integrazioni al progetto iniziale. Anche quando dovesse essere cambiata l’impresa incaricata dei lavori, non incide sulla data della CILA: questo significa che, anche quando i contribuenti hanno deciso di cambiare l’azienda che si andrà ad occupare degli interventi, non perderà il diritto ad accedere alla detrazione piena alla 110% prevista con il Superbonus.

Non si perde questo diritto nemmeno quando viene cambiato il committente dei lavori del Superbonus.

Tra le varianti che non vanno ad incidere direttamente sui diritti acquisiti ci sono quelle che riguardano la realizzazione degli interventi trainanti o trainati, che non erano stati previsti all’interno della CILA originaria. Nel caso in cui dovessero essere decise delle varianti in corso d’opera, queste possono essere comunicate alla fine dei lavori: vengono considerate a tutti gli effetti delle integrazioni alla CILA che era stata presentata in precedenza.

Detrazioni in dieci anni

Sicuramente una delle parti più importanti della circolare dell’Agenzia delle Entrate riguardano le regole per beneficiare della detrazione in dieci anni delle spese sostenute nel corso del 2022. In questo caso non sono state introdotte delle novità di rilievo, ma sono state ricapitolate le regole in vigore ad oggi.

Questa possibilità, in estrema sintesi, viene incontro a quei contribuenti che hanno una limitata capienza fiscale e che correrebbero il rischio di perdere parte della detrazione a cui avrebbero diritto.
L’agevolazione può essere ripartita in dieci anni invece che quattro a partire dal periodo d’imposta 2023.

È bene ricordare che questa scelta risulta essere irrevocabile e i contribuenti la possono esercitare solo e soltanto quando si vengono a determinare alcune condizioni. La spesa relativa al periodo d’imposta 2022, che rispettando le regole ordinari dovrebbe essere inserita all’interno della dichiarazione dei redditi 2023, non deve, in alcun modo, essere indicata all’interno del Modello 730/2023.

Il contribuente nel momento in cui indica queste spese all’interno della dichiarazione dei redditi 2023 perde il diritto di scegliere l’opzione che è stata prevista dall’articolo 2, comma 3-sexies, del DL n. 11 del 2023, decreto Blocca Cessioni, che a sua volta amplia la portata di quanto inizialmente previsto dal decreto Aiuti quater.

Cosa succede ai contribuenti che hanno già inviato la dichiarazione dei redditi e avessero intenzione di scegliere la strada della detrazione in dieci anni? In questo caso i diretti interessati dovranno procedere con una dichiarazione integrativa da presentare attraverso un CAF o un intermediario abilitato.