Superbonus, i crediti sono validi per compensare i contributi previdenziali

I crediti derivanti dal Superbonus possono essere usati per compensare i contributi previdenziali. Ecco come fare

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Al via la compensazione dei contributi previdenziali con i crediti acquisiti del Superbonus, per i quali si apre un’ulteriore possibilità per utilizzarli. A chiarirlo è stata direttamente l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello n. 478 pubblicata lo scorso 18 dicembre 2023.

È bene ricordare, infatti, che per quanto riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi – tra i quali rientrano anche quelli scaturiti dalla cessione del superbonus – seguono con precisione quanto è stato previsto con l’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Proprio su queste norme, il legislatore è intervenuto attraverso la norma di interpretazione autentica, che è stata introdotta attraverso la legge di conversione del DL n. 11/2023, grazie al quale è stata aperta la porta alla compensazione tra i debiti ed i crediti dei vari enti.

Crediti Superbonus: si possono compensare con i contributi

L’istituto della compensazione è stato disciplinato ufficialmente dall’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997. Entrando nello specifico, il comma 1 ha provveduto ad occuparsi della cosiddetta compensazione orizzontale. Sull’argomento è intervenuto, successivamente, l’articolo 2 quater della legge di conversione del Decreto n. 11/2023, grazie al quale è stato messo in evidenza che:

la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.

Questo significa, in estrema sintesi, che anche i crediti derivanti dai bonus casa e dal superbonus – per i quali sia sopraggiunta la cessione – seguono le regole ordinarie di compensazione. In altre parole possono essere utilizzati per saldare dei debiti, anche quando coinvolgono degli enti impositori diversi.

I suddetti crediti, in estrema sintesi, possono essere utilizzati in compensazione anche quando è stata esercitata l’opzione della cessione del credito o lo sconto in fattura. E possono essere utilizzati per pagare i contributi previdenziali. Devono essere rispettate, comunque vada, le regole previste in via generale per utilizzare le somme nel Modello F24.

Le regole da seguire per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della risposta, ha indicato quali debbano essere le regole da seguire per la compensazione. In altre parole è necessario seguire le indicazioni contenute all’interno dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997, il quale, proprio in relazione alla compensazione orizzontale, ha previsto che:

i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda i crediti che scaturiscono dal superbonus e dai bonus edilizi è necessario tenere in considerazione anche la norma di interpretazione autentica, che è stata introdotta attraverso la legge di conversione del Decreto n. 11/2023 (conosciuto anche come Decreto Blocca Crediti), il cui contenuto è stato oggetto di alcuni chiarimenti che sono arrivati proprio dall’Agenzia delle Entrate.

Attraverso la circolare n. 27/E/2023, l’AdE ha messo in evidenza che la norma di interpretazione autentica ha valore anche per il passato. Devono, comunque vada, essere rispettate le regole previste in via ordinaria: queste permettono di compensare eventuali crediti con i debiti, anche quando coinvolgono degli enti impositori diversi. A titolo di puro esempio, possono essere compensati i debiti previdenziali e contributivi con eventuali crediti che derivano dai vari bonus edilizi.

La compensazione, in altre parole, risulta essere ammessa per tutte quelle somme che possono essere riscosse attraverso il Modello F24, salvo eventuali divieti specifici.

Per quanto riguarda i crediti edilizi, comunque vada, risulta importante tenere presente quanto previsto dall’articolo 121, comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020. Viene permesso, infatti, di utilizzare in compensazione eventuali importi scaturiti dalle rate residue di detrazione, che non sono state ancora fruite con la ripartizione in quote annuali.

Gli importi che non vengono utilizzati nel corso dell’anno non possono essere utilizzati nei periodi d’imposta successivi.

2024: le novità previste per il superbonus

È bene ricordare che dal 1° gennaio 2024 il superbonus ha cambiato radicalmente volto, diventando un vero e proprio spartiacque per chi vuole accedere alla misura.

Per le spese sostenute nel 2023 viene riconosciuta un’agevolazione pari al 90% o al 110%. Ma dal 2024 il superbonus viene drasticamente ridimensionato. L’agevolazione, in linea generale, viene ridimensionata al 70% per condomini e scenderà al 65% a partire dal 2025. Non sarà più possibile, invece, accedere al superbonus per effettuare dei lavori nelle villette e nelle unifamiliari: in questo caso le agevolazioni sono completamente terminate.

Ad introdurre queste novità è stato il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023, che è entrato in vigore il lo scorso 30 dicembre.

Sicuramente una delle novità più rilevanti è costituito dalla misura di salvaguardia, che permette di riconoscere il credito d’imposta in misura più alta per i lavori che sono stati realizzati ed asseverati entro lo scorso 31 dicembre 2023. Sono state escluse, molto semplicemente, le eventuali azioni di recupero nel caso in cui i lavori non fossero stati ultimati.

Le agevolazioni previste dal superbonus verranno riconosciute in forma piena solo e soltanto nel momento in cui venga realizzato il doppio salto di classe energetica. Così come previsto dai requisiti per accedere al superbonus.

In sintesi

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad un interpello presentato da un contribuente, ha chiarito che i crediti d’imposta derivanti dal superbonus possono essere utilizzati anche per pagare i contributi previdenziali. Come per ogni altro credito possono essere utilizzati normalmente in compensazione attraverso un semplice Modello F24.

Questa regola vale ovviamente per i crediti già acquisiti in passato, anche quando sono stati oggetto di cessione.