Superbonus, nuove indicazioni su scadenze e detrazioni in 10 anni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce in una nuova circolare le scadenze, le novità sulla detrazione in dieci anni (invece che 4) e l'importanza della Cilas per avere accesso all'agevolazione

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Con l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, arrivano ulteriori chiarimenti sulle ultime novità introdotte in materia di superbonus dal decreto Aiuti quater, dalla legge di Bilancio 2023 e dal decreto Cessioni. Dalle modifiche alle scadenze ai requisiti per l’agevolazione, passando per la misura dell’agevolazione e la detrazione in 10 anni, vediamo quali sono le novità.

Le scadenze

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13 del 13 giugno ricorda che è stato differito al 30 settembre 2023 il termine per fruire del superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Dal 2023 la detrazione spetta nella misura del 90 per cento e scenderà al 70 per cento per il 2024 e al 65 per cento per il 2025, per gli edifici in cui è prevista attualmente l’agevolazione.

La detrazione è riconosciuta:

  •  in misura piena, al 110%, per le spese sostenute entro la scadenza del 30 settembre 2023 per gli interventi effettuati su unifamiliari e villette, a patto che siano stati realizzati almeno il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022
  • in misura piena, al 110%, per gli interventi fino al 31 dicembre 2023 effettuati dagli istituti autonomi case popolari, IACP, a patto che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Il superbonus per i condomini

Nella circolare sono riepilogate le condizioni che permettono di mantenere l’accesso all’agevolazione al 110% anche ai condomini:

  • la cui CILA risulti presentata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater, ovvero del 18 novembre;
  • la cui CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
    La data di presentazione della CILA risulta determinante in quanto le deroghe devono essere considerate tassative.

I requisiti per le unifamiliari

Per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022, la scadenza è prorogata al 30 settembre 2023 per i soggetti che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei lavori alla data del 30 settembre 2022.
Per chi avesse iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio, invece, è riconosciuta la detrazione al 90 per cento nel caso in cui il reddito di riferimento del contribuente non sia superiore a 15.000 euro e gli interventi siano realizzati su un immobile adibito ad abitazione principale.

Per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 si intendono:

  • quelli per i quali la CILA sia stata presentata a partire da tale data e per i quali la data di inizio lavori è successiva al 31 dicembre 2022;
  • quelli per i quali la presentazione della CILA sia precedente al 1° gennaio 2023, a patto che il contribuente dimostri che i lavori siano iniziati a partire dal 2023.

L’agevolazione edilizia spetta, inoltre, a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà, compresa la nuda proprietà, o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione).

Questa condizione si applica solo per gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023, mentre per gli interventi passati le agevolazioni continuano anche se gli interventi sono realizzati da persone fisiche non titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reali di godimento sui beni.

Installazione di impianti fotovoltaici

Come stabilito dalla legge di Bilancio 2023, il superbonus al 110% per l’installazione di impianti fotovoltaici può essere fruito anche

  • dalle Onlus
  • dalle Organizzazioni di volontariato (Odv)
  • dalle associazioni di promozione sociale (Aps).

In questo caso, gli impianti solari fotovoltaici vanno installati in aree o strutture non pertinenziali, che possono essere di proprietà di terzi, diverse dagli immobili dove vengono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel superbonus, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli. L’agevolazione vale anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti agevolati.

Detrazione in 10 anni

Inoltre la circolare ricorda che i contribuenti possono ripartire in 10 anni (anziché in 4) le detrazioni derivanti dalle spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi rientranti nel superbonus.
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).