Spese sanitarie rimborsate: non si possono portare in detrazione fiscale

Le spese sanitarie, nel momento in cui sono state rimborsate, non possono essere portate in detrazione all'interno della dichiarazione dei redditi. Ma a questa regola c'è un'eccezione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Come devono essere gestite le spese sanitarie rimborsate da un’assicurazione facoltativa? In quale modo e in quale percentuale possono essere portate in detrazione nel Modello 730 o nel Modello Redditi Persone Fisiche? Ma soprattutto come deve essere compilata, correttamente, la dichiarazione dei redditi?

Sicuramente una delle voci più importanti nella gestione dei rapporti con il fisco è costituita proprio dalle spese sanitarie, soprattutto quando costituiscono oggetto di un rimborso da parte di un’assicurazione o di un ente privato.

In linea di principio perché una qualsiasi spesa possa essere portata in detrazione o risulti essere deducibile deve essere sostenuta direttamente dal contribuente, che ha intenzione di gestirla all’interno della propria dichiarazione dei redditi. Partendo da questo principio, nel momento in cui le spese sanitarie sono state rimborsate non risultano essere deducibili o detraibili. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quale sia il corretto comportamento che i contribuenti devono tenere.

Spese sanitarie rimborsate: quando sono detraibili fiscalmente

Perché un contribuente possa portare in detrazione o considerare deducibile ai fini Irpef una qualsiasi spesa la deve aver sostenuta in prima persona. Partendo da questo principio, diventa chiaro che le eventuali spese, che siano state oggetto di un rimborso a qualsiasi titolo, non possono essere considerate degli oneri deducibili o detraibili.

Le regole che abbiamo visto fino a questo punto risultano essere applicabili anche alle spese sanitarie che siano state rimborsate da delle assicurazioni. Esistono, comunque vada, alcune eccezioni. A dettare delle regole ben precise su questo argomento è l’articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/86, che ha introdotto un’eccezione alla regola generale di non detraibilità o deducibilità degli oneri rimborsati al contribuente. La disposizione prevede che:

Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta.

Questo significa, in altre parole, che il contribuente ha diritto ad accedere alla detrazione o alla deduzione fiscale anche quando la stessa risulti essere stata rimborsata. È bene sottolineare, però, che è possibile accedere alla detrazione solo e soltanto nel momento in cui per i contributi o i premi versati il contribuente non si sia avvalso della facoltà di portarli in detrazione o abbia usufruito della relativa deducibilità. O se gli stessi siano stati versati da altri soggetti – come ad esempio il datore di lavoro – e concorrano a formare il suo reddito da lavoro dipendente.

La deducibilità dei contributi assicurativi

Per comprendere in quale modo risultano essere deducibili i contributi assicurativi è necessario fare riferimento all’articolo 10, comma 1, lettera e) del DPR n. 917/86, secondo il quale risultano essere tali i:

contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute.

Questo significa che, almeno sotto il profilo fiscale, che i contributi fino ad un importo pari a 3.615,20 euro non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

I rimborsi delle spese sanitarie effettuate dai contribuenti

Le casse, gli enti e le assicurazioni ogni anno devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei rimborsi che hanno effettuato. Devono essere messi in evidenza gli importi che sono stati erogati e i soggetti che li hanno ricevuti.

Grazie a queste informazioni, l’Agenzia delle Entrate, in estrema sintesi, è in grado di comprendere come debbano essere portati in detrazione le spese sanitarie. E soprattutto quando per questi costi non spetti il relativo rimborso Irpef. All’AdE è sufficiente attivare un formale controllo della dichiarazione dei redditi – ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/73, per verificare la correttezza del comportamento del singolo soggetto.

Spese sanitarie rimborsate: come comportarsi

Come abbiamo visto in precedenza, in altre parole, eventuali spese sanitarie sostenute dal contribuente e successivamente rimborsate, non danno diritto ad ottenere alcun tipo di beneficio fiscale. Sostanzialmente per avere diritto al rimborso il contribuente deve essere inciso dall’onere, che in questo caso non si verifica. Nel caso in cui il rimborso dovesse avvenire in periodi d’imposta successivi è necessario procedere, addirittura, con la tassazione separata dell’importo incassato.

Premio tassato: la detrazione delle spese sanitarie

Per stabilire se il contribuente ha diritto a portare in detrazione le spese sanitarie è necessario prendere in considerazione una particolare regola generale, che si può riassumere come segue:

A fronte di un’assicurazione sanitaria non dedotta dal retti, la spesa medica rimborsata risulta essere detraibile.

In questo contesto particolare importanza la assumono le casse previdenziali e gli enti nell’ambito del lavoro dipendente. Quando vengono versati dei contributi a questi enti, non si ha diritto alla detrazione delle spese sanitarie rimborsate. Questa situazione si viene a generare per i premi che non hanno formato un reddito da lavoro dipendente e fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro. La non concorrenza alla formazione del reddito è sinonimo della fruizione di una deduzione e quindi di un beneficio fiscale per il premio versato. Le spese sanitarie risultano essere indetraibili dal reddito.

Risultano essere detraibili, invece, le spese sanitarie che superano i 3.615,20 euro. Nel caso in cui un contribuente spendesse 5.000 euro potrà portare in detrazione 1384,80 euro, la quota eccedente.