Fisco: prima casa e automobile esclusi dal reddito

La prima casa e l'automobile non possono più essere considerati come parte del reddito perché ritenuti beni di possesso generalizzato

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Per lungo tempo sono state lo spauracchio di tutti i contribuenti: la prima casa e l’automobile. Troppo spesso sono stati considerati come dei beni di lusso. E che, come tali, avrebbero potuto dare il via libera ad una serie di controlli da parte dell’Agenzia delle entrate e del suo redditometro. L’Ade, tra l’altro, ha sempre ritenuto questi beni rilevatori delle capacità contributive dei cittadini. In altre parole costituivano dei veri e propri indici di ricchezza. Nulla di più sbagliato.

A prendere le difese dei contribuenti ci ha pensato la Commissione Tributaria della Toscana, attraverso una sentenza che nel tempo non è passata inosservata. Anzi: è diventata un vero e proprio punto fermo per tutti i soggetti. I contribuenti che sono proprietari della prima casa e di un’automobile possono dormire sonni tranquilli. Ma scopriamo il perché e i motivi pe ri quali non è necessario preoccuparsi.

Prima casa ed automobili sono escluse dal reddito

A lungo sono stati lo spauracchio di tutti i contribuenti: l’acquisto di una casa o di un’auto, considerati come beni di lusso, hanno dato il “la” a numerosi accertamenti fiscali attuati mediante il redditometro. Questo perché l’Agenzia delle Entrate ha sempre ritenuto tali beni rivelatori di capacità contributiva e, in buona sostanza, indici di ricchezza. Ma non è più così: al contrario, quasi tutti i contribuenti dispongono di un tetto sotto cui dormire e di un mezzo di locomozione. Per cui è giusto arrivare alla definitiva presa di coscienza che prima casa e auto non fanno più reddito. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con una sentenza evolutiva che, di certo, non passerà inosservata.

Esclusi dal reddito la prima casa e l’automobile: il redditometro del fisco non dovrà più rilevare immobili di prima intestazione e i veicoli in possesso poiché ritenuti beni di possesso generalizzato, comuni e necessari per tutti, senza per questo aumentare la capacità contributiva o essere parametri di ricchezza. Come si è giunti a questa conclusione che, finalmente, rappresenta una buona notizia in fatto di possibili agevolazioni usufruibili dai cittadini? Per la buona novella dobbiamo ringraziare la Commissione Tributaria della Regione Toscana che aveva tra le mani una sentenza, per la precisione la numero 499/2017, grazie alla quale ha potuto rigettare la richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Il caso preso in esame

Entriamo nello specifico: il caso si riferisce a una duplice richiesta di accertamento da redditometro per un contribuente toscano, riferente al biennio 2007/2008. L’interessato, sulla carta, sarebbe in possesso del 25% di un bene immobile ereditato dal padre e del 50% di un’abitazione acquistata dalla madre. Inoltre, era in possesso di un vecchio veicolo e di una moto. Secondo la Ctr e la Commissione Tributaria Provinciale, il valore di questo immobile “non costituisce bene voluttuario”, d’accordo tra l’altro con la legislazione in materia, che considera la prima casa non pignorabile. Vista la legge e aggiungendo questo precedente creato dalla sentenza toscana, prima casa e auto non dovranno più essere conteggiati nei redditi familiari: nel primo caso, perché l’abitazione è considerata fabbisogno necessario per la vita dell’uomo, mentre per i veicoli, se non di lusso, sarebbero soltanto beni generalizzati.

Nel caso del contribuente toscano, grazie al quale potrebbe essere abbassato il reddito pro capite e, così, rientrare con più facilità nelle liste per assegni familiari e borse di studio, uno dei due mezzi indicati è stato dichiarato “talmente vetusto da non comparire nelle tabelle di riferimento se non come veicolo comparato ad altro mezzo di uguale potenza”. Se in partenza era stato certificato un valore di 21.000 euro, i dati ACI hanno accertato che il calcolo iniziale era errato e che corrisponderebbe, invece, a circa 5.000 euro. Sentenza finale? Illegittimo l’accertamento fiscale per la prima abitazione, propria solo per un quarto, del 50% di quella della madre e dell’auto e della moto dichiarati: “tali beni vanno tolti dal calcolo del reddito”.