Redditometro, l’Agenzia delle entrate ci dice come evitare i controlli

La Corte di Cassazione fornisce le indicazioni per difendersi dal redditometro e dai controlli dell'Agenzia delle Entrate

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

La Corte di Cassazione fornisce indicazioni precise ai contribuenti per difendersi dal redditometro. Nel caso in cui via sia un accertamento, il diretto interessato ha la possibilità di dimostrare che l’eventuale reddito presunto sulla base dei coefficienti utilizzati non esiste. O che, eventualmente, esiste in misura minore. A prevederlo è l’Ordinanza n. 31844/2023.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa abbiano in mano i contribuenti per potersi difendere dal redditometro.

Redditometro, i nuovi strumenti per difendersi

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse effettuare alcuni controlli sui contribuenti, basandosi sul cosiddetto redditometro e sulla disponibilità di determinati servizi e beni in capo allo stesso, il contribuente può dimostrare di essere dalla parte della ragione.

La prova contraria che il soggetto accusato deve portare non si deve limitare a dimostrare che il maggior reddito accertato sia costituito da redditi esenti o da redditi che risultano essere soggetti a ritenute alla fonte. È necessario dimostrare che l’eventuale reddito presunto – sul quale si è basato il coefficiente – non esiste completamente. O se esiste è in misura inferiore.

Il giudice tributario, una volta che sia stata accertata l’effettività fattuale degli elementi attraverso i quali è stata determinata la capacità contributiva del singolo contribuente, non ha la possibilità o il potere di privarli del loro valore presuntivo. Ha solo e soltanto la possibilità di valutare la validità di un’eventuale prova contraria portata alla luce dal contribuente. Questo è, in estrema sintesi, quanto emerge dall’ordinanza n. 31844 del 15 novembre 2023 della Corte di Cassazione.

Gli accertamenti fondati sul redditometro

I giudici della suprema corte si sono ritrovati ad analizzare un caso specifico, che ha preso le mosse a seguito dell’impugnazione da parte di un contribuente di un avviso di accertamento. Questa cartella era stata emessa dall’Agenzia delle Entrate sulla base del cosiddetto redditometro e si basava su una serie di beni indici, tra i quali rientravano degli autoveicoli e dei motoveicoli, che venivano ritenuti come rappresentativi di maggior reddito da parte del contribuente.

I giudici della CTP hanno respinto il ricorso, ma la CTR è stata di opinione diversa, riformando in parte la sentenza di primo grado. E, quindi, accogliendo in parte l’appello proposto dal contribuente. Secondo la CTR il possesso di determinati beni mobili registrati non implica, in maniera automatica, una maggiore capacità contributiva. Tuttavia, andando ad analizzare in concreto il reddito accertato in regione del possesso dei suddetti beni, ha ritenuto che dovesse ridursi rispetto a quanto era stato accertato dagli uffici preposti.

Decisa a non arrendersi, l’Agenzia delle Entrate è arrivata a proporre un ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’articolo 39 del DPR n. 600 del 29 settembre 2023.

Gli uffici, in estrema sintesi, hanno sottolineato come in presenza di servizi o beni che rientrino nelle specifiche tabelle, la propria attività deve essere necessariamente vincolata all’applicazione degli opportuni indici e dei coefficienti moltiplicatori, che sono stati previsti direttamente all’interno dei decreti ministeriali attuativi.

In altre parole siamo davanti a quella che viene definita come presunzione legale relativa. La conseguenza di questa situazione è che, una volta che sia stata accertata l’esistenza di determinate circostanza, la palla passa necessariamente al contribuente, che deve fornire la prova dell’inesistenza della propria capacità reddituale.

Ma questo non basta. Nel momento in cui un determinato soggetto risulta essere in possesso di determinati beni o servizi, che sono connessi ad una determinata capacità contributiva, il giudice non ha la possibilità – non ne ha ufficialmente il potere – di modificare la capacità presuntiva. Il reddito ottenuto attraverso il redditometro, infatti, non risulta essere la mera espressione di una singola spesa di mantenimento dei beni. Ma si deve ricollegare al reddito complessivo.

L’errore commesso dalla CTR è quello di aver privato di efficacia probatoria il calcolo del reddito ottenuto attraverso il redditometro, invece di procedere con la valutazione delle prove contrarie che sono state messe a disposizione direttamente dal contribuente.

Cosa ha deciso la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto le rimostranze dell’Agenzia delle Entrate. E sostanzialmente ha provveduto a cassare la decisione impugnata.

Il redditometro accerta i redditi dei contribuenti basandosi sulla disponibilità di determinati beni e servizi. Quando si viene a determinare un importo viene moltiplicato per uno specifico coefficiente, che permette di individuare quale sia il reddito di un soggetto basandosi su alcuni criteri presuntivi e statistici. Si calcola, inoltre, quanto costi mantenere i suddetti beni o servizi.

L’articolo 38, comma 4 del DPR 600/1973 ha previsto che sia possibile presumere il reddito complessivo di un soggetto basandosi sulla valenza induttiva di determinati elementi e particolari circostanze, che sono strettamente connesse alla disponibilità di particolari beni o servizi.

Ad ogni modo il contribuente ha la possibilità di portare la prova contraria, che consiste in una dimostrazione documentale che dimostrino il possesso o la sussistenza di determinati redditi esenti. O che più semplicemente risultino essere soggetti alla ritenuta alla fonte. Più in generale, il contribuente può portare la prova che il reddito presunto non esiste o esista in misura inferiore.

L’orientamento della Corte di Cassazione, in estrema sintesi, risulta essere quello di confermare che la disciplina del redditometro abbia introdotto la presunzione legale relativa. Questo significa, in altre parole, che il contribuente ha la possibilità di dimostrare, attraverso un’idonea documentazione, che il maggiore reddito non è effettivamente disponibile.

La prova contraria non si deve limitare a dimostrare che l’eventuale maggior reddito accertato sia costituito da redditi esenti, ma si deve dimostrare che il reddito presunto non esiste.

In estrema sintesi

La Corte di Cassazione ha preso posizione sul redditometro. Attraverso questo strumento vengono accertati i redditi presunti di un contribuente. Quest’ultimo, ovviamente, ha la possibilità di difendersi di fronte all’Agenzia delle Entrate.

Per poter far valere i propri diritti dovrà dimostrare di essere in possesso di redditi esenti e, soprattutto, che il reddito accertato attraverso il redditometro sia superiore a quello che realmente ha maturato. La prova deve essere fornita direttamente dal contribuente e deve essere documentale e sufficiente per dimostrare la sua posizione.