La settimana compresa tra il 10 agosto e il 16 agosto 2026 non presenta alcuna scadenza fiscale da rispettare. Anche quest’anno, infatti, gli adempimenti e i versamenti fiscali vengono rimandati dopo la pausa estiva. In questo modo la legge assicura a contribuenti, professionisti e imprese – cui attività spesso vengono sospese ad agosto – maggiore tempo a disposizione per regolarizzare la propria posizione e non incorrere in sanzioni.
Come funziona la tregua fiscale estiva
La cosiddetta “tregua fiscale estiva” è disciplinata dall’articolo 37, comma 11-bis del decreto legge n. 223/2006, e stabilisce che tutti i versamenti effettuati tramite modello F24 e gli adempimenti con scadenza compresa tra il 1° e il 20 agosto vengano automaticamente rinviati al 20 agosto 2026, senza applicazione di maggiorazioni, interessi o sanzioni.
Quali versamenti sono sospesi
La sospensione interessa gran parte dei principali pagamenti fiscali e contributivi effettuati ogni mese, quindi tutti i pagamenti che normalmente si sarebbero dovuti effettuare il 16 agosto.
Tra questi, ci sono:
- l’Iva mensile relativa al mese di luglio e quella trimestrale relativa al secondo trimestre 2026;
- le ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- le ritenute sui compensi di lavoro autonomo;
- i contributi Inps dovuti dai datori di lavoro;
- la seconda rata dei contributi fissi dovuti da artigiani e commercianti;
- i contributi Enasarco;
- la terza rata del premio Inail;
- le rate derivanti dalla dichiarazione dei redditi;
- le rate del saldo Iva 2025;
- il saldo e acconti delle imposte sui redditi per contribuenti Isa e contribuenti in regime forfettario che hanno beneficiato del differimento con la maggiorazione dello 0,80%.
Tutti i versamenti potranno essere effettuati da giovedì 20 agosto 2026 utilizzando il modello F24, senza alcuna maggiorazione.
Stop a controlli e avvisi Agenzia delle Entrate: quando riprendo
La pausa estiva del Fisco non riguarda esclusivamente i versamenti, poiché dal 1° agosto al 4 settembre 2026 è prevista anche la sospensione dell’attività relativa ai controlli automatizzati e ai controlli formali dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare vengono sospesi:
- gli avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati previsti dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973;
- i controlli Iva disciplinati dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972;
- le comunicazioni relative ai controlli formali.
La finalità è quella di evitare che contribuenti e professionisti ricevano richieste di pagamento o comunicazioni durante il periodo di ferie, durante il quale sarebbe difficile rispondere o adempiere. Infatti, la sospensione interessa anche il decorso termini concessi ai contribuenti per interagire con l’Amministrazione finanziaria.
Dal 1° agosto al 4 settembre 2026 si bloccano:
- il termine di 30 giorni per il pagamento degli avvisi bonari;
- il termine previsto per trasmettere documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate;
- i termini per inviare chiarimenti o integrazioni documentali.
Il conteggio dei giorni riprenderà dal 5 settembre 2026, data nella quale ricominceranno a decorrere i termini residui.
Per quanto tempo si fermano i ricorsi tributari ad agosto
Un’ulteriore sospensione riguarda infine il contenzioso tributario. Dal 1° al 31 agosto 2026 restano cioè sospesi i termini processuali previsti per:
- notificare ricorsi;
- depositare ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria;
- presentare appelli;
- depositare memorie difensive;
- svolgere altri adempimenti processuali disciplinati dalla normativa tributaria.
La sospensione ha durata pari a 31 giorni, che non vengono conteggiati nel calcolo dei termini. Tutte le attività processuali, in questo caso, riprenderanno regolarmente dal 1° settembre 2026.