Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi
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Pannelli solari, quando vanno dichiarati nel 730.
Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa permette di ridurre i costi della bolletta e, in alcuni casi, di ottenere un guadagno dalla cessione dell’energia elettrica prodotta e non consumata. Tuttavia, quando si ricevono somme dal Gestore dei servizi energetici (Gse), queste devono essere dichiarate al Fisco e se sono soggetti a tassazione, ma non sempre.
Infatti, le regole cambiano a seconda della potenza dell’impianto, la destinazione dell’energia prodotta, la modalità con cui viene ceduta alla rete e la natura del soggetto che percepisce i compensi. A chiarire quali sono gli adempimenti necessari in sede di dichiarazione dei redditi è stato proprio il Gse, rendendo note le nuove linee guida.
Quando il reddito da fotovoltaico è tassato
Per capire se bisogna pagare l’Irpef sui proventi derivanti da un impianto fotovoltaico è necessario verificare:
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la tipologia della somma erogata dal Gse;
la potenza e la destinazione dell'impianto;
la modalità con cui viene ceduta l'energia prodotta.
Gli impianti fino a 20 kW, installati prevalentemente al servizio dell'abitazione, sono considerati infatti dal legislatore principalmente all'autoconsumo domestico. In questi casi, se l'energia prodotta supera quella utilizzata dalla famiglia, l'eccedenza può essere immessa nella rete elettrica e generare compensi. Tuttavia, solo determinate somme hanno rilevanza fiscale.
Il reddito viene qualificato invece come reddito di impresa nel caso degli impianti utilizzati nell'ambito di un'attività economica, che non servono prevalentemente l'abitazione oppure di quelli che cedono integralmente l'energia prodotta. In questi casi diventano quindi obbligatori:
l'apertura della partita Iva;
l'emissione delle fatture;
la tenuta della contabilità;
l'assoggettamento dei ricavi alle imposte ordinarie (Irpef o Ires, Irap e Iva).
Rimborsi spettanti e trattamento fiscale
I rimborsi e le erogazioni forniti dal Gse ai proprietari di impianti fotovoltaici si dividono in tre categorie operative, ovvero:
scambio sul posto, che compensa l'energia immessa in rete nei momenti di sovrapproduzione con quella prelevata nei momenti di bisogno. È un meccanismo in fase di graduale superamento riservato solo ai contratti storici già attivi. Il Gestore eroga un contributo di scambio, che consiste in un rimborso sui costi di rete per l'energia scambiata, insieme a una liquidazione delle eccedenze, che corrisponde all'eventuale valore dell'energia immessa che supera finanziariamente quella prelevata durante l'anno;
ritiro dedicato, il meccanismo standard di compravendita dell'energia attualmente in uso, con il quale il Gestore acquista direttamente l'energia immessa in rete a prezzi di mercato (o prezzi minimi garantiti previsti da Arera) e l'importo viene accreditato direttamente sul conto corrente;
conto energia, riservato a chi possiede vecchi impianti installati con i vecchi incentivi statali (attivi fino al 2013), che prevede che il Gestore paghi una tariffa premiante per ogni kWh di energia prodotta.
Se si possiede un impianto domestico di potenza non superiore a 20 kW posto al servizio dell'abitazione, le somme ricevute a titolo di contributo in conto scambio e le vecchie tariffe incentivanti (il cosiddetto conto energia) non sono tassate. Questo perché il Fisco considera questo contributo come una semplice restituzione di costi già sostenuti per acquistare l'energia nei momenti di necessità.
Le somme soggette a Irpef
Quando si inizia a vendere l'energia generata e non consumata, le entrate hanno una rilevanza fiscale. Questo avviene principalmente nei casi di:
liquidazione delle eccedenze nello scambio sul posto, che si verifica quando il valore economico dell'energia immessa nella rete supera quello dell'energia prelevata nell'arco dell'anno, generando un conguaglio a favore dell'utente;
ritiro dedicato con cessione parziale, la modalità con cui il Gse acquista direttamente l'energia in esubero immessa dall'impianto domestico.
Per le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'attività d'impresa, questi proventi sono classificati dalla normativa fiscale come "redditi diversi", pertanto:
rientrano tra le entrate derivanti da attività commerciali svolte in via occasionale;
vanno a sommarsi al reddito complessivo del contribuente, affiancandosi ad altre entrate come lo stipendio o la pensione;