Bonifico parlante per le agevolazioni fiscali: la ritenuta passa dall’8% all’11%

Dal 1° marzo 2024 la ritenuta per il bonifico parlante delle agevolazioni fiscali passa dall'8% all'11%. A prevederlo è la legge di Bilancio 2024.

Foto di Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Una delle norme più discusse introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 è quella relativa alla ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati per i lavori di ristrutturazione edilizia. Il legislatore ha deciso di aumentare dall’8% all’11% la percentuale della trattenuta che deve essere effettuata per queste operazioni. Le novità scatterà dal prossimo 1° marzo 2024.

A fare il punto della situazione è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso il sito FiscoOggi (articolo del 19 gennaio 2024), che ha confermato ad un contribuente la nuova disposizione che prevede l’aumento dell’importo a carico dei beneficiari sui bonifici parlanti che verranno effettuati.

Entrando nello specifico, la Legge di Bilancio 2024 è andata a modificare l’articolo 25 del Decreto Legge n. 78/2010 convertito – con alcune modificazioni – nella Legge n. 122/2010. L’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari è stata portata dall’8% all’11%. Ricordiamo che i bonifici parlanti devono essere effettuati dai contribuenti per poter beneficiare degli eventuali oneri deducibili o per i quali spettano le detrazioni d’imposta. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambierà dal mese di marzo.

Bonifici parlanti: cambiano le ritenute d’acconto

A partire dal 1° marzo 2024 aumenta la ritenuta d’acconto che viene applicata ai bonifici parlanti relativi alle spese sostenute per il recupero edilizio e la ristrutturazione. L’aliquota passa dall’9% all’11%. Ad introdurre questa novità è stato l’articolo 1, comma 88 della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024). La novità si riferisce alle spese che sono sostenute dai contribuenti relative agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

La normativa vigente è stata introdotta il 1° luglio 2010 dall’ex articolo 25 del Decreto Legge n. 78/2010 e si applica al cosiddetto bonifico parlante o fiscale, che viene effettuato per saldare le spese che permettono di accedere alle agevolazioni fiscali.

La ritenuta d’acconto oggetto della normativa si riferisce ai pagamenti che vengono effettuati con bonifico per i seguenti interventi:

  • superbonus, riferimento normativo: ex articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • ecobonus: ex articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013;
  • sismabonus: ex articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013;
  • bonus casa 50%: ex articolo 16-bis del TUIR;
  • bonus barriere 75%: ex articolo 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020.

Per quale motivo si applica la ritenuta

Sui bonifici parlanti relativi alle suddette opere si applica la ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito, indipendentemente che sia Irpef o Ires, che deve essere versata dai beneficiari. Vige l’obbligo di rivalsa nel momento in cui l’importo viene accreditato. Il versamento all’erario di quanto dovuto è un onere in carico alle banche o a Poste Italiane.

Non è necessario effettuare la ritenuta nei seguenti casi:

  • per il bonus casa acquisti, relativo all’acquisto di immobili ristrutturati;
  • per il sisma bonus acquisti, relativo ad operazioni di acquisto di case sismiche;
  • per eventuali spese che sostiene l’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sul proprio immobile;
  • per il versamento degli oneri di urbanizzazione, dei bolli e dei diritti amministrativi e delle tasse comunali (come ad esempio la TOSAP);
  • per il bonus mobili impiegato per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici;
  • per il pagamento degli interventi per la sistemazione a verde e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili denominati bonus verde.

La base imponibile

Come abbiamo accennato in apertura la ritenuta d’acconto sui bonifici parlanti passa dall’8% all’11%. Uno degli aspetti più importanti che devono essere presi in considerazione su queste operazioni è la base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta d’acconto.

La banca non conosce, infatti, l’importo dell’Iva esposta in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta deve essere calcolata forfettariamente scorporando dall’importo del bonifico ricevuto il 22% relativo all’imposta Iva. Indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario del bonifico parlante.

Per evitare che l’importo oggetto dell’operazione venga assoggettato più volte a ritenute – può accadere, ad esempio, per i contratti d’appalto dei condomini o per le spese professionali – è prevista unicamente la ritenuta dell’11% introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010.

Bonifico parlante: come compilarlo correttamente

A dare delle indicazioni precise e dettagliate su come compilare il bonifico parlante ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023. All’interno di questo documento viene fatto il punto della situazione sulle regole e sulle modalità di compilazione di questo metodo di pagamento. Ricordiamo che l’operazione può essere effettuata sia in banca che alle Poste.

I dati che devono essere inseriti necessariamente all’interno del bonifico parlante sono i seguenti:

  • la causale del versamento. Deve essere indicata in maniera corretta la legge che si applica per la specifica detrazione;
  • il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale si sta effettuando il bonifico.

È necessario inserire correttamente questi dati, in modo da permettere agli istituti di applicare le ritenute dovute al beneficiario del pagamento.

Gli errori da evitare

Vediamo, invece, quali sono gli errori da evitare:

  • chi effettua il bonifico parlante non deve necessariamente essere il soggetto che chiede la detrazione. Ricordiamo, infatti, che su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha cambiato la propria posizione: sostanzialmente chi ha fatto il pagamento può decidere a chi attribuire la detrazione. Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione vengano effettuati su immobili in comproprietà tra più soggetti, tutti potranno essere ammessi alla detrazione, anche se il bonifico è stato effettuato da un solo soggetto: l’Agenzia delle Entrate fornisce queste indicazioni all’interno della circolare 7/E del 27 aprile 2018;
  • non bisogna scordare il codice fiscale. Sul bonifico parlante deve essere inserito anche quello dell’ordinante. Dimenticarselo fa perdere le agevolazioni;
  • nella causale deve essere inserito il riferimento normativo esatto;
  • ci deve essere un collegamento preciso tra il pagamento e la fattura emessa dal fornitore.