In quali casi si applica il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Il licenziamento di un dipendente può essere di diverse tipologie, una di queste è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

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Redazione

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Il tema del licenziamento del dipendente è sempre molto delicato, poiché molto spesso le motivazioni non sono ben definite e il lavoratore stesso può impugnare la decisione del datore di lavoro al fine di tutelare i propri interessi. È dunque importante definire cosa si intende con l’espressione “licenziamento per giustificato motivo soggettivo“, per comprendere più nello specifico a quali fattispecie si fa riferimento con questa formula.

Differenze tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il diritto del lavoro prevede in generale due possibili tipologie di licenziamento, il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo. La giusta causa si ha quando il lavoratore tiene comportamenti particolarmente gravi, tali da rendere impossibile il proseguimento del rapporto di lavoro con effetto immediato. In questo caso non è previsto un obbligo di preavviso e il dipendente viene licenziato in tronco.

Diverso e più complesso è il caso del giustificato motivo, che a sua volta può essere oggettivo o soggettivo. Il giustificato motivo oggettivo si lega a una oggettiva difficoltà per il datore di lavoro a continuare il rapporto, per esempio per problemi economici dimostrabili. Il licenziamento per motivo soggettivo, invece, è una fattispecie dai confini molto più labili, che spesso si presta a interpretazioni diverse.

Cause del licenziamento per motivo soggettivo

Il licenziamento soggettivo ha come motivazione un’inadempienza da parte del lavoratore, non grave come quella prevista nella giusta causa ma comunque in grado di incrinare il rapporto lavorativo. La fattispecie si lega dunque sempre a un comportamento del dipendente, ma la diversa valutazione della gravità dello stesso può rendere più difficile capire la reale liceità del provvedimento.

L’inadempimento da parte del dipendente deve essere non di scarsa importanza e deve riguardare un obbligo contrattuale, oltre a essere lesivo di un interesse rilevante per il datore di lavoro.

Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Per comprendere meglio cosa si intende per “licenziamento per giustificato motivo soggettivo” può essere utile fare degli esempi pratici, che meglio rendano l’idea delle tipologie di comportamenti per i quali è possibile interrompere il rapporto di lavoro.

Negligenza e scarso rendimento, per esempio, possono essere motivazioni sufficientemente gravi da spingere il datore di lavoro a licenziare il dipendente. Si può parlare di negligenza in caso di mancata colposa custodia di beni patrimoniali dell’azienda oppure di sinistro stradale nello svolgimento delle mansioni di autista, mentre si ha scarso rendimento quando risulti una enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto realmente prodotto dal lavoratore, ovviamente purché le cause siano imputabili a quest’ultimo.

Tra le cause di licenziamento soggettivo è possibile citare anche l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, una fattispecie che può dar vita anche a licenziamento per giusta causa se si tratta di assenze non comunicate o giustificate con informazioni non veritiere, che arrechino un danno al datore di lavoro. Il mancato rispetto delle direttive del datore di lavoro può essere un’altra causa di licenziamento per motivo soggettivo, in particolare se:

  • il lavoratore, dopo essersi opposto alla richiesta di svolgere lavoro straordinario, reagisce sia fisicamente che verbalmente nei confronti del responsabile, non restituisce le lettere di contestazione, e permane presso i locali aziendali, dopo il provvedimento di sospensione dal servizio (come specificato dalla Cassazione nella sentenza n. 8938/2009);
  • il lavoratore manifesta un ripetuto e ingiustificato rifiuto di recarsi in trasferta, nell’ipotesi in cui l’attività dell’azienda sia svolta su scala internazionale e la disponibilità alle trasferte costituisca elemento essenziale della prestazione lavorativa;
  • il lavoratore, nonostante la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, si rifiuta di lasciare il posto di lavoro ignorando i ripetuti inviti ricevuti.

Falsificazione e divulgazione di documenti e dati aziendali

Rientrano tra le cause di licenziamento soggettivo anche i comportamenti che hanno per oggetto la falsificazione di documenti e dati aziendali, oppure la divulgazione all’esterno di informazioni private legate all’attività lavorativa. Similmente, può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo anche il dipendente che ometta di fornire al datore di lavoro informazioni rilevanti sull’attività svolta, la cui mancata conoscenza può provocare un danno all’azienda.

In tutti i casi citati, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento del dipendente, fermi restando i termini di preavviso previsti dal contratto stesso. Solo in caso di giusta causa, infatti, il licenziamento può essere immediato; in tutti gli altri casi di giustificato motivo, soggettivo o oggettivo, è necessario rispettare il preavviso per non incorrere nel pagamento di un’indennità per il mancato rispetto delle disposizioni di legge.