Come funziona l’atto di pignoramento presso terzi

L'atto di pignoramento presso terzi è una procedura esecutiva attraverso cui un creditore blocca somme o beni di un debitore che si trovano in possesso di terze parti, come banche o datori di lavoro, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito

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Francesca Cimellaro

Avvocato Civilista

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, in seguito alla formazione presso il Foro di Milano, è iscritta all'albo degli avvocati di Varese e si occupa principalmente dell'ambito civilistico.

Pubblicato: 14 Marzo 2020 11:54Aggiornato: 7 Maggio 2024 13:52

Il pignoramento è l’atto con il quale si avvia l’espropriazione forzata. L’articolo 543 del Codice di Procedura Civile stabilisce diverse tipologie, tra cui il pignoramento presso terzi. Si tratta di una particolare forma di pignoramento, mediante la quale i creditori possono aggredire i beni o i valori del debitore che sono in possesso presso terzi. Inoltre, esistono anche i pignoramenti mobiliari e immobiliari, i quali in genere prevedono la messa all’asta dei beni del debitore.

Questo strumento legale che consente dunque ai creditori di soddisfare le proprie pretese di credito, in altre parole di recuperare l’importo del mancato pagamento da parte del proprio debitore. In questo articolo ci soffermiamo sui soggetti coinvolti dall’atto, sul funzionamento dello stesso e sui beni e i valori pignorabili, mostrando quali sono e come funzionano le varie tipologie di pignoramento.

Cos’è il pignoramento presso terzi

Come anticipato, il pignoramento presso terzi ha come oggetto i beni del debitore che sono in possesso di un terzo soggetto. L’istituto è disciplinato dall’articolo 543 del codice di procedura civile, il quale stabilisce due differenti modalità di recupero del credito: aggredendo i beni del debitore che sono nella disponibilità di un terzo o i crediti che il proprio debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto. Abbiamo tre soggetti coinvolti dunque: il creditore, il debitore ed il terzo ossia il debitore del debitore.

Mediante tale istituto, il sistema normativo italiano riduce i passaggi necessari per l’estinzione del debito. Supponiamo che Mario vanti un credito nei confronti di Giuseppe, il quale a sua volta ha un credito nei confronti di Alfredo. Con il pignoramento presso terzi Mario può notificare l’atto direttamente ad Alfredo, il quale è tenuto a pagare il debito direttamente a Mario per la parte di credito che viene sottoposta a vincolo.

Grazie al pignoramento presso terzi si salta quindi un passaggio: Mario non dovrà attendere che Alfredo paghi Giuseppe e che quest’ultimo estingua il suo debito, ma potrà avvalersi direttamente dei crediti che Giuseppe vanta nei confronti di Alfredo. Il terzo non è soltanto una persona fisica, ma può essere anche un ente come l’INPS, un’azienda o un istituto bancario. Il creditore infatti può pignorare la pensione del debitore, il quinto del suo stipendio o ancora il denaro disponibile sul conto corrente intestato al proprio debitore.

Come funziona il pignoramento presso terzi

L’articolo 543 c.p.c. stabilisce che il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma dell’art. 137. Nell’atto si intima il terzo a consegnare il debito che ha nei confronti del debitore direttamente al creditore. Con la notifica il terzo è soggetto agli obblighi di custodia inerenti ai beni o alle somme dovute al creditore, nei limiti dell’importo indicato nel precetto, ovvero l’atto che precede il pignoramento.

Il precetto altro non è che l’intimazione di adempiere l’obbligo entro un periodo di tempo, il quale non può essere però inferiore a 10 giorni. Se il debitore non adempie il suo obbligo, il creditore può agire tramite il pignoramento presso terzi. Ecco cosa accade nello specifico in queste circostanze:

  • il creditore notifica l’atto di precetto al proprio debitore;
  • trascorso il 10° giorno ed entro il 90° dall’invio della notifica, il creditore può procedere con la notifica di pignoramento sia al proprio debitore che al terzo;
  • il terzo deve a questo punto dichiarare e comunicare tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale;
  • se non viene data tale comunicazione interviene allora il giudice che fissa l’udienza alla quale deve presentarsi il terzo per chiarire la sua posizione e confermare se è realmente debitore del debitore;
  • se il terzo non si presenta all’udienza o si presenta ma rifiuta di fare tale dichiarazione, il giudice emette automaticamente l’ordine che lo intima a pagare le somme pignorate al creditore.

I requisiti del pignoramento presso terzi

Affinché l’atto sia considerato valido è necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l’atto di pignoramento, notificato al terzo e al debitore, deve contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni ed i crediti pignorati;
  • nell’atto devono essere indicati anche in modo generico le cose e le somme dovute;
  • devono essere indicate le seguenti informazioni: dichiarazione di residenza o il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indirizzo PEC del creditore;
  • l’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente ed indicare la data dell’udienza.

Alla notifica dell’atto di pignoramento il terzo è tenuto ad inviare al creditore una dichiarazione, tramite raccomandata a/r o PEC, la quale deve contenere le seguenti informazioni:

  • le somme o i beni del debitore che ha in suo possesso;
  • la data entro la quale deve provvedere al pagamento o alla consegna dei beni;
  • eventuali sequestri già eseguiti e cessioni che sono già state notificate e accettate.

Quali sono i termini per l’iscrizione a ruolo del pignoramento

Il Codice di Procedura Civile stabilisce che l’originale dell’atto di citazione deve essere consegnato al creditore senza ritardi dall’ufficiale giudiziario, non appena è stata eseguita l’ultima notificazione. Spetta poi al creditore depositare la nota di iscrizione a ruolo presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione dell’atto. Dovrà consegnare anche le copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro e non oltre 30 giorni dal momento della consegna. Se non rispetta tale scadenza il pignoramento perde efficacia.

Elenco dei beni e dei crediti che possono essere pignorati presso terzi

Dopo aver illustrato il funzionamento della procedura, è utile conoscere quali sono i beni e i crediti che il creditore può aggredire per rientrare in possesso della somma dovuta. Di seguito proponiamo quelli principali:

  • conti correnti, titoli bancari o postali;
  • stipendi, secondo i limiti stabiliti dalla legge;
  • pensioni, secondo i limiti stabiliti dalla legge;
  • crediti: nel caso in cui il debitore sia un’azienda il pignoramento di crediti commerciali (es. le fatture);
  • beni o cose: oggetti del debitore che sono nella disponibilità del terzo.

Crediti non pignorabili e crediti parzialmente pignorabili

Bisogna specificare che non tutti i crediti che il debitore vanta presso il terzo possono essere oggetto di pignoramento. Sono considerati infatti crediti impignorabili:

  • i crediti alimentari;
  • i crediti che hanno come oggetto i sussidi di grazia o il sostentamento a persone iscritte nell’elenco dei poveri, sussidi per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Sono crediti parzialmente pignorabili, invece, tutte le somme che spettano al debitore e che riguardano rapporti di lavoro o di impiego. Secondo quanto stabilito dal DL n. 83 del 2015 lo stipendio, le indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, tra cui rientrano anche quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari, nei limiti di quanto stabilito dal Presidente del Tribunale o dal giudice autorizzato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.”

Dunque, il limite per il pignoramento dello stipendio è pari ad 1/5 al netto delle trattenute fiscali e previdenziali. Anche la pensione rientra in questa categoria, infatti la legge stabilisce che non può essere pignorato l’ammontare che corrisponde all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente può essere pignorata seguendo le indicazioni previste per lo stipendio e per le altre indennità lavorative.

Pignoramento dello stipendio

Al creditore vengono offerte due modalità per il pignoramento dello stipendio:

  • pignoramento notificato all’azienda, se l’azienda non ha ancora provveduto a pagare lo stipendio al debitore;
  • pignoramento sul conto corrente bancario/postale, quando l’azienda ha già emesso il pagamento dello stipendio con un bonifico a favore del debitore.

Nel primo caso, il datore di lavoro è tenuto per legge a trattenere dalla busta paga del debitore 1/5 dello stipendio netto. Tale importo sarà corrisposto al creditore fino a quando non verrà estinto per intero il debito.

Se il creditore è l’Agenzia delle Entrate vengono applicate le seguenti soglie per il pignoramento:

  • stipendio fino a 2.500 euro 1/10;
  • stipendio da 2.500 a 5.000 euro 1/7;
  • stipendio oltre i 5.000 euro 1/5.

Nel secondo caso, lo stipendio è già stato accreditato sul conto corrente del debitore, perciò il meccanismo del pignoramento dipende dal momento in cui è stato notificato. Se lo stipendio è stato accreditato prima della notifica del provvedimento, il limite massimo pignorabile è pari al triplo dell’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento. Se invece la notifica avviene dopo l’accredito dello stipendio, il limite massimo pignorabile è pari ad 1/5 dello stipendio, mentre nel caso in cui siano presenti più pignoramenti il limite è fissato al 50%.

Pignoramento della pensione

Per il pignoramento della pensione, come anticipato, vi è una parte non pignorabile pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento aumentato del 50%. Soltanto la parte eccedente può essere pignorata, nella misura massima di 1/5 della pensione. Nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate, le soglie di pignorabilità sono quelle previste per lo stipendio e dunque:

  • 1/10 per pensioni fino a 2.500 euro;
  • 1/7 da 2.500 a 5.000 euro
  • 1/5 per le pensioni che superano i 5.000 euro.

Che cos’è il pignoramento immobiliare: esecuzione forzata

Oltre al pignoramento dei crediti presso terzi, l’ordinamento giuridico italiano prevede anche il pignoramento immobiliare. Si tratta di un atto esecutivo, con il quale il creditore può vendere all’asta l’immobile del debitore per rientrare in possesso della somma dovuta. Se dispone dei necessari documenti, il creditore può optare per l’esecuzione forzata, u procedimento che si divide in due tipologie:

  • forma generica, quando il creditore può recuperare il credito contro la volontà del debitore;
  • forma specifica, se il creditore vede soddisfatto il credito attraverso la consegna del bene

Se si parla di pignoramento immobiliare, nello specifico, si fa riferimento a una tipologia di espropriazione in forma generica. Al fine di avviare l’esecuzione, è necessario dare efficacia di titolo esecutivo alla sentenza. Ciò vuol dire rispettare una precisa procedura, con l’ottenimento da parte dei legali della formula esecutiva quando si intende procedere con l’esecuzione forzata.

Come funziona il pignoramento immobiliare

Il primo passaggio da compiere è l’ottenimento del titolo esecutivo, cui seguono la redazione e notifica di un atto di precetto. Il debitore riceverà una notifica del titolo esecutivo, accompagnato da un differente atto, noto come atto di precetto. Questo consente al creditore di effettuare un breve elenco dei fatti accaduti, indicando tutte le spese dovute e offrendo al debitore ancora 10 giorni per regolarizzare la situazione. La procedura potrà essere interrotta soltanto a causa del pagamento dell’intero debito o, previo accordo transattivo, di parte di esso, situazioni che possono rivelarsi alquanto delicate.

Nel caso del pignoramento immobiliare non è da escludere la possibilità che il debitore decida di liberarsi dei propri beni, al fine di dimostrare la propria incapacità nel saldare il debito e tentare di sfuggire alla procedura di pignoramento. Se questo fosse il caso, il creditore potrà presentare istanza al tribunale, al fine di essere esentato dal termine dei dieci giorni previsti nel precetto. Si chiederà dunque di agire con urgenza, a patto che si riesca a dimostrare il tutto.

Trascorsi i dieci giorni l’avvocato può redigere l’atto di pignoramento, notificandolo al debitore. Qualora si tratti di pignoramento immobiliare, occorre però tener presente un ulteriore passaggio burocratico. È infatti necessario procedere con l’apposizione di un vincolo sul bene immobile. Trattandosi di elementi censiti nei Registri delle Conservatorie, si dovrà avvertire la Conservatoria. In tali uffici viene spedito l’atto, il quale verrà trascritto e registrato, quindi il legale dovrà però attendere che faccia ritorno l’atto notificato.

Soltanto nel caso in cui la notifica risulti essere positiva si potrà procedere in tribunale. L’avvocato potrà copiare tutti i documenti (titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento), con relativa prova di notifica, attestandone la conformità e depositandoli telematicamente in tribunale. Verrà dunque indicato un numero di ruolo, procedendo all’assegnazione dei giudici che stabiliranno una data di udienza. Il procedimento viene immediatamente chiuso nel momento in cui il debitore dovesse decidere di procedere al saldo del debito nella sua totalità, in caso contrario si procederà con la vendita all’asta dell’immobile.

Come bloccare un pignoramento immobiliare

Esistono dei limiti per quanto riguarda il pignoramento immobiliare. Nel caso in cui il debito sia stato contratto con istituti di credito o privati, si potrà procedere con gli atti anche nei confronti della prima casa. Differente il discorso per quanto concerne l’Agenzia delle Entrate. La prima casa non può essere posta al centro di quest’atto, a condizione che il debitore ci viva, che non abbia altri immobili e che il bene stesso non risulti essere di lusso.

In molti casi si tenta di avviare una trattativa, al fine di raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. In casi del genere si parla di un debito inferiore e non di quello effettivo. Il debitore si impegna a procedere al pagamento, solitamente in forma dilazionata, ottenendo un forte sconto sulla cifra dovuta, quindi entrambe le parti possono dirsi soddisfatte e la procedura viene chiusa.

Per quanto il creditore possa risultare perdente, a conti fatti, ottiene la quasi totalità della somma di denaro, evitando la vendita di un immobile. Questa è infatti una procedura rischiosa, considerando come molte aste vadano deserte. Si tenta dunque nuovamente la vendita e, volta dopo volta, il prezzo viene abbassato, con il rischio di vendere un bene per un valore complessivo al di sotto di quello del debito contratto e non riscosso.

Altro modo per tentare di bloccare la procedura è l’opposizione. I motivi da poter apporre sono però limitati, in questa fase infatti è già stata emessa una sentenza, il che vuol dire che il merito della questione è già esaurito e risolto. Si è chiamati dunque a pagare, perciò l’unico modo per bloccare il tutto è tentare di fondare la propria richiesta di blocco su vizi formali, avvalendosi del supporto di un legale esperto e specializzato.

Come cancellare il pignoramento immobiliare

Non vi è modo invece di cancellare il pignoramento, se non attraverso un atto del creditore. Soltanto questo soggetto, ritenendosi soddisfatto da un eventuale accordo, può procedere alla rinuncia della procedura esecutiva. Per farlo deve recarsi dal Conservatore, chiedendo la cancellazione o concedendo una liberatoria utile a procedere. Esiste inoltre un istituto che è la conversione del pignoramento. Nel momento in cui la procedura non è ancora stata inoltrata e il giudice non ha avuto modo di disporre la vendita dell’immobile, il debitore può procedere con la richiesta di conversione del pignoramento.

Ciò vuol dire rendersi disponibile a pagare il credito, chiedendo al giudice di convertire il pignoramento immobiliare, di fatto cancellandolo nella sua forma. Ciò comporta però un impegno vincolante a saldare il debito contratto. In casi del genere non può valere unicamente la parola del debitore, così come le sue presunte buone intenzioni. È necessario infatti presentare un’istanza in Cancelleria, operazione che richiede un deposito economico il cui ammontare deve essere di almeno 1/6 dell’importo del credito.

Quanto costa il pignoramento immobiliare

Procedere con l’espropriazione immobiliare ha dei costi notevoli, i quali gravano interamente sul creditore procedente. Anche per questo motivo il creditore tende ad accettare un accordo, considerando come una vendita a costi molto bassi potrebbe vedere le entrate calare ulteriormente, proprio a causa di tali debiti contratti nel corso della procedura. Si tratta di cifre che un istituto di credito è di certo in grado di sostenere, ma che potrebbero avere un peso per un privato. Ecco riportate le principali:

  • il costo di una notifica individuale varia tra i 20 e i 50 euro;
  • per il rilascio di una copia per uso trascrizione è necessaria una marca da bollo da 16,00 euro per ogni 4 pagine dell’atto di pignoramento;
  • è necessaria una marca da bollo dal costo variabile, di 11,63 euro per atti fino a 4 pagine e di 13,58 euro per atti da 5 a 10 pagine;
  • occorre una marca da bollo da 16,00 euro ogni 4 pagine dell’atto, in relazione alla trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
  • pagamento di 299,00 euro mediante F23 per la trascrizione presso la Conservatoria;
  • pagamento dei compensi del professionista incaricato;
  • per l’iscrizione a ruolo del pignoramento occorrono una marca da bollo da 27,00 euro e il pagamento di un contributo unificato da 278,00 euro;
  • per il deposito della documentazione catastale o la certificazione notarile sostitutiva occorre prevedere un costo medio tra i 700,00 e i 1000,00 euro;
  • per la notifica di avviso ai creditori il costo risulta variabile in base al numero e alla tipologia di notifiche.

Cos’è e come funziona il pignoramento mobiliare

La terza tipologia di pignoramento è quello mobiliare, ovvero quando il creditore rientra in possesso della somma dovuta dal debitore attraverso l’appropriazione dei beni di proprietà di quest’ultimo. Con il pignoramento mobiliare l’oggetto del recupero del credito sono i beni si trovano all’interno dell’abitazione del debitore, oppure nei locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività professionale, come un negozio, un magazzino o un laboratorio artigianale.

Anche con il pignoramento mobiliare i beni vengono messi all’asta, con la possibilità di applicare un limite di 1/5 del valore per il pignoramento, inoltre in genere rimangono esclusi i beni essenziali per lo svolgimento dell’attività professionale o aziendale. Si tratta sempre di un atto di esecuzione, il quale deve essere autorizzato da un ufficiale giudiziario, con il quale si cercano i beni mobili del debitore che possono essere prelevati e venduti per saldare il debito contratto e non onorato.