Per malattie professionali e infortuni sul lavoro, al fine di tutelare il dipendente o parasubordinato, il datore di lavoro è tenuto a stipulare un’assicurazione obbligatoria.
Nella gestione del contratto assicurativo ruolo chiave è quello dell’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Con l’assicurazione, il datore di lavoro non risponderà per responsabilità civile, in caso di danni riportati dai dipendenti durante l’orario di lavoro.
In particolare, tale Istituto versa una serie di prestazioni assistenziali per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale. Ci riferiamo essenzialmente alla rendita e all’indennizzo, corrisposti a seconda della gravità del danno biologico causato dalla malattia.
Inail nel proprio sito web indica infatti che le sue attività sono altresì volte a indennizzare i danni provocati dalle malattie professionali, disponendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Ma quali sono le malattie professionali riconosciute da Inail? Facciamo chiarezza distinguendo anzitutto le tipologie di malattie coperte dalla tutela dell’Istituto.
Indice
Malattie professionali per causa di servizio
Le malattie professionali riconosciute dall’Inail sono definite per causa di servizio, quando si tratta di patologie che agiscono gradualmente sul corpo, in forma diretta. Devono quindi costituire l’origine prevalente dell’invalidità e devono essere contratte dal lavoratore durante le mansioni lavorative o a causa dell’ambiente in cui opera.
Esistono due tipologie di malattie professionali, ossia quelle contenute in tabelle elencanti malattie industriali e agricole provocate da tipi di lavorazioni particolari, e quelle non non tabellate, di cui però il lavoratore assicurato può dimostrarne l’origine professionale – al fine di ottenere tutela dall’Inail. Approfondiamo questa distinzione.
Cosa sono le malattie professionali tabellate
Le malattie professionali – da confondersi con gli infortuni sul lavoro, come abbiamo precisato qui – iscritte nelle tabelle, sono quelle per le quali il lavoratore non deve provare l’origine professionale. Egli deve piuttosto dimostrare che ha lavorato con determinate mansioni o in un certo ambiente, provare la presenza della malattia e denunciare la patologia nei termini previsti, per ricevere sostegno economico da parte di Inail.
Come spiega Inail nel proprio sito web, le malattie professionali sono tabellate se sono incluse nelle tabelle indicate dalla normativa di riferimento, ossia il DPR n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e s.m.i.
In altre parole, qualora il dipendente possa provare di:
- essere stato adibito alla lavorazione tabellata
- aver contratto la malattia collegata
- aver compiuto la relativa denuncia
vigerà a suo favore la presunzione legale d’origine professionale della malattia in oggetto. Piuttosto, sarà compito di Inail provare il contrario in caso di contestazione. Chiaramente, l’inclusione di una malattia professionale nell’elenco di quelle tabellate favorisce ed incentiva la tutela assicurativa Inail.
Tipicamente, le malattie definite tabellate sono legate al settore dell’industria e dell’agricoltura e sono classificate in relazione alle sostanze che le provocano e alle mansioni svolte.
Inoltre, rimarca il sito web Inail, le malattie tabellate sono tali se denunciate entro un certo periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (cd. periodo massimo di indennizzabilità).
Cosa sono le malattie professionali non tabellate e il sistema cd. misto
Se una malattia non è presente negli elenchi di cui al DPR n. 1124/1965 e s.m.i., è detta ‘malattia non tabellata’. Come abbiamo accennato sopra, in questo caso al lavoratore è richiesto un maggior onere della prova, perché egli dovrà dimostrare l’origine professionale della patologia da cui è affetto per ottenere la tutela assicurativa Inail.
E non a caso, nel proprio sito web Inail ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, ha inserito nella legislazione italiana il cosiddetto ‘sistema misto’. In sintesi ciò significa che:
- il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della ‘presunzione legale d’origine’
- ma abbinato alla possibilità, per l’assicurato, di provare che la malattia non tabellata è comunque di origine professionale
Adeguamento delle tabelle
In materia di malattie professionali – spiega l’Inail – è intervenuto l’art. 10 del d. lgs. n. 38 del 2000 che, nell’introdurre una rilevante novità, ha consentito non soltanto di adeguare opportunamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di dare luogo ad un Osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine professionale, a disposizione dei settori della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Grazie a ciò è oggi facile e tempestivo il meccanismo di revisione periodica delle tabelle delle malattie, di cui al Testo Unico. Tale revisione si effettua con decreto ministeriale ad hoc.
Malattie professionali con regime disciplinare particolare
Silicosi e asbestosi sono sottoposte ad un regime disciplinare particolare, in quanto patologie tipiche delle lavorazioni. Per queste malattie non è richiesto che vengano contratte “nell’esercizio” delle mansioni. Differentemente da quanto è richiesto per le malattie professionali presenti in tabella, è importante tenere conto delle altre patologie a carico dei polmoni e dell’apparato cardiocircolatorio. In più, per quanto riguarda riguarda la denuncia, non è previsto un termine massimo d’indennizzabilità da quando l’attività rischiosa è terminata.
Da notare altresì che la rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata vita natural durante, non essendo disposta – rimarca l’Inail – una scadenza ultima come per le altre malattie. Ma non solo. Nelle norme si prevede altresì una sorta di rendita di passaggio, come misura prevenzionale contro l’aggravamento del disturbo di salute. In passato abbiamo altresì affrontato il rapporto tra Covid e malattia professionale.
Aggiornamento e rinvio
Nel corso di questo articolo abbiamo posto l’attenzione sulle malattie professionali tutelate da Inail, ma per ulteriori dettagli sull’elenco aggiornato delle malattie professionali tabellate, raccomandiamo di fare riferimento al testo del decreto del 15 novembre scorso, recante l’ultimo aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.
Recentemente, in un nostro articolo, abbiamo parlato della circolare Inail pubblicata il 15 febbraio scorso, con cui l’istituto ha aggiornato l’elenco delle malattie professionali 2024. Si è notato altresì che Inail ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura, che prendono il posto di quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.