Cos’è e quali effetti ha l’atto di precetto

L'atto di precetto è un ultimatum ufficiale che il creditore invia al debitore. Quest'ultimo è obbligato a pagare entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Sono tempi difficili per l’economia, questi: tra gli strascichi di una crisi globale di cui ancora portiamo le cicatrici, l’elevata pressione fiscale e la generale incertezza nel futuro, aprire nuove imprese e fare investimenti pare essere impossibile. Chi non si scoraggia fa bene, i governi sono coscienti di queste difficoltà e tutelano e sorreggono i nuovi arrivi sul mercato del lavoro. In ogni caso è sempre bene prestare molta attenzione a quando si richiede denaro, perché in caso di insolvenza l’atto di precetto è dietro l’angolo. Cerchiamo di capire in cosa consiste l’atto di precetto e quando viene inviato.

Cos’è l’atto di precetto

Stando alla lettera della legge, e più precisamente l’articolo 480 del Codice di Procedura Civile, l’atto di precetto “consiste nell’intimazione di adempire all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482 con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”. Per amor di chiarezza, specifichiamo qui che “titolo esecutivo” è un termine di vasta portata, che può riferirsi a decreti ingiuntivi, e.g. la classica ingiunzione di pagamento, assegni, cambiali e scadenze. Quale che sia il titolo esecutivo in questione, il risultato dell’insolvenza è il medesimo – ossia l’arrivo dell’atto di precetto.

Se il debitore riceve l’atto di precetto, il creditore ha facoltà (da 10 a 90 giorni dall’arrivo dell’atto) di procedere all’esecuzione forzata del progetto (pignoramento beni), di qualunque tipologia essa si tratti; il debitore si può opporre all’atto di precetto, ma deve farlo entro 20 giorni dalla notifica della ricevuta dell’atto e solo se riguarda vizi formali del progetto. Per scongiurare pignoramenti o si paga, o ci si oppone all’atto di precetto, oppure ci si accorda col creditore.

Cosa fa l’atto di precetto

Ora che abbiamo visto come arriva e perché arriva l’atto di precetto, vediamo i suoi effetti. Di per sé, l’atto non fa troppo ma è da considerarsi come una sorta di ultimatum da parte del creditore, in quanto comunica ufficialmente al debitore che, da dieci giorni dell’arrivo della notifica fino a novanta giorni da quella stessa data, questi potrà procedere all’esecuzione forzata del titolo esecutivo. In questo caso, ciò significa che il creditore potrà procedere a espropriare o i beni immobili e mobili del debitore, o il conto in banca, o il quinto dello stipendio o della pensione, tutti atti che richiedono l’atto di precetto, appunto (con la sola eccezione di Equitalia, che invece può provvedere direttamente senza notifica).

Cosa fare in caso di arrivo di un atto di precetto? Le soluzioni sono essenzialmente tre.

  • pagare: l’atto di precetto è relativo ad un’ingiunzione di pagamento; se si paga l’arretrato entro i dieci giorni prima dell’inizio dei pignoramenti, si è al sicuro;
  • opporsi all’atto di precetto: qualora si ritenga che sussistano dei vizi formali nel provvedimento (esecuzione o atti che sia), è possibile presentare opposizione all’atto di precetto; qualora questa venisse accolta dal giudice, il provvedimento sarebbe sospeso fino al termine del processo, che delibererà inoltre se l’atto sia legittimo o meno;
  • accordo transattivo col creditore: in termini semplici, trovare un accordo col creditore sulla maniera di estinguere il debito, senza necessità di passare per vie giudiziarie.