Dal 13 gennaio scorso è in vigore il d.m. 206/2017, decreto attuativo della Riforma Madia, sulle modalità di svolgimento della visita fiscale e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dallo scorso 1° settembre.
LA VECCHIA NORMATIVA – Secondo le vecchie disposizioni, i dipendenti assenti per infortunio sul lavoro non avevano l’obbligo di reperibilità. Tra le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale, come le terapie salvavita per patologie gravi, patologie legate alla menomazione unica o plurima, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di ivalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%, non compare infatti l’infortunio sul lavoro.
OBBLIGO REPERIBILITA’? – Anche se non specificato espressamente nel decreto Madia, l’infortunio sul lavoro continua a rientrare nelle cause di esenzione dall’obbligo di reperibilità in riferimento alle visite fiscali del medico Inps (qualora accertata dall’Inail). A fare chiarezza sulle nuove disposizioni ci ha pensato l’Inps con il messaggio n.3265 del 9 agosto scorso: “Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
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