Prestiti ai dipendenti, come funziona la tassazione

Come funziona la gestione dei prestiti ai dipendenti in busta paga, qual è la tassazione prevista e quale la contribuzione Inps

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

In un’ottica sempre più estesa di welfare aziendale, non è raro che un datore di lavoro possa concedere ai propri dipendenti prestiti in denaro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ad esempio con l’applicazione di tassi di interesse particolarmente bassi. In questi casi, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fringe benefit che concorre a formare il reddito del lavoratore. Di seguito capiremo come.

Le forme di prestito agevolate

Le tipologie di prestiti ai dipendenti che possono dar luogo a fringe benefit da tassare ai fini Irpef sono principalmente due:

  • prestiti diretti, quando ad esempio il datore di lavoro concede l’importo direttamente a titolo di prestito e provvede a trattenere in busta paga una rata mensile di restituzione;
  • prestiti agevolati a seguito di accordi e convenzioni stipulati tra il datore di lavoro e gli istituti di credito, che consentono al lavoratore di usufruire di condizioni vantaggiose sui tassi di interesse.

Anche forme di finanziamento quali lo scoperto di conto corrente, il mutuo ipotecario e la cessione dello stipendio rientrano nelle forme di prestiti agevolati che possono generare fringe benefit in capo ai dipendenti. Restano invece escluse dall’applicazione della norma le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o i servizi prestati dal datore di lavoro.

La tassazione Irpef

Secondo la normativa fiscale attualmente in vigore (art.51 c.4 lett. b) TUIR), rientra nella base imponibile ai fini IRPEF  il 50% della differenza tra:

  • l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno (si fa riferimento al TUR stabilito dalla Banca Centrale Europea)
  • l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Di seguito alcuni esempi numerici per capire meglio le modalità di calcolo del beneficio da tassare in capo al dipendente:

Caso 1 Tasso applicato = Tasso di sconto

– Interessi dovuti dal dipendente € 4.000

– Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 4.000

– Base imponibile del benefit € 0 (€ 4.000 – € 4.000 = € 0 * 50%)

Caso 2 Tasso applicato inferiore al Tasso di sconto

– Interessi dovuti dal dipendente € 2.000

– Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 4.000

– Base imponibile del benefit € 1.000 (€ 4.000 – € 2.000 = € 2.000 * 50%)

Caso 3 Tasso applicato pari a 0

– Interessi dovuti dal dipendente € 0

– Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 4.000

– Base imponibile del benefit € 2.000 (€ 4.000 – € 0 = € 4.000 * 50%)

Nella determinazione dell’imponibile fiscale da tassare occorre inoltre tener presente che:

  • l’imposizione fiscale dell’eventuale fringe benefit deve avvenire al momento del pagamento di ciascuna rata del prestito concesso secondo il piano di ammortamento concordato (ad es. su base mensile), considerando il TUR vigente al 31 dicembre dell’anno precedente.
  • in sede di conguaglio di fine anno, si dovrà rideterminare il reddito utilizzando il TUR vigente al 31 dicembre dell’anno in corso, praticando eventuali conguagli rispetto alle somme considerate imponibili mese per mese.

Contribuzione Inps

In considerazione del principio di armonizzazione degli imponibili fiscale e previdenziale, il 50% della differenza tra l’importo degli interessi al tasso di riferimento (TUR) e l’importo degli interessi al tasso applicato è soggetto anche a contribuzione Inps.

Solo nell’ipotesi in cui il TUR risultasse pari a zero non si configurerebbe nessun benefit da sottoporre a prelievo contributivo e fiscale.

Le informazioni hanno carattere generale. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.