Welfare aziendale: nei fringe benefit anche affitto e mutuo prima casa

L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti per la gestione delle pratiche relative al welfare aziendale. Tra i fringe benefit ci sono anche l'affitto ed il mutuo

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Il welfare aziendale con le novità introdotte da quest’anno sui fringe benefit sono al centro della circolare n. 5/e che Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha firmato lo scorso 7 marzo 2024. Attraverso questo documento vengono diffuse alcune istruzioni operative relative alle novità fiscali che sono state introdotte attraverso la Legge di Bilancio 2024 e che ruotano proprio intorno al welfare aziendale. Ma non solo.

Al centro del documento, infatti, oltre ai citati fringe benefit c’è il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo che dovrebbe essere garantito ai dipendenti degli esercizi di somministrazione degli alimenti e delle bevande. E per i lavoratori che sono impiegati nelle strutture turistiche, ricettive e termali. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali novità sono state introdotte da quest’anno.

Welfare aziendale: le novità sui fringe benefit

La circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate fa il punto della situazione sul welfare aziendale, soffermandosi anche sui fringe benefit. Al centro del documento ci sono le modifiche che sono state introdotte attraverso il Decreto Anticipi e che hanno comportato delle nuove modalità di determinazione del fringe benefit, nel caso in cui dovessero essere concessi dei prestiti ai lavoratori.

L’articolo 1, commi 16 e 17 della Legge di Bilancio si muove, infatti, su un tema ben preciso del welfare aziendale: la non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. E delle somme che vengono erogate e rimborsate direttamente dai datori di lavoro.

Solo e soltanto per il periodo d’imposta 2024 i fringe benefit non concorrono alla formazione del reddito del dipendente entro il limite massimo di 1.000 euro, importo che viene portato a 2.000 euro quando il lavoratore ha dei figli a carico. Risultano essere esentasse, fino agli importi indicati, anche le somme che i datori di lavoro erogano o rimborsano per:

  • il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas;
  • le spese per l’affitto della prima casa;
  • gli interessi sul mutuo della prima casa (questa misura, ovviamente, non è cumulabile con quella del precedente punto).

Perché il limite massimo dei fringe benefit venga innalzato a 2.000 euro i dipendenti devono avere dei figli a carico. Gli stessi devono preventivamente effettuare una dichiarazione al datore di lavoro, nella quale affermano di avervi diritto e dove devono indicare il codice fiscale dei figli a carico.

Fringe benefit: l’affitto ed il mutuo

La circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti anche sulle spese relative all’affitto e agli interessi del mutuo. Nel documento viene esplicitamente chiarito che per prima casa si deve intendere l’abitazione principale, così come viene definita per l’applicazione delle detrazioni previste dagli articoli 15 – sugli interessi passivi dei mutui – e 16 – relativa ai canoni di locazione – del TUIR.

Le spese rimborsate attraverso i fringe benefit, in estrema sintesi, devono riguardare degli immobili ad uso abitativo che risultano essere posseduti o detenuti sulla base di un apposito titolo idoneo dal dipendente stesso, dal suo coniuge o da un altro dei suoi familiari. All’interno di questo immobile il dipendente e i suoi familiari vi devono dimorare abitualmente. Ma non solo: ne devono sostenere effettivamente le spese.

Per quanto riguarda le spese relative all’affitto, le stesse devono risultare esplicitamente dal canone risultante direttamente dal contratto di locazione. Che deve essere stato registrato regolarmente e pagato nel corso dell’anno.

Welfare aziendale: il valore imponibile del prestito aziendale

Altra voce importante che ruota intorno al welfare aziendale ed ai fringe benefit è quella relativa ai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti. Nella circolare si sottolinea quali sono le modalità attraverso le quali determinare il valore imponibile del prestito aziendale. Questo viene determinato, come spiega la rivista Fiscooggi, nel 50%

della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti. Per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.

Sempre Fiscooggi spiega che

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che le nuove disposizioni si vanno ad applicare con efficacia retroattiva e decorrono dal periodo d’imposta 2023. Questo significa, in altre parole, che gli importi che sono stati assoggettati a tassazione prima dell’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro deve aver rideterminato – in qualità di sostituto d’impostail valore dei fringe benefit per il conteggio dei reddito assoggettato a tassazione.

Welfare aziendale: la detassazione dei premi di risultato

Una delle altre misure relative al welfare aziendale sulla quale si è soffermata la circolare è la detassazione dei premi di risultato, che è previsto dall’articolo 1, comma 1, della Legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i premi e le somme che vengono erogate nel corso del 2024 deve essere abbassata dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, che è prevista dall’articolo 1, comma 182, della Legge n. 208/2015, ossia la Stabilità 2016.

Per quanto riguarda, invece, il lavoro notturno e festivo dei dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli delle strutture turistiche, ricettive e termali, la circolare dell’AdE ha spiegato che per le prestazioni che verranno rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2024 è riconosciuto un trattamento integrativo pari al 15% che non concorre alla formazione del reddito.

Questo trattamento integrativo, sostanzialmente, spetta ai titolari di reddito dipendente che siano impiegati nel settore privato. Purché, nel corso del periodo d’imposta 2023 abbiano maturato un reddito inferiore a 40.000 euro. All’interno di questo reddito devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente conseguiti nel corso del periodo d’imposta 2023, compresi quelli che derivato da delle attività lavorative diverse rispetto a quella svolta nel settore nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Per recuperare le somme erogate, i sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione.

In sintesi

Con una recente circolare l’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione sulla normativa fiscale che ruota intorno al welfare aziendale e nello specifico ai fringe benefit.

Tra le novità più importanti che hanno debuttato proprio nel 2024 vi è la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di ricevere dal datore di lavoro i rimborsi dell’affitto e degli interessi sul mutuo della prima casa. Questa agevolazione risulta essere fino a 1.000 o 2.000 euro a seconda che il diretto interessato abbia dei figli a carico o meno. Ma non permette di accedere alle agevolazioni Irpef previste dalla normativa.