Fringe benefit e alloggio al dipendente: quale tassazione

La concessione di un alloggio ai dipendenti è un fringe benefit che viene erogato ai lavoratori e può dar luogo a reddito imponibile

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

I beni o i servizi corrisposti dal datore di lavoro in aggiunta al normale trattamento economico in denaro costituiscono retribuzione in natura nota anche come fringe benefits. L’alloggio è una tra le forme di benefit che possono essere attribuite ai dipendenti e, a specifiche condizioni, può dar luogo a reddito imponibile ai fini contributivi e fiscali. Di seguito parleremo di come questo avvenga. 

La determinazione del valore imponibile 

Il bene immobile offerto al lavoratore come alloggio, in uso o in comodato, può essere di proprietà del datore di lavoro oppure da questi acquisito tramite contratto di locazione. Indipendentemente da ciò, l’importo da assoggettare a tassazione Irpef (e a contribuzione Inps e Inail) viene determinato in base ad un valore convenzionale, con un particolare calcolo.

Lavoratori senza obbligo di dimora 

Occorre individuare la rendita catastale dell’immobile, a cui vanno sommate tutte le spese inerenti al fabbricato poste a carico del datore di lavoro (ad esempio, utenze luce, gas e acqua, tassa rifiuti ecc..), ad esclusione delle spese considerate in sede di determinazione delle rendite catastali (ad esempio, spese di manutenzione ordinaria, di assicurazione, di amministrazione del fabbricato).
Da tale importo si deve sottrarre quanto viene corrisposto dal dipendente, mediante trattenuta in busta paga o pagamento diretto al datore di lavoro, ai fini del godimento dell’alloggio. La differenza così determinata rappresenta il valore del benefit sottoposto a tassazione. Di seguito alcuni esempi di calcolo.
 

  • Caso 1: rendita catastale annua pari a 3.000 euro
    utenze a carico del datore di lavoro pari a 1.000 euro annuali
    contributo trattenuto al dipendente in busta paga 250 euro mensili
    il fringe benefit mensile è così determinato:
    (3.000 + 1.000) – (250 x 12 mesi)= 1000 euro annui
    1000/12=83,33 euro mensili 
  • Caso 2: rendita catastale annua pari a 3.000 euro
     utenze a carico del datore di lavoro pari a 1.000 euro annuali
    contributo trattenuto al dipendente in busta paga 350 euro mensili
    in questo caso, non sussiste benefit da tassare in quanto la differenza è negativa:
     (3.000 + 1.000) – (350 x 12 mesi)= -200 euro annui 

Lavoratori con obbligo di dimora

Per i lavoratori con obbligo di dimora, quali ad esempio portieri, guardiani e custodi, la determinazione del fringe benefit avviene con il medesimo calcolo illustrato al punto precedente, però il valore da tassare viene considerato in maniera ridotta al 30%. Ecco un esempio pratico di calcolo: 

  • Caso 3 : rendita catastale annua pari a 3.000 euro
    utenze a carico del datore di lavoro pari a 1.000 euro annuali
    contributo trattenuto al dipendente in busta paga 250 euro mensili
    il fringe benefit annuale è così determinato:
     (3.000 + 1.000) – (250 x 12 mesi)= 1000 euro annui
    riduzione in caso di obbligo di dimora:
    1000x 30% = 300 euro annui 

Alcune particolarità 

Se il fabbricato risulta iscritto in catasto, ma è privo di rendita assegnata (come nei casi di immobili rurali o non ancora censiti), occorre fare riferimento alla rendita presunta per la determinazione del valore convenzionale del benefit da tassare. 

Se il fabbricato non deve essere iscritto nei registri catastali (come per gli immobili situati all’estero) il benefit è calcolato come la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto dal lavoratore. 

Rimborso spese di affitto da parte del datore di lavoro 

Il datore di lavoro, per agevolare il lavoratore che deve cambiare il proprio domicilio per motivi di servizio, può decidere di riconoscere un rimborso parziale o totale del canone di affitto sostenuto direttamente dal lavoratore. 

Questo tipo di erogazione concorre integralmente a formare reddito per il lavoratore dipendente con relativo assoggettamento a contribuzione Inps e Inail e a tassazione Irpef. 

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.